ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17408

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 838 del 20/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: RAMPI ROBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMINELLI MIRIAM PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2017
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 20/07/2017
Stato iter:
19/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/09/2017
DELLA VEDOVA BENEDETTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/09/2017

CONCLUSO IL 19/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17408
presentato da
RAMPI Roberto
testo di
Giovedì 20 luglio 2017, seduta n. 838

   RAMPI, COMINELLI e MANZI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   da diverse fonti si apprende che il Governo italiano avrebbe negato l'ingresso di personalità e monaci buddisti tibetani che devono recarsi in Italia per assemblee ed eventi religiosi che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno al Monastero Buddista di Pomaia;
   la motivazione, a quanto consta agli interroganti, sarebbe la facilità con la quale i titoli di viaggio che abilitano i monaci buddisti a viaggiare in Europa potrebbero essere facilmente contraffatti –:
   se quanto riportato in premessa corrisponda al vero;
   quali ne siano le motivazioni;
   come questa decisione nazionale sia compatibile con le norme europee e con le convenzioni internazionali sul riconoscimento di passaporti e lasciapassare, tenuto conto della difficile posizione della piccola comunità tibetana i cui membri vivono da molti anni o sono nati in India, ma dispongono solo di una sorta di passaporto per rifugiati valido solo per l'India e del fatto che le autorità di tale Paese non concedono altro documento riconosciuto da tutti i Paesi europei, compresa l'Italia, come valido per ottenere regolari visti Schenghen per l'Europa;
   come sia compatibile tale decisione con la tutela dei diritti fondamentali riguardanti la libertà di culto, di associazione e di espressione e la parità di trattamento che deve essere assicurata a tutte le confessioni religiose.
(4-17408)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 19 settembre 2017
nell'allegato B della seduta n. 853
4-17408
presentata da
RAMPI Roberto

  Risposta. — Si tiene in via preliminare a sottolineare che non vi sono stati cambiamenti sul piano normativo, da oltre dieci anni, nella posizione relativa ai visti in favore di tibetani muniti di «Identity certificate» rilasciato dalle autorità indiane.
  Ai sensi dell'allegato X al «Manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati», basato sulle Decisioni della Commissione C(2010) 1620 del 19 marzo del 2010, C(2011) 5501 del 4 agosto del 2011 e C(2014) 2727 del 29 aprile del 2014, insieme con alcuni Paesi europei (tra essi, l'Estonia, la Grecia, l'Ungheria, Malta, il Portogallo, la Polonia, l'Islanda e la Slovenia) l'Italia non ha infatti riconosciuto l’«Identity certificate» rilasciato dalle autorità indiane alle persone provenienti dal Tibet.
  Si conferma che, al pari delle analoghe situazioni, in cui il diretto interessato non sia titolare di un documento di viaggio validamente riconosciuto dall'Italia, l'unica possibilità per concedere l'ingresso nel nostro Paese alle persone titolari del predetto «Identity Certificate» è il rilascio di un visto a validità territoriale limitata (VTL), ossia valido solo per l'Italia, apposto su un apposito lasciapassare generato dall'applicativo informatico per la gestione dei visti d'ingresso L-VIS, utilizzando l’«Identity certificate» ai soli fini dell'identificazione dell'interessato. Si tratta della fattispecie indicata dall'articolo 25(3) del codice europeo dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009).
  I casi di mancato rilascio di visti V IL verificatisi nel corrente anno sono stati dovuti alla carenza di documentazione presentata a corredo della domanda e non rispondono a modifiche nell'interpretazione della norma.
  Le domande di visto d'ingresso a favore di tibetani su invito motivato di università, istituti di ricerca, centri culturali e religiosi, continueranno ad essere valutate con la dovuta flessibilità e il necessario pragmatismo alla luce della normativa in vigore, attraverso una adeguata considerazione dei motivi che giustifichino l'emissione di visti a territorialità limitata, tra i quali non rientra il turismo. È in particolare opportuno che, per facilitare il rilascio del visto, i richiedenti siano muniti di un permesso di reingresso in India sin dal momento della richiesta del visto.
  L'avviso comparso sul sito della società di
outsourcing VFS, incaricata della gestione degli appuntamenti allo sportello e del primo esame della completezza della documentazione, relativo alla non accettazione delle domande di visto da parte di titolari di Identity Certificate, è stato rimosso in quanto non corretto.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica dei visti

convenzione europea

passaporto