ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17757

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 849 del 13/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 13/09/2017
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 13/09/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 21/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17757
presentato da
GALLINELLA Filippo
testo presentato
Mercoledì 13 settembre 2017
modificato
Giovedì 21 settembre 2017, seduta n. 855

   GALLINELLA, CIPRINI, L'ABBATE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, ha previsto il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

   il provvedimento attribuisce, in materia di responsabilità della sicurezza e della manutenzione dei fabbricati, alcuni precisi obblighi circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro in capo ai datori di lavoro e ai dirigenti che esercitano, tra le altre, attività presso le strutture universitarie; delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, nonché degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado;

   l'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, configura quale datore di lavoro su cui far ricadere la responsabilità in materia di sicurezza il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

   nonostante non sia possibile rinvenire nella figura del dirigente scolastico tali poteri, questi risultano essere destinatari di piene responsabilità in materia di sicurezza scolastica, così come determinato da recenti sentenze, le quali, in assenza di una disciplina chiara ed univoca sul tema, hanno confermato tale connessione;

   sebbene l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedesse in origine che le disposizioni del presente decreto legislativo si sarebbero applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, da individuarsi entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore, attraverso l'adozione di uno o più decreti emanati dai Ministri competenti, nessun provvedimento ha adeguatamente ottemperato a tali prescrizioni;

   in assenza di ulteriori interventi ministeriali che disciplinassero nel dettaglio e sulla base delle citate peculiarità la normativa in esame, si è comunque applicato quanto disposto dall'articolo 18 del citato decreto legislativo, laddove questo prevede che «gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione»;

   in tale caso, continua la norma, gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, «si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico»;

   com'è noto, tuttavia, non soltanto la proprietà degli edifici che ospitano i locali delle istituzioni scolastiche ed educative risulta essere per la maggior parte dei casi in capo a comuni ed altri enti locali, i quali, non sempre adempiono con tempestività all'effettiva manutenzione di strutture, anche in considerazione delle esigue risorse a disposizione, ma neppure sembra rinvenirsi in capo alla figura del dirigente scolastico una effettiva conoscenza tecnica che possa assicurare al di là di ogni ragionevole dubbio che tale figura si sia resa protagonista di negligenze e omissioni in maniera consapevole –:

   quali siano gli intendimenti del Governo circa la materia esposta in premessa e quali iniziative intenda assumere per assicurare l'adozione di misure chiare che tutelino, da un lato, la sicurezza degli alunni e, dall'altro, garantiscano al dirigente scolastico un sistema normativo adeguato, non potendo gravare su tale figura la responsabilità relativa al tema della sicurezza degli edifici.
(4-17757)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza del lavoro

sanita' del lavoro

luogo di lavoro