ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17478

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 842 del 26/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 26/07/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 26/07/2017
Stato iter:
27/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/10/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 27/10/2017

CONCLUSO IL 27/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17478
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Mercoledì 26 luglio 2017, seduta n. 842

   CIRIELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   sin dall'ormai famigerato impianto di Altmont Pass in California negli anni ’80 è noto che le turbine eoliche sono un pericolo per gli uccelli;
   esse costituiscono una fonte di pericolo soprattutto per i grandi veleggiatori, i rapaci, le gru, le cicogne; seguono i piccoli migratori e i pipistrelli;
   l'effetto deleterio delle pale eoliche non è solo diretto: oltre alla morte per collisione, i ricercatori sono concordi nel ritenere che gli impianti eolici sono dannosi per l'avifauna, perché sottraggono territorio agli uccelli, per l'effetto barriera che obbliga gli stormi a giri più lunghi durante i voli;
   in Italia, lo sviluppo del settore eolico ha causato, in molti territori, scempi e danni alla natura;
   il nostro Paese è interessato dal passaggio di numerosi uccelli migratori che dal Nord Europa si dirigono verso l'Africa e viceversa;
   spesso, le pale eoliche posizionate su valichi montani, quindi lungo rotte di migrazione, sono causa di morte, oltre che di disorientamento, di tante specie –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, considerata la gravità degli stessi, quali iniziative urgenti intenda adottare per proteggere l'avifauna, nonché per rendere noti eventuali studi sul tema. (4-17478)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 27 ottobre 2017
nell'allegato B della seduta n. 880
4-17478
presentata da
CIRIELLI Edmondo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa agli effetti negativi degli impianti eolici che a volte costituiscono barriere per l'avifauna, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
  La direttiva 79/409/CEE, ora 2009/147/CE, ha stabilito le forme di tutela fondamentali per la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo, mediante opportune azioni di protezione e di gestione. Per le specie elencate nell'allegato I della direttiva medesima, queste azioni prevedono misure speciali di conservazione anche per quanto riguarda l'habitat necessario a garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.
  La direttiva 92/43/CEE «Habitat», con l'articolo 6, ha introdotto la procedura di valutazione d'incidenza (VIncA) che deve essere inderogabilmente rispettata sia per gli habitat e le specie, sia per l'avifauna, in quanto con l'articolo 7, estende tale obbligo anche alla citata direttiva 79/409/CEE «Uccelli».
  Pertanto, per l'intera rete natura 2000 costituita da siti di importanza comunitaria (SIC/ZSC) e da zone di protezione speciale (ZPS), vige l'obbligo della VIncA, che deve tenere conto delle interferenze indirette, per impianti posti anche nelle zone limitrofe, e dell'effetto cumulo con altri impianti preesistenti o progettati che possono costituire barriera all'avifauna migratoria e non.
  Per la maggior parte di progetti riguardanti centrali eoliche, la VIncA è parte integrante della più ampia procedura di valutazione di impatto ambientale.
  Inoltre, con il decreto ministeriale 17 ottobre 2007, sono stati stabiliti i «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)» ed è specificato, all'articolo 5, lettera
l), il divieto alla «realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS (ora ISPRA). Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 km».
  Per quanto concerne le aree non classificate come Zps, come le Important Birds Areas (IBA) si evidenzia che la direttiva 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), articolo 4, comma 4, stabilisce che, se per le Zps corre l'obbligo di adottare misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative, per quanto concerne le aree al di fuori di tali zone di protezione, gli stati membri cercheranno di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat.
  Da quanto sopra emerge che, per quanto riguarda le aree esterne alle Zps, debbono essere rispettate una serie di disposizioni che, nel loro complesso, descrivono un ampio spettro di elementi da considerare, per una corretta e soprattutto oggettiva valutazione di interventi in aree sensibili o comunque rappresentative, sia per le specie di cui all'Allegato I, sia per quelle migratrici.

  Pur non essendo prevista una valutazione di incidenza per le aree Iba, occorre quindi applicare i princìpi della predetta direttiva secondo le finalità in essa descritte e stabilite nei citati articoli per la tutela dell'avifauna, soprattutto per le specie rare ed in pericolo di estinzione.
  Detti approfondimenti e valutazioni tecniche andranno effettuati mediante analisi caso per caso dei progetti presentati, al fine di poter vagliare se gli interventi proposti ostino alle finalità di cui alla predetta direttiva 2009/147/CE (ex 79/409/CEE).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Gian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione della fauna

energia eolica

specie protetta