ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17666

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 848 del 12/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: LA MARCA FRANCESCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FEDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 08/09/2017
GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 08/09/2017
PORTA FABIO PARTITO DEMOCRATICO 08/09/2017
TACCONI ALESSIO PARTITO DEMOCRATICO 08/09/2017
FARINA GIANNI PARTITO DEMOCRATICO 08/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 08/09/2017
Stato iter:
22/12/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2017
NENCINI RICCARDO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/12/2017

CONCLUSO IL 22/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17666
presentato da
LA MARCA Francesca
testo di
Martedì 12 settembre 2017, seduta n. 848

   LA MARCA, GIANNI FARINA, FEDI, GARAVINI, PORTA e TACCONI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   il reciproco riconoscimento delle patenti di guida tra gli Stati rappresenta un indispensabile sostegno alla mobilità di lavoro, di studio e professionale che negli ultimi decenni ha conosciuto a livello globale un'ascesa costante;
   la ripresa dei flussi migratori in uscita dall'Italia ai ritmi dei decenni del dopoguerra rende ancora più necessaria la disponibilità di un titolo di autorizzazione alla circolazione automobilistica che è ormai connaturata con l'esercizio lavorativo, oltre che con consolidate abitudini di vita;
   la lunghezza e la complessità delle procedure degli accordi internazionali, tuttavia, di solito contrastano con questa esigenza di continuità nell'esercizio della mobilità personale e di lavoro, qualunque sia il contesto nel quale le persone si trovino a vivere e ad operare;
   spesso le misure di semplificazione amministrativa possono attenuare, sia pure parzialmente, la prolungata attesa dell'operatività degli accordi bilaterali, favorendo procedure di più diretta fruizione delle possibilità offerte dalla normativa locale in materia di circolazione stradale;
   a titolo di esempio, in Canada, dove l'accordo quadro stipulato con l'Italia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida non si è ancora tradotto in accordi operativi con le singole province, titolari in materia di circolazione, gli interessati potevano rivolgersi ai consolati per avere una certificazione della patente di guida italiana e la dimostrazione di un'esperienza di guida superiore a 24 mesi per poter ottenere più velocemente la patente canadese G attraverso il knowledge test e l'esame di guida successivo;
   di recente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso operativo il disposto della circolare 19 febbraio 2015, n. 4305, nella quale è testualmente detto che «la competenza a rilasciare l'attestato richiesto dall'utente è esclusivamente degli Uffici della Motorizzazione Civile, attraverso l'attività di sportello per l'erogazione dei servizi direttamente all'utenza» e che, pertanto, «non è possibile rilasciare alcuna certificazione ai Consolati, che spesso fanno da tramite nelle procedure di conversione delle patenti italiane all'estero. Difatti, in tale situazione, codesti Uffici sono abilitati solo a fornire informazioni, nello spirito di collaborazione fra Amministrazioni, ma senza il rilascio di alcuna attestazione»;
   la conseguenza pratica di questa disposizione è che chi vive all'estero deve tornare in Italia per richiedere tale attestazione oppure rivolgersi a qualche fiduciario, perché la richieda per suo conto presso la motorizzazione civile, pagare le spese che tale operazione comporta e andare incontro agli oneri ulteriori della traduzione certificata dell'attestazione, prima di poterla presentare alle autorità locali –:
   se non ritengano, nell'ambito della collaborazione tra settori della pubblica amministrazione e con l'intento di semplificare e rendere meno oneroso il rapporto del cittadino con l'amministrazione, soprattutto se residente all'estero, di riconsiderare la regolamentazione adottata in proposito e cercare le forme per una più diretta responsabilizzazione degli uffici consolari, in linea per altro con una prassi adottata negli anni precedenti.
(4-17666)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 22 dicembre 2017
nell'allegato B della seduta n. 903
4-17666
presentata da
LA MARCA Francesca

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sulla base delle informazione pervenute dalla direzione generale per la motorizzazione, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
  Preliminarmente occorre osservare che la circolare, citata dagli interroganti, prot. n. 4305/08.03 del 19 febbraio 2015, ha solo chiarito le procedure che devono essere adottate dagli uffici della motorizzazione per il rilascio degli attestati contenenti informazioni riguardati le singole patenti di guida, precisando, tra l'altro, che il rilascio degli stessi e soggetto al pagamento dei diritti dovuti dall'utenza richiedente (c/c 9001) e dell'imposta di bollo (c/c 4028). Naturalmente, prima di esprimere tale precisazione è stato acquisito il necessario parere dell'Agenzia delle entrate.
  Quanto stabilito dalla citata circolare non impedisce però alle rappresentanze diplomatiche italiane di chiedere informazioni ai competenti uffici di questo Ministero in merito ad una patente di guida italiana e, in base al riscontro fornito, rilasciare direttamente all'utente che ne fa richiesta (ovvero all'autorità estera) una certificazione riportante i dati della specifica patente italiana. Ciò ovviamente nel rispetto dei compiti istituzionali dei consolati e delle relative tariffa dovute dall'utenza, in merito ai quali la direzione generale di questo Ministero non ha competenza.
  Infatti, nella stessa circolare è specificato che nei confronti dei consolati gli uffici della motorizzazione sono abilitati solo a fornire informazioni nello spirito di collaborazione fra amministrazioni, proprio nel rispetto delle esigenze dei titolari di patenti italiane che si trovano all'estero, sulla base delle quali, come appena detto, il consolato potrà rilasciare apposita certificazione.
  Peraltro, le procedure che questa amministrazione ha posto in essere al fine di rendere più agevole possibile l'acquisizione da parte dell'utenza della certificazione in parola necessita di alcuni chiarimenti.
  In primo luogo deve essere fatta una distinzione tra procedure realizzate in ambito comunitario ed extracomunitario.
  Nel primo caso è assicurata la collaborazione diretta tra autorità dei singoli paesi dell'Unione europea e dello spazio economico europeo. Ciò nel rispetto dell'articolo 15 della direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, in cui è appunto stabilito che gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione della direttiva stessa e che si scambiano informazioni sulle patenti rilasciate (convertite, rinnovate eccetera) dagli stessi. Inoltre recentemente è divenuta operativa la rete informatica (RESPER) sempre contemplata nel citato articolo 15.
  Lo scambio d'informazioni diretto, tra autorità competenti, solleva quindi il titolare della patente da oneri riguardanti la presentazione dell'attestato contenente i dati della patente di guida. Conseguentemente, anche i consolati italiani, presenti in ambito comunitario, dovrebbero in linea di massima ritenersi sollevati dai compiti inerenti l'argomento in esame.
  Diverse sono invece le procedure poste in essere per lo scambio d'informazioni riguardanti le patenti di guida, tra l'Italia e gli Stati extracomunitari.
  Per alcuni Paesi infatti sono vigenti accordi di reciprocità in materia, in cui vengono individuati
iter specifici – definiti nel rispetto delle normative interne delle due parti contraenti – quindi in taluni casi è stato possibile stabilire che le autorità tecniche si scambino notizie direttamente (anche tramite posta elettronica), mentre in altri casi è stato necessario prevedere la collaborazione delle Rappresentanze diplomatiche.
  Pertanto – nelle situazioni come quella segnalata riguardante il Canada – i consolati italiani possono chiedere alla competente direzione generale di questo Ministero informazioni inerenti la patente di guida italiana che deve essere convertita e, in base al riscontro ricevuto, redigere un attestato riportante i dati della specifica patente o fornire notizie alla competente autorità estera; ciò, naturalmente, nel rispetto dei compiti consolari e delle tariffe previste dalle vigenti normative.
  Per quanto riguarda, infine, i Paesi con cui non è ancora stata definita un'intesa bilaterale che disciplini la materia, la questione ovviamente non è ben delineata ed è generalmente gestita in funzione delle normative interne del Paese ospitante il titolare della patente di guida.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Riccardo Nencini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accordo bilaterale

regolamentazione del traffico

patente di guida