ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17336

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 834 del 14/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: GULLO MARIA TINDARA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 14/07/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 14/07/2017
Stato iter:
27/09/2017
Fasi iter:

RITIRATO IL 27/09/2017

CONCLUSO IL 27/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17336
presentato da
GULLO Maria Tindara
testo di
Venerdì 14 luglio 2017, seduta n. 834

   GULLO. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   il 22 febbraio 2017 con delibera n. 125, l'IFO ha nominato la dottoressa Branka Vujovic, direttore sanitario di azienda a partire dal 1o marzo 2017; rispetto a tale nomina emergono alcuni profili di contrasto con la normativa vigente;
   l'IFO rientra nella categoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed è destinatario della disciplina del decreto-legge n. 171 del 2016 sulla dirigenza sanitaria, prevedendo che si possa procedere alla nomina di dirigenti sanitari in quanto iscritti in appositi elenchi regionali;
   la disciplina statale sull'età pensionabile, il decreto legislativo n. 288 del 2003, all'articolo 11, comma 3, afferma che l'incarico di direttore sanitario cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Di fatto la dottoressa Vujovic ha compiuto 65 anni il 17 giugno 2017, già a pochi mesi dalla delibera n. 125. La legge regionale di riferimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico n. 2 del 2006 estendeva, all'articolo 8, l'età pensionabile al compimento del settantesimo anno di età;
   la legge regionale del 2006 è stata successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 422 del 2006, in quanto la materia ricade prevalentemente nell'ambito della «tutela della salute», in ragione del carattere apicale della posizione, facendo emergere l'incidenza che la disciplina relativa alle modalità di cessazione da tali incarichi, per sopraggiunti limiti di età, esercita sull'organizzazione e la gestione dei servizi sanitari;
   inoltre, l'articolo 11 del decreto n. 288 del 2003 afferma che «le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermi restando gli effetti di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503». L'articolo 16 stabiliva che i pubblici dipendenti, su loro richiesta, potevano ottenere il prolungamento del servizio per un biennio. Tale normativa è stata definitivamente abrogata dal decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014;
   la disciplina contenuta all'articolo 11 del decreto n. 288 del 2003 ricalcava quella vigente sul collocamento a riposo dei dirigenti sanitari delle asl e delle aziende ospedaliere, ossia l'articolo 15-novies del decreto legislativo n. 502 del 1992, completamente riscritto dalla legge n. 183 del 2010, stabilendo il limite massimo di età per il collocamento a risposò al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo;
   con la dichiarazione del 26 maggio 2016, n. 24386 dell'asl 3 del Friuli Venezia Giulia, alla dottoressa Vujovic sarebbe stata accordata la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al raggiungimento dei quaranta anni effettivi di servizio e comunque non oltre il settantesimo anno di età. Tale normativa, però, riguarda la disciplina generale dell'età pensionabile dei dirigenti medici e non gli incarichi di direttore generale, amministrativo, scientifico e sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che sono di natura autonoma e sono sottoposti ad altra normativa;
   se viene prefigurata la possibilità che l'articolo 11 del decreto n. 288 contenga un richiamo alla disciplina generale dell'età pensionabile dei dirigenti medici, ma non alle successive modifiche intervenute, militerebbe a favore della tesi del cosiddetto «rinvio fisso» la circostanza per cui se il legislatore avesse voluto richiamare la generale disciplina riguardante i dirigenti medici, avrebbe rinviato direttamente al citato articolo 15-novies. Non avendo così proceduto, sembra chiaro che il legislatore stesso abbia svolto una valutazione autonoma, riguardante specificamente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ritenendo congruo il limite dei sessantacinque anni –:
   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative per chiarire la corretta interrogazione e applicazione della normativa in questione per consentire di valutare concretamente, alla luce del quadro normativo di riferimento, la legittimità della delibera di nomina del direttore sanitario aziendale degli IFO. (4-17336)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

istituto ospedaliero

diritto alla salute