ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17753

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 849 del 13/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI STEFANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 13/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 13/09/2017
Stato iter:
22/12/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2017
NENCINI RICCARDO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/12/2017

CONCLUSO IL 22/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17753
presentato da
BORGHESI Stefano
testo di
Mercoledì 13 settembre 2017, seduta n. 849

   BORGHESI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il «Sole 24 ore – Imprese e territori – dossier» del 29 agosto 2017 riporta notizie allarmanti in ordine all'ennesimo slittamento dei cantieri per la realizzazione dell'autostrada della Valtrompia, nonostante il Ministro interrogato, intervenendo nel 2016 all'assemblea degli industriali bresciani, avesse annunciato: «per giugno, realisticamente, la consegna lavori. Siamo pronti a partire mancano solo le ultime firme: una grande area industriale come la Valtrompia non può vivere senza connessioni efficaci»;

   il giornale annuncia anche che lo stallo durerà almeno tutto il 2017, come avrebbero confermato fonti vicine all'impresa costruttrice e la stessa Anas;

   sembrerebbe che la ragione dello slittamento dei tempi sia legata al braccio di ferro tra lo stesso costruttore (A.T.I. S.A.L.C.- Carena) e l'Anas, circa l'adeguamento dei prezzi, e al relativo giudizio di merito sul nuovo ricorso al TAR promosso dallo stesso costruttore che è atteso per il 14 dicembre 2017 per i giorni successivi;

   il giornale non esclude «un ulteriore ricorso ad altri gradi di giudizio, sempre che Anas, per evitare il danno erariale, non propenda per l'eventualità di rifare la gara da capo», e fa riferimento anche ad un ricorso al Tar promosso da alcuni oppositori dell'autostrada, organizzati in comitati, che chiederebbero una nuova valutazione di impatto ambientale;

   il collegamento della Valle Trompia con Brescia e con la A4 è fondamentale per le attività produttive del territorio, al fine di evitare la delocalizzazione di una serie di aziende attive nella meccanica e nella lavorazione dei metalli che trovano enormi difficoltà logistiche nel trasporto delle merci;

   secondo un'analisi del centro studi Aib, dal 2007 ad oggi l'occupazione nella Valle è diminuita del 9,7 per cento, con punte del 12,2 per cento per il settore manifatturiero e riduzioni preoccupanti anche per i settori delle costruzioni e dei servizi; parallelamente appare in sofferenza anche l'evoluzione demografica, con un rialzo del tasso di invecchiamento della popolazione superiore a quello provinciale;

   nonostante tutto, le imprese manifatturiere della Valle, negli ultimi anni, hanno espresso performance economiche nel complesso soddisfacenti, con una crescita complessiva del valore aggiunto del 9,5 per cento, pur a fronte di un'evoluzione del volume d'affari non particolarmente esaltante –:

   se il Ministro interrogato intenda fornire elementi certi circa l'effettivo avanzamento dell’iter procedurale della realizzazione delle opere concernenti l'Autostrada Valtrompia, in coerenza con la programmazione dei lavori già annunciata dallo stesso Ministro come riportato in premessa, allo scopo di rasserenare il clima di incertezza che si è creato, tra i residenti e nel mondo imprenditoriale, in merito all'ennesimo ritardo della realizzazione di un'opera strategica per lo sviluppo del territorio bresciano e dell'intero Paese.
(4-17753)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 22 dicembre 2017
nell'allegato B della seduta n. 903
4-17753
presentata da
BORGHESI Stefano

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta sulla base delle informazioni pervenute dalla direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società Anas.
  Per comprendere le ragioni che, a tutt'oggi, impediscono l'avvio dell'opera è necessario ripercorrere l'intera vicenda: occorre, dunque, partire dal 2007, quando Anas sottoscriveva con la società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova una convenzione per la concessione (costruzione e gestione) dell'autostrada BS-VR-VI-PD, nella quale era prevista anche la realizzazione del raccordo autostradale della «Val Trompia» con oneri a carico della Concessionaria e con erogazione subordinata all'aggiornamento del piano economico finanziario.
  Veniva indetta la procedura di gara che si concludeva il 25 settembre 2012 con l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'ATI ICS grandi lavori s.p.a. (ora S.A.L.C. spa) – Carena s.p.a. — Fimet s.p.a., per un importo di circa 155 milioni di euro, compresi gli oneri per la sicurezza.
  ANAS, nelle more dell'aggiudicazione definitiva, procedeva, previo parere favorevole dell'Avvocatura, all'acquisizione delle aree e alla risoluzione delle interferenze anticipando circa 7,5 milioni di euro che la concessionaria avrebbe dovuto rimborsare e che la stessa, poi, si rifiutava di restituire.
  La concessionaria, infatti, pur confermando l'impegno di finanziare l'opera, ometteva di erogare i fondi necessari all'espletamento di tutti i necessari adempimenti propedeutici all'aggiudicazione definitiva, adducendo la presunta impossibilità di far fronte agli impegni assunti a causa della mancata approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze della revisione del piano economico finanziario (PEF) posto a base della concessione.
  Va, inoltre, precisato che a partire da ottobre 2012, Anas aveva perso il ruolo di Concedente passato nelle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).
  Nonostante la piena consapevolezza che la situazione di stallo non dipendesse da Anas, SALC, nel settembre 2014, conveniva l'Anas avanti il Tar Lombardia (Brescia), sostenendo che non vi fossero validi motivi per ritardare l'aggiudicazione.
  Anas, contestava tale affermazione, del tutto infondata, in considerazione della necessità ben nota a SALC (peraltro esplicitata nel bando di gara) di acquisire la provvista finanziaria da parte autostrada BS-PD.
  Il 9 gennaio 2015, ANAS comunicava al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ad autostrada BS-PD di non potere procedere all'aggiudicazione definitiva e alla relativa stipula del contratto, se non dopo aver ricevuto la conferma dell'effettiva disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera e chiedeva i tempi previsti per l'aggiornamento del PEF.
  Nel frattempo, il Tar Brescia si pronunciava, parzialmente, con sentenza n. 1003/2015 del 17 luglio 2015, accogliendo il ricorso interposto avverso il silenzio e ordinava ad Anas di emettere un provvedimento espresso, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza, con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto alla nomina di un commissario
ad acta. Il Tar Brescia non decideva, invece, sulla domanda di risarcimento del danno da ritardo, rinviando la decisione su tale punto all'udienza pubblica del 12 ottobre 2016.
  A valle della sentenza, l'Anas si attivava nuovamente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per conoscere la situazione della concessionaria BS-PD in merito all'erogazione dei fondi.
  Anas, inoltre, intimava alla stessa il pagamento delle somme anticipate per le attività relative agli espropri che SALC, al contrario, contestava rilevando la mancata integrazione delle stesse nelle condizioni previste dalla convenzione per l'erogazione, sconfessando, in tal modo, gli impegni assunti.
  Decorsi i 60 giorni fissati dal Tar Brescia, in data 24 febbraio 2016, SALC richiedeva la nomina di commissario
ad acta.
  Il 12 aprile 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicava alla concessionaria BS-PD che «[...] conformemente alle intese del comitato paritetico tra Stato, regione Veneto e provincia autonoma di Trento, si procederà alla formalizzazione dell'intesa Stato-regione-provincia e nel contempo all'aggiornamento dell'atto aggiuntivo alla convenzione che disciplina il rapporto concessorio, ivi inclusa la realizzazione del collegamento Valdastico nord [...]». Con la medesima comunicazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiedeva alla concessionaria «[..] di voler dar seguito agli impegni convenzionali già assunti per la realizzazione dell'opera in oggetto, che comprenderanno anche la corresponsione ad Anas s.p.a. degli importi da essa anticipati a titolo di indennità di esproprio per le aree interessate dai lavori [...]».
  Con nota del 28 aprile 2016, la concessionaria autostrada BS-PD comunicava che avrebbe proceduto a rimborsare Anas per gli importi anticipati a titolo di indennità di esproprio e si impegnava a far fronte agli impegni di investimento relativi al «contributo Val Trompia».
  Con nota del 16 maggio 2016, questo Ministero, preso atto delle determinazioni della Concessionaria, autorizzava Anas a procedere alla conclusione della procedura di gara.
  Con nota del 25 maggio 2016, Anas chiedeva a Salc i documenti per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.
  L'Impresa Salc confermava, con nota del 31 maggio 2016, la validità per ulteriori 180 giorni (ovvero, fino al 30 novembre 2016), dei termini e delle condizioni contenute nell'offerta presentata nel 2012, con ribasso del 35,13 per cento e con l'ulteriore nota del 12 luglio 2016, dichiarava di rinunciare, in caso di aggiudicazione definitiva, sia all'istanza per la nomina del Commissario
ad acta che alla richiesta di risarcimento dei danni al momento della stipula del contratto.
  Nonostante l'impegno assunto, mai formalizzato davanti al Tar, quest'ultimo con ordinanza n. 1050 del 27 luglio 2016 nominava quale commissario
ad acta il direttore della direzione generale infrastrutture e mobilità della regione Lombardia, con facoltà di delega ad altro dirigente idoneo fissando al 30 novembre 2016 il termine per l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento.
  Anas, intanto, al fine di addivenire all'aggiudicazione definitiva dei lavori in parola, provvedeva alla verifica dei requisiti delle imprese facenti parte dell'Ati Salc. Da tali controlli, emergeva che la Fimet s.p.a., mandante del raggruppamento, era stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Brescia del 28 gennaio 2015 e che, con nota del 16 aprile 2015, la mandataria ICS aveva comunicato al curatore fallimentare, senza informare Anas, dell'estromissione della citata mandante «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 comma 19 del decreto legislativo 163/2006» dal costituendo RTI.
  A riprova della volontà di procedere con l'aggiudicazione, il 7 settembre 2016, Anas disponeva comunque l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI SALC e, con nota del 22 settembre 2016, richiedeva la trasmissione dei documenti strettamente connessi alla stipula del contratto, ivi compreso, trattandosi di RTI, del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, nonché le polizze fideiussorie ed assicurative. SALC, tuttavia, non dava riscontro alla predetta missiva.
  Nel frattempo, l'impresa CMC, classificatasi al secondo posto della graduatoria interponeva ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva (R.G. n. 1163/2016) innanzi al TAR Lombardia (Brescia), che, con sentenza n. 167 del 6 febbraio 2017, rigettava il gravame.
  Ad appena due giorni di distanza dalla sentenza del TAR Brescia, SALC chiedeva ad Anas di stipulare il contratto d'appalto, anche in ragione del tempo trascorso, ritenendo sussistere tutti presupposti per la stipula, sebbene non avesse ancora ottemperato alla richiesta di documenti (richiesta peraltro reiterata nel mese di dicembre 2016).
  Il 14 febbraio 2017, SALC provvedeva a trasmettere parte della documentazione richiesta, ovvero quella necessaria ai fini della richiesta di certificazione antimafia.
  Pertanto, Anas pur con tale (parziale) documentazione, si trovava ancora nell'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto, stante la mancanza dell'ulteriore documentazione richiesta e la necessità – prescritta dalla vigente normativa antimafia – di attendere, in difetto di un'informativa liberatoria, il decorso del termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa istanza da parte dell'U.T.G. prefettura di Milano per la stipula del contratto. Il 14 febbraio 2017, CMC proponeva appello avverso la sentenza del TAR Lombardia ottenendo la sospensione della sentenza di primo grado fino all'udienza del 13 aprile 2017.
  In quella stessa data il Consiglio di Stato respingeva l'appello di CMC.
  Anas, quindi, sollecitava nuovamente SALC a trasmettere la documentazione non ancora pervenuta, già richiesta in data 22 settembre 2016, 14 marzo 2017 e 15 marzo 2017, al fine di poter procedere, con ogni consentita urgenza, alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed alla conseguente stipula del contratto.
  In data 27 aprile 2017 si teneva l'udienza pubblica per la discussione della domanda risarcitoria avanzata da SALC e quest'ultima depositava memoria con la quale rinunciava a tutte le voci di danno, «con esclusione di quella formulata nella memoria del 26 settembre 2016, in termini di riconoscimento della spettanza dell'aggiornamento dei prezzi a quelli riportati nell'elenco prezzi Anas del 2015».
  Il Tar Lombardia accoglieva l'istanza risarcitoria, ma in modo difforme dalla richiesta di SALC chiedendo ad Anas di liquidare il danno nella misura della differenza tra i prezzi del 2014 e quelli del 2017 e preannunciando che, in mancanza della nomina di un commissario
ad acta: «Il risarcimento del danno subito dalla ricorrente può, dunque, essere liquidato in misura pari alla differenza di prezzo tra il costo totale dell'opera determinato applicando al computo metrico estimativo i prezzi dell'elenco prezzi di Anas per l'anno 2017, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2016 e quello che sarebbe stato il costo stesso applicando l'elenco prezzi valido per l'anno 2014».
  Per completezza di informazione, va anche aggiunto che SALC nel febbraio 2014, aveva «accettato di realizzare le opere oggetto del presente affidamento agli stessi prezzi e condizioni e patti dell'offerta presentata a suo tempo», confermandoli integralmente e rinunciando «a far valere ad oggi e per il futuro, qualsiasi maggiore onere, riconoscimento, indennizzo o doglianze di sorta per fatti e accadimenti – nessuno escluso – che sono intervenuti o dovessero intervenire dalla data di presentazione dell'offerta alla consegna dei lavori, ivi compreso l'eventuale incremento dei costi dei fattori primi della produzione o qualsivoglia compensazione dei prezzi fino alla data della consegna dei lavori.».
  A valle della sentenza di cui sopra, Anas inoltrava numerose missive a SALC al fine di completare l'acquisizione della documentazione indispensabile per la stipula del contratto. Tenuto conto che la differenza tra il prezziario 2017 e quello 2014 risulta negativa, Anas ha sollecitato la stipula del contratto ai prezzi originari ma SALC non ha mai completato la produzione della documentazione per la stipula e ha richiesto una rivalutazione dell'importo del contratto ai prezzi del 2017, sulla scorta di una differente interpretazione della sentenza.
  Nel frattempo e dopo varie rinunce da parte dei commissari
ad acta nominati dal Tar Brescia, lo scorso 28 settembre il TAR ha proceduto alla nomina di un nuovo commissario ad acta che dovrebbe quindi procedere ad effettuare i conteggi della misura risarcitoria.
  Il 16 giugno 2017 Anas presentava appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Brescia e, alla camera di Consiglio del 13 luglio 2017, veniva fissata l'udienza di merito al prossimo 14 dicembre. Il pronunciamento avverrà a valle dell'udienza.
  Risulta, dunque, necessario attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato, che stabilirà se SALC ha diritto ad essere risarcita, senza considerare che, a tutt'oggi, non sono comunque pervenuti i documenti per la stipula e che Anas ha dichiarato da sempre di essere disponibile, nelle more dei vari pronunciamenti, a stipulare il contratto ai medesimi prezzi e condizioni delle aggiudicazioni, salvo corrispondere l'eventuale misura risarcitoria a valle del pronunciamento del Consiglio di Stato.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Riccardo Nencini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto merci

impatto ambientale

costruzione stradale