ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17624

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 848 del 12/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: PRODANI ARIS
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 07/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 07/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 07/09/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17624
presentato da
PRODANI Aris
testo di
Martedì 12 settembre 2017, seduta n. 848

   PRODANI e RIZZETTO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   l'8 giugno 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 97 del 2016, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,» correttivo della legge n. 190 del 2012 e del decreto-legge n. 33 del 2013, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
   la rivista online di diritto amministrativo www.giurdanella.it, nell'articolo del 9 giugno 2016, ha spiegato come il decreto «introduca anche in Italia il Freedom Information Act (FOIA), una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella presente nei sistemi anglosassoni. Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge;
   si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente»;
   secondo quanto riportato dal sito online Key4biz nell'articolo del 31 luglio 2017, alcuni componenti dell'iniziativa del gruppo Facebook «Trasparenza siti web pubblica amministrazione», impegnati nel promuovere il rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa, hanno presentato un ricorso nei confronti del Ministero della giustizia, presso la prima sezione del Tar Lazio;
   l'avvocato Andrea Lisi, esperto in diritto dell'informatica e anch'egli componente del gruppo, ha spiegato che la ricorrente Carmela Pace ha avviato l'iniziativa, presentando ricorso al Tar, in seguito alla sua istanza di accesso civico presentata per ottenere dal Ministero la pubblicazione in formato aperto, come la normativa prevede, delle tabelle relative all'albo degli amministratori giudiziari, secondo modalità idonee alla indicizzazione, alla rintracciabilità tramite motori di ricerca web e al riutilizzo;
   la sentenza n. 9076 del 28 luglio 2017, «ha riconosciuto l'inadempimento da parte del Ministero agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, trasgredendo, in particolare, al disposto dell'articolo 15-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (cosiddetto FOIA) e condannandolo a riscontrare l'istanza di accesso e/o a provvedere alla pubblicazione dell'albo degli amministratori giudiziari entro 30 giorni dalla notifica della sentenza»;
   Lisi ha sottolineato, nell'articolo del Fatto Quotidiano pubblicato sul sito il 31 luglio 2017, come sia «assurdo che proprio il Ministero della Giustizia vada a violare una legge che viene invece definita rivoluzionaria dai suoi stessi propugnatori. (...) Inoltre, non si possono sottovalutare gli aspetti economici che invece finiscono con il limitare fortemente le concrete possibilità dei cittadini di vedere riconosciuto il loro diritto a ricevere informazioni dettagliate e trasparenti sulla gestione della cosa pubblica»;
   in ultimo, «occorre considerare che non è facile esperire azioni a tutela dei diritti all'informazione e alla trasparenza dell'agire amministrativo, nonostante siano diritti della collettività. I costi di un giudizio innanzi al Tar, infatti, rimangono elevati anche per far valere innanzi al giudice tali fondamentali diritti. Oltre a tale aspetto, la complessità e la scarsa chiarezza dell'attuale normativa (come modificata con l'introduzione del Foia) finiscono con il disorientare non solo i cittadini, ma talvolta confondono anche gli stessi giudici che, come in questo caso, decidono di compensare le spese di giudizio, considerata la novità e delicatezza della questione. Anche questo rappresenta di fatto un deterrente di natura economica per l'esercizio del diritto alla trasparenza e all'informazione sull'operato della pubblica amministrazione» –:
   alla luce dei fatti sopraesposti, quali iniziative si intendano assumere affinché siano garantiti, da parte della pubblica amministrazione, la trasparenza e l'accesso alle informazioni in conformità alla normativa in materia;
   se, e secondo quali modalità, si ritenga di intervenire al fine di rendere accessibile le informazioni della pubblica amministrazione ai cittadini, senza dover sostenere degli oneri sproporzionati e gravosi anche in sede giudiziale per far valere tale diritto. (4-17624)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

condizione economica

lotta contro la criminalita'

accesso all'informazione