ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17712

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 848 del 12/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: SPESSOTTO ARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 12/09/2017
Stato iter:
22/12/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2017
NENCINI RICCARDO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/12/2017

CONCLUSO IL 22/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17712
presentato da
SPESSOTTO Arianna
testo di
Martedì 12 settembre 2017, seduta n. 848

   SPESSOTTO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   il 23 agosto 2017, un elicottero privato, proveniente dal mare, è atterrato sul tetto del ristorante dello stabilimento balneare «Torre Marina Beach» del lido di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, a pochi metri da una spiaggia affollata, generando il panico tra i bagnanti, anche a causa del passaggio a bassa quota e del forte rumore;
   secondo quanto riportato dalla stampa, i due occupanti del velivolo, a quanto pare allievo e istruttore di volo, sarebbero scesi dall'elicottero, avrebbero bevuto un bicchiere di prosecco scattando qualche foto e poi si sarebbero rialzati in aria, allontanandosi;
   per quanto di conoscenza l'episodio dell'atterraggio dell'elicottero privato è stato segnalato all'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) e sulla vicenda starebbero indagando anche i carabinieri di Anzio –:
   se il Ministro interrogato intenda fornire ulteriori informazioni sulla vicenda in questione, con particolare riferimento alle indagini e agli accertamenti avviati dall'Enac, per far luce su eventuali violazioni, in ordine alla salvaguardia della sicurezza della navigazione aerea. (4-17712)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 22 dicembre 2017
nell'allegato B della seduta n. 903
4-17712
presentata da
SPESSOTTO Arianna

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, va premesso che l'elicottero atterrato il 23 agosto 2017 sul tetto del ristorante dello stabilimento balneare «Torre Marina Beach» del lido di Tor San Lorenzo, nel comune di Artica, è un elicottero per il volo da diporto o sportivo, la cui disciplina rientra nelle competenze dell'Aero club d'Italia (AeCI).
  Pertanto, al fine di fornire informazioni in ordine alla vicenda segnalata dall'interrogante sono stati chiesti specifici chiarimenti all'ente stesso che ha fornito i seguenti elementi di risposta.
  In via generale, l'AeCI ha fornito informazioni inerenti il volo da diporto o sportivo (d'ora in avanti VDS).
  Il VDS è quell'attività di volo effettuata con apparecchi VDS (sia a motore sia privi di motore), caratterizzati da un peso massimo al decollo limitato e ben definito, per scopi ricreativi, diportistici o sportivi, senza fini di lucro regolamentata da un'apposita normativa nazionale.
  Il volo con apparecchi VSD, in Italia chiamati ultraleggeri (
Microlight o Ultralight negli altri Paesi europei), è un tipo di volo diffuso a livello mondiale e gestito con una regolamentazione volutamente semplificata rispetto a quella più complessa che regola gli aeroplani certificati, comunque sempre improntato nell'assoluto rispetto dei concetti e delle regole della sicurezza del volo.
  In ambito europeo essi vengono codificati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva n. 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.
  In particolare, stante al citato allegato II, risultano ultraleggeri gli aeromobili con le caratteristiche di seguito elencate:

   «...
   
e) aerei, elicotteri e paracadute a motore con due posti al massimo e una massa massima al decollo (MTOM), registrata dagli Stati membri, non superiore a:

    i). 300 kg per aeroplani/elicotteri monoposto;

    ii). 450 kg per aeroplani/elicotteri biposto;

    iii). 330 kg per aerei anfibi o idrovolanti galleggianti/elicotteri monoposto;

    iv). 495 kg per aerei anfibi o idrovolanti/elicotteri con galleggianti biposto, purché in entrambe le funzioni di idrovolanti/elicotteri con galleggianti e di aeroplani/elicotteri la loro massa massima al decollo (MTOM) non superi i relativi limiti;

    v). 472,5 kg per aeroplani biposto muniti di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula;

    vi). 315 kg per aeroplani monoposto dotati di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula;

    vii). e per gli aerei la cui velocità di stallo o la velocità minima in volo stazionario in configurazione di atterraggio non supera i 35 nodi di velocità calibrata (CAS);

   f) autogiro monoposto e biposto con una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 560 kg;

   g) alianti con una massa a vuoto massima non superiore a 80 kg se monoposto o a 100 kg se biposto, compresi quelli con decollo mediante rincorsa;

   h) riproduzioni di aeromobili che soddisfano i criteri di cui alla lettera a) o d), il cui progetto strutturale è analogo a quello dell'aeromobile originale;

   i) aeromobili non pilotati con massa operativa non superiore a 150 kg;

   j) qualsiasi altro aeromobile con una massa a vuoto massima, compreso il combustibile, non superiore a 70 kg.»

  Gli aeromobili con le caratteristiche sopraindicate vengono esclusi dal regolamento (CE) n. 216/2008; pertanto, essi rientrano nella categoria ultraleggeri e come tali lasciati alla regolamentazione delle singole Nazioni.
  In Italia, detti apparecchi e le relativa attività di volo sono gestiti dall'AeCI in virtù della legge 25 marzo 1985, n. 106 – Disciplina del volo da diporto o sportiva.
  In dettaglio, l'attività VDS viene regolamentata in maniera puntuale in tutti i suoi aspetti peculiari quali peso degli apparecchi, registrazione/identificazione degli apparecchi, attività didattica, circolazione, trasporta del passeggero e sicurezza (del volo), dalla seguente normativa;

   legge 25 marzo 1985, n. 106 – Disciplina del volo da diporto o sportivo;

   decreto ministeriale 22 novembre 2010 – Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

   decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 – n. 133 – Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

   regolamento tecnico-operativo-didattico AeCI per il volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto prot. n. 247 del 15 luglio 2015;

   programma didattico per il conseguimento dell'Attestato abilitante alla condotta di apparecchi VDS provvisti di motore approvato con decreto ministeriale 15 aprile 2011.

  In ambito nazionale, pertanto, in base alla legge n. 106 del 1985 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010, gli apparecchi ultraleggeri muniti di motore possono volare solo qualora vengano iscritti nel registro tenute dall'AeCI e risultino conformi alle caratteristiche elencate nel citato decreto ministeriale 22 novembre 2010, che, di fatto, risultano identiche a quelle previste nell'allegato II del citato regolamento n. 216 del 2008 sopra elencate.
  Gli apparecchi VDS a Motore, secondo quanto previsto nel suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010, si suddividono in due categorie ben distinte come di seguito indicato:

   apparecchio VDS (in gergo definito VDS basico): mezzo con Motore impiegato: per il volo da diporto o sportivo avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106;

   apparecchio VDS avanzato: apparecchio avente specifici requisiti tecnici di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010.

  Esso è soggetto obbligatoriamente alle manutenzioni previste dai manuali dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti inclusi quelli avionici installati e ogni intervento del manutentore deve essere riportato sul libretto dell'apparecchio fornito dall'AeCI.
  La domanda di iscrizione nel registro dell'AeCI deve essere presentata dal proprietario dell'apparecchio corredata dai seguenti documenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010 articolo 7, comma 3):

   «a) due fotografie a colori dell'apparecchio, viste di'lato e frontalmente, idonee ad identificarne il modello, indipendentemente dalla sua colorazione;

   b) dichiarazione del proprietario autenticata nelle forme di legge o autocertificazione attestante la conformità dell'apparecchio alle caratteristiche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106. La dichiarazione reca le seguenti indicazioni:

    1) struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto);

    2) nome del costruttore;

    3) modello e potenza del motore, peso massimo al decollo, dimensioni (lunghezza, larghezza e altezza) espresse in centimetri, ubicazione del posto principale di pilotaggio, tipologia dei comandi (tre assi, due assi, pendolare, elicottero, autogiro, mongolfiera, dirigibile);

    4) modello dell'apparecchio, eventuale installazione del gancio per il traino nonché l'eventuale numero seriale ove trattasi di prodotto industriale.».

  L'AeCI, accertata la regolarità della documentazione di cui al comma 3, rilascia un certificato di identificazione e una targa metallica.
  In base al decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010, l'Aero Club d'Italia può accertare, in qualsiasi momento, la conformità tra la dichiarazione del proprietario dell'apparecchio e le caratteristiche oggettive dello stesso, anche avvalendosi delle strutture di altri soggetti pubblici.

  A tal riguardo l'AeCI specifica che, nei casi dubbi, la medesima richiede di integrare la documentazione trasmessa con ulteriori documenti e/o dichiarazioni e/o di certificare il peso attraverso la pesata certificata. Infine, qualora ritenuto necessario, l'Ente dispone specifiche ispezioni.
  Inoltre, l'AeCi ricorda che la normativa vigente – legge 106, decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010 e i regolamenti tecnici approvati da questo Ministero – regola e dettaglia l'attività addestrativa per il rilascio degli attestati di volo, la formazione degli istruttori di volo e degli esaminatori e specifica le procedure per la certificazione delle scuole di volo; in particolare, la certificazione delle scuole di volo viene rilasciata solo dopo accurata ispezione svolta da personale qualificato sia delle strutture (pista di volo, aula ecc.) sia degli apparecchi iscritti nel disciplinare.
  Da ultimo, l'AeCI riferisce che per pilotare un apparecchio ultraleggero è necessario conseguire un attestato di volo che si ottiene convertendo una licenza di volo civile o militare in corso di validità (ovvero scadute da non oltre un anno) oppure frequentando un corso di volo presso una scuola certificata dall'AeCI svolgendo il previsto programma teorico e pratico approvato con decreto ministeriale.
  In particolare, per conseguire l'attestato per il pilotaggio degli elicotteri ultraleggeri, il programma didattico prevede un corso con minimo 39 ore di teoria e 30 ore di volo istruzionali comprensive di 4 missioni da solista.
  Per conseguire l'abilitazione al trasporto del passeggero devono essere effettuate, Successivamente, ulteriori 30 ore di volo come responsabile ai comandi e il superamento di uno specifico esame.
  Il rilascio dell'attestato di volo, inoltre, è Subordinato all'idoneità psico-fisica e al nulla osta della questura di residenza, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010.
  Inoltre, quale responsabile di tutta l'attività VDS, l'AeCI ha anche il compito di monitorizzare che detta attività venga svolta nel rispetto della normativa vigente e di intervenire con sanzioni di natura disciplinare in caso di deliberate violazioni.
  A tal fine, l'AeCI si avvale di una Commissione di valutazione idoneità nominata dal consiglio federale, composta da un presidente e da due istruttori esaminatori di volo, che rimane in carica 4 anni (articolo 30 – regolamento tecnico/operativo per il volo da diporto o sportivo con apparecchi privi di motore (VDS/VL) – approvato con decreto ministeriale n. 213 del 30 maggio 2013).
  Detta Commissione, attraverso un preciso
iter procedurale, propone al consiglio federale la sanzione ritenuta congrua oppure, ove ritenuto opportuno, archivia il caso o propone un semplice richiamo.
  L'AeCI assicura che la sicurezza del volo nel settore VDS viene costantemente monitorizzata attraverso una regolare sorveglianza della struttura didattica e dell'attività di volo.
  Con riferimento al caso in esame l'AeCI ha precisato che, ricevuta la comunicazione dell'atterraggio dell'elicottero ultraleggero sul tetto dello stabilimento balneare «Torre Marina Beach» del lido di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea in data 23 agosto 2017, nel rispetto delle proprie competenze, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del pilota per individuare eventuali violazioni commesse durante il volo.
  La commissione di valutazione idoneità, dopo aver esaminata la documentazione pertinente, e dopo aver sentito il pilota, ha riscontrato che durante il volo sono state trasgredite alcune regole vigenti e, pertanto, ha ravvisato gli estremi per una sanzione disciplinare.
  Il consiglio federale ha ratificato la sanzione proposta da detta commissione e il pilota responsabile dell'atterraggio con l'elicottero ultraleggero sul tetto dello stabilimento balneare «Torre Marina Beach» del lido di Tor San Lorenzo è stato sanzionato con:

   la sospensione dell'attestato di volo per 3 (tre) mesi;

   lo svolgimento di un corso teorico, presso una scuola certificata, della durata non inferiore a 30 (trenta) ore, con verifica ed esame finale con esaminatore nominato dall'AeCI.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Riccardo Nencini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aviazione civile