ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17449

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 841 del 25/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: MARCON GIULIO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 25/07/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 25/07/2017
Stato iter:
19/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/09/2017
DELLA VEDOVA BENEDETTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/09/2017

CONCLUSO IL 19/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17449
presentato da
MARCON Giulio
testo di
Martedì 25 luglio 2017, seduta n. 841

   MARCON. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   l'Italia veniva visitata in media, ogni anni, da circa 200 tibetani della diaspora, monaci e laici, che venivano per visitare i buddhisti del nostro Paese, per partecipare a conferenze e incontri interreligiosi o semplicemente per trovare i loro parenti che lavorano qui;
   si tratta dei tibetani che, dopo l'invasione cinese del 1949, vivono in esilio in India e hanno come «capitale» Dharamsala, dove vive anche il Dalai Lama;
   queste persone viaggiano con un documento rilasciato dal Governo indiano che è riconosciuto come passaporto valido dalla maggioranza dei Paesi dell'area Schengen, dal Canada, dagli Usa e dall'Australia, oltre che da molti Paesi asiatici;
   fino a poche settimane fa tale documento veniva accettato senza problemi anche dall'Italia per il rilascio dei visti temporanei delle persone in visita nel nostro Paese;
   ora, improvvisamente e senza motivazioni contingenti, l'Italia ha deciso di non riconoscere più questo documento, lo stesso con cui viaggia in tutto il mondo il Dalai Lama;
   quindi l'ambasciata italiana a Delhi e il consolato di Mumbai non rilasciano più visti ai tibetani residenti in India. Germania, Francia, Spagna, Austria, Olanda e gli altri paesi dell'area Schengen continuano ad accettare come valido, invece, il loro documento di viaggio;
   uno dei paradossi della situazione che si è venuta a creare è che l'Italia riconosce il buddismo come religione, tanto che nel 2015 più di 70 mila contribuenti hanno scelto l'Unione buddhista italiana per la destinazione dell'8 per mille, ma allo stesso tempo impedisce ai suoi maestri di venire a parlarne in Italia –:
   per quali ragioni non venga più concesso il visto ai tibetani della diaspora in India;
   come si intenda assicurare ai tibetani della diaspora il rilascio del visto per entrare nel nostro Paese. (4-17449)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 19 settembre 2017
nell'allegato B della seduta n. 853
4-17449
presentata da
MARCON Giulio

  Risposta. — Si tiene in via preliminare a sottolineare che non vi sono stati cambiamenti sul piano normativo, da oltre dieci anni, nella posizione relativa ai visti in favore di tibetani muniti di «Identity certificate» rilasciato dalle autorità indiane.
  Ai sensi dell'allegato X al «Manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati», basato sulle decisioni della commissione C(2010) 1620 del 19.3.2010, C(2011) 5501 del 4.8.2011 e C(2014) 2727 del 29.4.2014, insieme con alcuni paesi europei (tra essi, l'Estonia, la Grecia, l'Ungheria, Malta, il Portogallo, la Polonia, l'Islanda e la Slovenia) l'Italia non ha infatti riconosciuto l’«
Identity certificate» rilasciato dalle autorità indiane alle persone provenienti dal Tibet.
  Si conferma che, al pari delle analoghe situazioni, in cui il diretto interessato non sia titolare di un documento di viaggio validamente riconosciuto dall'Italia, l'unica possibilità per concedere l'ingresso nel nostro Paese alle persone titolari del predetto «
Identity certificate» è il rilascio di un visto a validità territoriale limitata (VTL), ossia valido solo per l'Italia, apposto su un apposito lasciapassare generato dall'applicativo informatico per la gestione dei visti d'ingresso L-VIS, utilizzando l’«Identity certificate» ai soli fini dell'identificazione dell'interessato. Si tratta della fattispecie indicata dall'articolo 25(3) del codice europeo dei visti (regolamento (CE) N. 810/2009).
  I casi di mancato rilascio di visti VTL verificatisi nel corrente anno sono stati dovuti alla carenza di documentazione presentata a corredo della domanda e non rispondono a modifiche nell'interpretazione della norma.
  Le domande di visto d'ingresso a favore di tibetani su invito motivato di università, istituti di ricerca, centri culturali e religiosi, continueranno ad essere valutate con la dovuta flessibilità e il necessario pragmatismo alla luce della normativa in vigore, attraverso una adeguata considerazione dei motivi che giustifichino l'emissione di visti a territorialità limitata, tra i quali non rientra il turismo. È in particolare opportuno che, per facilitare il rilascio del visto, che i richiedenti siano muniti di un permesso di reingresso in India sin dal momento della richiesta del visto.
  L'avviso comparso sul sito della società di outsourcing VFS, incaricata della gestione degli appuntamenti allo sportello e del primo esame della completezza della documentazione, relativo alla non accettazione delle domande di visto da parte di titolari di
Identity certificate, è stato rimosso in quanto non corretto.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto della Vedova.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica dei visti

diaspora

passaporto