ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17710

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 848 del 12/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 11/09/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17710
presentato da
COLLETTI Andrea
testo di
Martedì 12 settembre 2017, seduta n. 848

   COLLETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   il consiglio regionale dell'Abruzzo con legge n. 40 del 1o agosto 2017 (verbale del Consiglio regionale n. 95/1 dell'11 luglio 2017) ha approvato delle disposizioni per il recupero dei vani e locali accessori, nonché dei vani e locali seminterrati, situati in edifici esistenti o collegati direttamente ad essi, da destinare ad uso residenziale, direzionale, commerciale o artigianale;
   all'articolo 1 della legge si precisa che quest'ultima detta disposizioni nel rispetto della normativa statale vigente;
   l'articolo 117 della Costituzione annovera tra le materie di legislazione concorrente Stato-regioni anche il governo del territorio;
   l'articolo 4, comma 1, della citata legge regionale, nel disciplinare i requisiti tecnici degli interventi di recupero di tali immobili, prescrive che l'altezza interna dei vani e locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40. Ciò contrariamente a quanto disposto dal decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975 con cui si stabilisce che l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in metri 2,70;
   la disposizione regionale, così come approvata, contravviene, altresì, all'articolo 43 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, e a quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riferimento alla salute e alla sicurezza dei locali adibiti a luoghi di lavoro;
   l'Unione europea, con direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, ha stabilito che la valutazione ambientale costituisce un importante strumento nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, in ciascuno degli Stati membri;
   invece, la citata legge regionale nel disciplinare gli interventi di recupero di tali immobili (si veda l'articolo 3) prevede che il recupero non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di un piano attuativo o di un permesso di costruire convenzionato, e non è qualificato come nuova costruzione, ignorando, così, la normativa europea sopra richiamata. Inoltre, la realizzazione degli interventi di recupero è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e al reperimento degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968;
   in riferimento a quanto testé espresso si palesa un'evidente contraddizione circa l'effettivo riflesso sul territorio degli interventi di recupero abitativo previsti, in quanto nella legge regionale in questione (si veda l'articolo 3) dapprima viene sostenuta la «non qualificazione» dell'intervento quale nuova costruzione (articolo 3, comma 1), mentre successivamente (articolo 3, comma 3) viene espressamente ed obbligatoriamente richiesto il reperimento degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 «in relazione al maggior carico urbanistico connesso alla trasformazione della destinazione d'uso»;
   la qualificazione di interventi che incrementano il carico urbanistico tra quelli che producono una trasformazione del territorio su scala urbana, territoriale sono subordinati, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, al rilascio di un permesso di costruire necessario proprio per gli «interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio»;
   l'esistenza del maggior carico urbanistico e di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comporta effetti significativi sull'ambiente con conseguente necessità di subordinare tali trasformazioni a specifici atti di pianificazione territoriale in ossequio alla normativa europea, ad avviso dell'interrogante elusa dalla richiamata normativa regionale;
   pertanto, alla luce della normativa vigente, i locali per essere adibiti ad abitazioni o a luoghi di lavoro devono possedere un'altezza minima e un'apertura capaci di garantire la giusta ventilazione e le adeguate condizioni igienico-sanitarie, mentre la legge regionale n. 95/1 prevede la possibilità di uso residenziale di locali seminterrati rinviando la definizione degli stessi alle specifiche norme tecniche comunali. Quest'ultime definiscono locali seminterrati ambienti interrati fino a 2/3 delle pareti perimetrali che pregiudicano, invece, le condizioni di vivibilità, igienico-sanitarie e la salute della popolazione –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e se, ove ne sussistano i presupposti, non ritenga di promuovere la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, dinanzi alla Corte costituzionale in relazione alla citata legge regionale, alla luce dei diversi profili sopra esposti e della necessità di evitare contenziosi con l'Unione europea per la violazione delle normative di riferimento. (4-17710)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto comunitario

impatto ambientale

licenza edilizia