ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17518

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 844 del 28/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: SAMMARCO GIANFRANCO
Gruppo: ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
Data firma: 28/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VIGNALI RAFFAELLO ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD 13/12/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/07/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 13/12/2017

SOLLECITO IL 16/01/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17518
presentato da
SAMMARCO Gianfranco
testo presentato
Venerdì 28 luglio 2017
modificato
Mercoledì 13 dicembre 2017, seduta n. 900

   SAMMARCO, VIGNALI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 23 del 2011 ha previsto in capo a persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa o autonomo, la facoltà di applicare, in alternativa alle regole di dichiarazione ordinaria del reddito fondiario, il regime della «cedolare secca» in caso di locazione di unità immobiliare destinata ad uso abitativo (articolo 3, commi 1 e 6);
    il decreto legislativo non prevedeva alcun requisito in capo al conduttore. Per l'Agenzia delle entrate (circolare n. 26 del 2011) la facoltà in esame era consentita soltanto nelle ipotesi di conduttore non imprenditore, cioè, persona fisica soggetto privato, ente pubblico o ente privato non commerciale. Tale conclusione non era avallata dalle Commissioni tributarie (CTP Reggio Emilia, n. 470/3/14, CTP Milano, n. 3529/25/15, CTP Terni, n. 7/2/2016, CTR Milano, n. 754/19/2017);
   il decreto-legge n. 47 del 2014 ha poi inserito all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 il comma 6-bis, a mente del quale «L'opzione di cui al comma 1 (cedolare secca) può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni, con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione»;
   con riguardo alla nuova norma, l'Agenzia delle entrate (circ. n. 12/E/2016, quesito n. 3.2.) ha sostenuto che «La circostanza che il legislatore abbia individuato in maniera puntuale le ipotesi in cui è possibile estendere l'ambito applicativo della “cedolare secca”, definendo le condizioni, esclude che detta estensione possa essere effettuata in via interpretativa e, pertanto, deve ritenersi confermato il principio indicato con la predetta circolare, secondo cui è escluso dal regime della “cedolare secca” il contratto di locazione stipulato con conduttori che operano nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo»;
   l'opinione espressa dall'Agenzia delle entrate si pone in contrasto, per l'interrogante con il dato letterale dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Come rilevato dalla giurisprudenza, il testo del decreto legislativo prevede: il requisito soggettivo della non imprenditorialità solo in capo al locatore, non anche in capo al conduttore e il requisito oggettivo della natura e della destinazione ad uso abitativo dell'immobile;
   in tale contesto, il nuovo comma 6-bis sembra doversi intendere come una restrizione all'applicazione della cedolare secca alle locazioni stipulate con le cooperative edilizie per la locazione e con gli enti senza scopo di lucro, per i quali si richiede che l'immobile sia sublocato a studenti universitari e messo a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone;
   la diversa interpretazione dell'Agenzia delle entrate risulta, secondo l'interrogante contraddittoria rispetto al testo dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, posto che, per gli enti non commerciali locatari, la possibilità dell'applicazione della cedolare secca era già compresa dalla norma, come ricordato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 26 del 2011;
   essa risulta discriminatoria nei confronti dei locatori, posto che introduce una ingiustificabile disparità di trattamento, escludendo dal ricorso al regime più favorevole alla cedolare secca coloro che hanno come controparti imprenditori o lavoratori autonomi che destinano l'unità immobiliare all'uso abitativo –:
   se il Ministro interrogato intenda chiarire quanto disposto dall'articolo 3, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011, recante il regime della cedolare secca, specificando se si applica anche nelle ipotesi di locazioni stipulate a tutte le cooperative universitarie che stipulino contratti ad uso abitativo per studenti universitari. (4-17518)