ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17698

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 848 del 12/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 11/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/09/2017
Stato iter:
06/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2017
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/10/2017

CONCLUSO IL 06/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17698
presentato da
FEDRIGA Massimiliano
testo di
Martedì 12 settembre 2017, seduta n. 848

   FEDRIGA. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   con il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, in attuazione della legge delega articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, è stato introdotto nel nostro ordinamento penale un nuovo istituto giuridico: la non punibilità per particolare tenuità dell'offesa. La disciplina si applica a tutti quei reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria o la pena detentiva non superiore a cinque anni, sia nelle ipotesi che le due tipologie di pena siano congiunte sia che siano previste in modo distinto. La norma indica, quali criteri di valutazione, la modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e la mancanza di abitualità nel comportamento dell'offensore;
   purtroppo, come l'istante ha sempre sostenuto si tratta di una sostanziale depenalizzazione dei reati che provoca una sfiducia diffusa nell'opinione pubblica in tema di sicurezza e di certezza della pena;
   recente è il caso in cui la Corte di Cassazione ha statuito la non punibilità per tenuità del fatto per un clochard che ha trovato riparo in una abitazione altrui. Nello specifico il comunicato dell'Ansa del 7 settembre 2017 riporta che «Non merita di essere condannato chi, in condizioni di emarginazione e miseria, vive per la strada, «senzatetto», se per ripararsi dal freddo si introduce nelle abitazioni altrui, o nelle pertinenze di appartamenti e villette, per non passare la notte all'addiaccio»;
   con tale orientamento, inaccettabile a giudizio dell'interrogante, la Corte di Cassazione ha annullato la condanna a tre mesi e dieci giorni di reclusione inflitta a un «soggetto senza fissa dimora» – uno straniero proveniente dall'est Europa, Ion T. di 36 anni – dalla corte di appello di Brescia nel giugno 2015, dopo che l'uomo era finito sotto processo, e neanche per la prima volta, per essersi introdotto nell'abitazione di Luca G., a Desenzano del Garda (Brescia), la sera del 24 novembre 2014 per ripararsi «dai rigori dell'inverno»;
   è stata dunque accolta, contro ogni ragionevolezza a parere dell'interrogante, la tesi difensiva dell’homeless, basata sulla richiesta «che fossero tenute in considerazione “le particolari condizioni di emarginazione in cui era maturato il reato” e “l'esigenza di Ion T., soggetto senza fissa dimora, di reperimento di un alloggio notturno”. Ad avviso degli “ermellini”, “le particolari condizioni dell'imputato, quali le particolari circostanze di miseria e di emarginazione, e la considerazione dei motivi a delinquere attinenti al reperimento di un alloggio notturno, escludenti una spiccata capacità a delinquere ed una maggiore gravità soggettiva, giustificano ampiamente, ad avviso del collegio, la valutazione di particolare tenuità del fatto”, con “conseguente annullamento senza rinvio, della sentenza impugnata”»;
   l'agenzia stampa sopra richiamata rileva che vi è stata reiterazione da parte del signor Ion T., del reato di violazione di domicilio e che pertanto parrebbe che l'istituto in parola non possa applicarsi al caso di specie –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e, fermo restando il rispetto delle attribuzioni costituzionali della magistratura, quali iniziative di competenza intenda adottare, alla luce degli eventi sopra richiamati, affinché sia garantito il diritto costituzionalmente sancito dell'inviolabilità del domicilio e della tutela e della sicurezza delle abitazioni private. (4-17698)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 6 ottobre 2017
nell'allegato B della seduta n. 865
4-17698
presentata da
FEDRIGA Massimiliano

  Risposta. — L'atto di sindacato ispettivo in esame affronta il tema della tutela del diritto all'inviolabilità del domicilio e della sicurezza delle abitazioni private prendendo spunto da una recente sentenza con cui la suprema Corte ha applicato l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti di un senzatetto, condannato per il reato di violazione di domicilio.
  Va, in primo luogo, ribadito come, nel rispetto delle prerogative costituzionali, l'orientamento della Corte di cassazione espresso nel caso di specie non possa essere sottoposto a valutazioni in questa sede: l'applicazione dell'istituto del proscioglimento per particolare tenuità costituisce, difatti, manifestazione del libero convincimento del giudice, non suscettibile di censura da parte del Governo al di fuori delle ipotesi di manifesta abnormità della decisione, non rilevabili nel caso di specie.
  Considerato che nel nostro sistema il giudice penale è chiamato anche all'esame delle condizioni soggettive dell'autore del reato, nel caso di specie proprio la valutazione della particolare situazione dell'imputato avevano portato, già nel giudizio di merito, al ridimensionamento dell'accusa.
  Proprio l'ancoraggio della decisione in questione alle particolarità del caso concreto esclude, in linea generale e astratta, che l'istituto del proscioglimento per particolare tenuità del fatto possa rappresentare una forma di depenalizzazione di reati avvertiti come allarmanti.
  Le iniziative legislative del Governo dimostrano, peraltro, la particolare attenzione riservata al tema della sicurezza ed al contrasto dei reati predatori, specie ove commessi in luoghi di privata dimora.
  L'obiettivo prioritario di contrastare il dilagare di gravi episodi delittuosi di criminalità comune, di alleviare il diffuso senso di insicurezza e di impunità per coloro che commettono reati di grave allarme sociale ha ispirato la legge n. 103 del 2017, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», con la quale, a seguito della presentazione di emendamenti governativi, sono stati introdotti severi inasprimenti del trattamento sanzionatorio per taluni reati, in relazione ai quali è stato ridotto l'ambito di applicazione della sospensione condizionale della pena, in modo da attuare in concreto il principio di effettività della pena.
  Tra i predetti reati spicca il furto in abitazione e la rapina, per i quali è stata aumentata la pena in maniera significativa ed è stata limitata la possibilità di bilanciare con eventuali attenuanti gli aumenti di pena dovuti alla ricorrenza di aggravanti specifiche.
  Proprio il tema della sicurezza e della tutela della sfera privata rappresenta, allora, un cardine della riforma, ferma restando l'autonomia del giudice nella valutazione dei singoli casi concreti sulla base dei criteri oggettivi e soggettivi delineati dal legislatore.
  

Il Ministro della giustizia: Andrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

delitto contro la persona

reato

senzatetto