ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17576

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 847 del 02/08/2017
Firmatari
Primo firmatario: MUCCI MARA
Gruppo: MISTO-CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 02/08/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 02/08/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 30/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17576
presentato da
MUCCI Mara
testo di
Mercoledì 2 agosto 2017, seduta n. 847

   MUCCI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   in data 12 luglio 2017 il Governo, nel rispondere alla interrogazione presentata dalla sottoscritta n. 5-11807 che chiedeva conto del mancato inserimento nei livelli essenziali di assistenza della Pgd (diagnosi genetica preimpianto), omissione che crea un discrimine in base alle possibilità economiche nell'accesso alle cure e alle diagnosi per coloro che non potranno pagare il costo di una indagine che ha costi molti elevati, a giudizio dell'interrogante ha trascurato il principio che le sentenze della Corte costituzionale si applicano, non si interpretano e hanno valore di legge;
   il Ministro ha estrapolato un passaggio della sentenza n. 96/15, in cui il giudice costituzionale evidenzia quanto il Parlamento non abbia fatto nulla per evitare la violazione dell'articolo 3 e 32 della Costituzione, che risultano violati per l'impossibilità della coppia fertile portatrice di patologia genetica di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e di accedere alle indagini diagnostiche sull'embrione prima del trasferimento in utero, perché priva del requisito di infertilità. La sentenza dichiara incostituzionale tale divieto di accesso per le coppie fertili con patologie, individuando come requisito per l'accesso alla procreazione medicalmente assistita la tutela della salute della donna, che potrebbe essere esposta, avendo i requisiti, a dover ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza;
   nel rispondere a detta interrogazione, il Ministro ha dichiarato che: «Nello specifico, ritengo doveroso rammentare che nei nuovi LEA la diagnosi pre impianto è stata inclusa per la diagnosi delle malattie che rientrano nei parametri di erogabilità previsti nel decreto medesimo. Tali indagini genetiche, nel rispetto delle condizioni di erogabilità, possono essere effettuate nell'ambito del SSN anche in fase pre concezionale, per la diagnosi su cellule embrionali in corso di PMA o per la diagnosi prenatale»;
   da una attenta lettura effettuata dagli esperti in tema di livelli essenziali di assistenza pubblicati in Gazzetta Ufficiale in data 18 marzo 2017, invece, risulta che il Ministro elenca la serie di indagini genetiche che sono in nomenclatore e che possono essere fatte sul sangue del paziente o sul feto tramite amniocentesi o villi coriali, ma nell'elenco non si parla di diagnosi preimpianto da nessuna parte;
   alla pagina 73 dell'allegato 4, al codice 69.92.5 viene indicato il trasferimento di embrioni comprensivo di valutazione embrionaria pre-transfer;
   non è specificato se tale valutazione è solo osservazionale o se può includere anche diagnosi genetica preimpianto (Pgd)/screening genetico preimpianto (Pgs) ai sensi delle sentenze della Corte costituzionale in materia;
   sempre restando nell'ambito della crioconservazione, la legge n. 40 e le successive sentenze prevedono che essa possa essere applicata anche agli embrioni laddove necessario;
   non esiste però voce specifica nei livelli essenziali di assistenza per questa metodica;
   l'articolo 59, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 dispone: «In funzione preconcezionale, oltre alle prestazioni di cui all'Allegato 10A, sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per accertare eventuali rischi procreativi correlati ad una condizione patologica o un rischio genetico di uno o entrambi i genitori, evidenziati dall'anamnesi riproduttiva o familiare della coppia e prescritte dallo specialista»;
   tuttavia, né l'allegato 10o né l'allegato 4 prevedono l'applicazione di test genetici alle tecniche di diagnosi preimpianto;
   mentre all'allegato 4 esistono voci specifiche per il prelievo di campioni di villi coriali e di liquido amniotico o la funicolocentesi a fini di diagnosi prenatale, non sono previste analoghe voci per il prelievo di campioni embrionali a fini di diagnosi genetica preimpianto;
   allo stesso modo, a pagina 144 dell'Allegato 4, alle voci da G2.01 a G9.01 è prevista una serie di analisi genetiche e citogenetiche pre-natali e post-natali, ma non è prevista l'applicazione di questi medesimi test in ottica di diagnosi preimpianto –:
   se il Ministro interrogato intenda adottare concrete iniziative volte all'inserimento della diagnosi genetica preimpianto nei livelli essenziali di assistenza. (4-17576)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procreazione artificiale

politica sanitaria

diritto alla salute