ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17265

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 831 del 11/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: LUPO LOREDANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/07/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/07/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17265
presentato da
LUPO Loredana
testo di
Martedì 11 luglio 2017, seduta n. 831

   LUPO. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   il Timilia, o Grano marzuolo è un varietà antichissima di grano duro siciliano, estremamente resistente alla siccità e di semplice coltivazione, ad oggi è per lo più coltivato da piccole aziende che hanno cura di portare avanti i prodotti tipici della tradizione siciliana;
   in questi giorni, le aziende siciliane che commerciano prodotti contenenti il grano «Timilia», sono state raggiunte da una lettera di diffida da parte della società denominata «Terra e Tradizione», con sede in Verona. La stessa diffida nel segnalare che la denominazione «Timilia» è un marchio registrato, invita le aziende, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del Codice della proprietà industriale, a voler cessare con effetto immediato l'utilizzo del predetto marchio;
   ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante disposizioni in materia di «Esistenza, ambito ed esercizio dei diritti di proprietà industriale», una varietà vegetale, per essere brevettata, deve essere: nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti; in particolare, l'articolo 104 «Distinzione» recita: «La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta»;
   il Timilia è menzionato, come frumento tipico siciliano, già dal 1942 nella pubblicazione n. 9, della stazione sperimentale di granicoltura della Sicilia, dal titolo «I frumenti siciliani»;
   la sezione specializzata in materia di imprese del tribunale di Catania, con la sentenza n. 4710/2016 del 20 settembre 2016, in una fattispecie analoga al caso in questione, nel contenzioso per la tutela del marchio «Kamut», ha chiarito che la parola «Kamut» non è il nome di una varietà vegetale, dato che la cultivar è il grano khorasan, ma nome di pura fantasia e che, pertanto, il suo uso, lungi dall'assolvere a una funzione informativa sulla cultivar, può essere limitato da un brevetto;
   la sentenza di cui sopra, secondo gli interroganti, sottolinea la differenza tra brevettare un marchio, contraddistinto da un nome di fantasia, per un prodotto che si ricava da una specie vegetale, e brevettare come marchio il vero nome di una specie vegetale –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti citati in premessa;
   se il Governo intenda assumere iniziative per la corretta interpretazione della normativa e per chiarire la possibilità di porre sotto vincolo di brevetto le denominazioni delle specie vegetali. (4-17265)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto originario

produzione nazionale

brevetto