ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17672

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 848 del 12/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: BASILIO TATIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 08/09/2017
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 08/09/2017
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 08/09/2017
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 08/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 08/09/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17672
presentato da
BASILIO Tatiana
testo di
Martedì 12 settembre 2017, seduta n. 848

   BASILIO, CORDA, FRUSONE, RIZZO e TOFALO. — Al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'iscrizione alla Cassa di previdenza delle forze armate è obbligatoria per tutti i militari;
   l'articolo 1914 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, riconosce agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno 6 anni ai fondi previdenziali integrativi, di cui all'articolo 1913 dello stesso codice, che cessano dal servizio con diritto alla pensione, un'indennità supplementare;
   l'articolo 1919 del citato codice, al comma 1, prevede che l'indennità è dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, iscritti da almeno 6 anni al pertinente fondo, i quali sono:
    a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo;
    b) nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente;

   da tale diritto sono esclusi ingiustamente il personale dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, nonché tutti i militari posti in congedo per altri motivi diversi da quelli ai due precedenti commi;
   dal 2010 lo Stato Maggiore della difesa rigetta le istanze dei militari appartenenti all'Arma dei carabinieri, adducendo le seguenti motivazioni: «la forza armata di appartenenza non è contemplata nella legge quale presupposto per il riconoscimento del beneficio in oggetto»;
   l'articolo 1917 del citato codice prevede che ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri, che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali, di cui all'articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici maturati e che le predette somme sono reversibili;
   ai sensi del comma 2 del predetto articolo 1919, la disposizione di cui all'articolo 1917, si applica ai sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, iscritti da almeno 6 anni al fondo, sono:
    a) trasferiti nei ruoli del personale civile dell'amministrazione dello Stato;
    b) nominati ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3 (...omissis...);

   sulla base di quanto detto, il decreto legislativo n. 66 del 2010, ha evidenziato una disparità tra le forze armate, prevedendo la restituzione delle somme solo ed esclusivamente per i militari della Marina militare e dell'Aeronautica, che transitano nei ruoli civili, «dimenticando» il personale dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito italiano, discriminandoli, ovvero per tutti gli altri militari che sono stati posti in congedo senza diritto alla pensione, avendo tuttavia prestato servizio nella Forza armata per almeno sei anni –:
   se i Ministri interrogati non intendano adottare urgenti iniziative volte a modificare il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di porre rimedio alla palese difformità di trattamento in riferimento alla erogazione dell'indennità supplementare, di cui all'articolo 1919, e alla restituzione dei contributi obbligatori di cui all'articolo 1917 del medesimo codice, riguardo al personale dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito italiano, all'atto del trasferimento nei ruoli del personale civile dell'amministrazione dello Stato, e riguardo a tutti i militari senza diritto a pensione, quando non iscritti al fondo da almeno sei anni, ciò anche per tutti quei militari che avendo prestato servizio nella Forza Armata per almeno sei anni, sono stati posti in congedo senza diritto alla pensione. (4-17672)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impiegato dei servizi pubblici

forze paramilitari

marina militare