ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17762

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 849 del 13/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: CARDINALE DANIELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 13/09/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17762
presentato da
CARDINALE Daniela
testo di
Mercoledì 13 settembre 2017, seduta n. 849

   CARDINALE. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con la legge n. 114 del 2014, articolo 4, in materia di mobilità volontaria e obbligatoria viene ad essere modificato l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, al comma 1, prevede: «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere»;

   per quanto di interesse del comparto sanità, fino ad agosto 2014, la mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi era disciplinata dall'articolo 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 20 settembre 2001;

   per quanto concerne le conseguenze sulla categoria infermieristica, con la legge n. 114 del 2014 non trovano più applicazione i commi 2 e 3 dell'articolo 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro in base ai quali per l'accesso alla mobilità era sostanzialmente necessario solo il nulla osta dell'amministrazione ricevente, lasciando un massimo di 3 mesi all'amministrazione cedente quale tempo per ricercare un eventuale sostituto scorrendo le graduatorie di concorso;

   diventa quindi necessario anche il nulla osta dell'amministrazione cedente che può essere negato, perché non più legato alla sua sostituzione con il preavviso di un mese come disposto dal comma 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro;

   inoltre, vi è da chiarire anche la questione in merito ai «vincitori dei concorsi»; in proposito bisogna capire se debbano intendersi come «vincitori» tutti gli idonei posti in graduatoria utile e non solo i vincitori dei posti messi a bando e se tale norma possa essere invocata dal lavoratore in caso di ordine di spostamento di sede;

   secondo le organizzazioni sindacali di categoria l'istituto della mobilità, con l'obbligo di nulla osta da parte dell'amministrazione cedente, appare privo di significato e non usufruibile dal lavoratore –:

   se il Governo intenda verificare le criticità evidenziate in premessa e se non ritenga opportuno valutare l'opportunità di assumere iniziative per modificare tale disciplina eliminando la richiesta di nulla osta da parte della amministrazione cedente, considerata la peculiarità del settore infermieristico che rischia di vedere ulteriormente ridimensionata la propria sfera di diritti in ambito professionale.
(4-17762)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto collettivo

qualificazione professionale