ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17233

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 829 del 07/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: DI STEFANO MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/07/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 07/07/2017
Stato iter:
11/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/10/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/10/2017

CONCLUSO IL 11/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17233
presentato da
DI STEFANO Marco
testo di
Venerdì 7 luglio 2017, seduta n. 829

   MARCO DI STEFANO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   si è venuti a conoscenza tramite mezzi di comunicazione che la giunta capitolina ha intenzione di allocare un impianto di compostaggio in un'area sita nel XIII municipio ed esattamente su via Casal Selce;
   tale collocazione si trova in linea d'aria a poca distanza dalla discarica Malagrotta;
   nello stesso quadrante insiste un deposito di gas;
   fino a qualche anno fa insisteva anche una raffineria;
   per tutto quanto sopra i cittadini residenti in tale zona hanno vissuto tutti gli inquinamenti dovuti agli impianti suddetti;
   in particolare, le esalazioni maleodoranti della discarica di Malagrotta ancora oggi, nonostante la sua chiusura, si possono respirare;
   la lettera «p» dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che detta norme in materia ambientale, include nelle competenze statali l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
   il decreto 29 dicembre 2016, n. 266, disciplina le attività di impianti di compostaggio;
   il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, ha recepito le normative europee in merito ai rifiuti;
   tale previsto insediamento dista meno di mezzo chilometro in linea d'aria da un grande insediamento immobiliare;
   l'installazione di tali impianti ricadenti nel territorio della regione Lazio prevede una distanza minima dall'edificato urbano maggiore di 1.000 metri e da case sparse di 500 metri;
   tra l'altro la scelta della localizzazione in questo territorio di un impianto di compostaggio risulterebbe contraria al principio di prossimità ed al principio di autosufficienza espressi nella direttiva europea 2006/12/CE, i quali prevedono che i centri di trattamento dei rifiuti debbano essere localizzati in vicinanza delle fonti primarie di produzione, minimizzando i costi di trasporto stradale e favorendo la chiusura del ciclo dei rifiuti all'interno del territorio stesso che li ha prodotti;
   vi è la forte possibilità che le esalazioni di tale impianto vadano ad impattare ulteriormente sull'inquinamento atmosferico di quel quadrante del territorio pesantemente compromesso dall'ancora esistente, se non più funzionante, discarica di Malagrotta e dai suoi insediamenti industriali –:
   se, alla luce di quanto riportato in premessa, il Governo non ritenga necessario assumere iniziative normative per implementare la disciplina vigente in tema di localizzazione degli impianti per il trattamento di rifiuti vietando la collocazione di nuove installazioni nei pressi di siti dove insistono già impianti dismessi o insediamenti industriali a forte impatto ambientale o con gravi rischi di incidente rilevante. (4-17233)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 ottobre 2017
nell'allegato B della seduta n. 868
4-17233
presentata da
DI STEFANO Marco

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa alla necessità di implementazione della disciplina vigente in tema di localizzazione degli impianti per il trattamento dei rifiuti, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare occorre ricordare che, come noto, la Corte costituzionale ha in più occasioni ribadito che «la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione, anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (tra le molte, sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 e n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008)». Pertanto, «la disciplina statale "costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino – sentenze n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007 –"» (sentenza n. 58 del 2015).
  In tal senso, e con riferimento specifico alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, si evidenzia tuttavia che l'articolo 195, comma 1, lettera
p), del decreto legislativo n. 15 del 2006 prevede che spetti allo Stato, tra l'altro, «l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti». Il successivo articolo 196, comma 1, lett. n) del medesimo decreto stabilisce invece che spetta alle regioni «la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p).».
  Ciò premesso, e compatibilmente con le risorse disponibili, l'azione del Ministero è orientata a garantire una disciplina unitaria ed omogenea che superi gli interessi locali, stabilendo standard minimi di tutela generale anche in tema di localizzazione degli impianti di discarica.
  Si rappresenta inoltre che, per quanto attiene invece alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti, tra i quali per l'appunto possono essere ricompresi gli impianti di trattamento finalizzati al compostaggio della frazione organica, spetta alle Regioni il compito di definirne i criteri, nonché quello di rilasciare le relative autorizzazioni.
  Al riguardo, si evidenzia che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2016 sono state definite le misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, effettuando la ricognizione dell'offerta esistente ed individuando il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.
  Il citato decreto prevede che le «regioni, al momento della revisione dei piani di cui all'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuano il valore specifico del fabbisogno residuo di impianti all'interno dell'intervallo riportato nell'allegato III e provvedono, nell'implementazione dei predetti piani, al soddisfacimento dello stesso scegliendo la tipologia, il numero e la localizzazione di massima degli impianti più appropriati».
  Sebbene i rifiuti organici raccolti in maniera differenziata destinati a operazioni di recupero, ai sensi della normativa vigente, non siano soggetti ai vincoli di trattamento all'interno dell'ambito territoriale di provenienza, spetta comunque alle regioni, in virtù anche della potestà legislativa e delle competenze specifiche in tema di governo del proprio territorio, effettuare nell'ambito della propria pianificazione le scelte più opportune per garantire il soddisfacimento del fabbisogno impiantistico per la chiusura del ciclo dei rifiuti nel rispetto del principio di prossimità, rimanendo in capo al Ministero i poteri di vigilanza sulle attività in tema di pianificazione e di gestione del ciclo dei rifiuti da parte delle regioni.
  Si evidenza in ultima analisi che l'effetto della cumulabilità degli impatti, tale da escludere la possibilità di localizzare un impianto per il trattamento dei rifiuti in un'area già interessata da insediamenti industriali impattanti, è un aspetto che trova compiuta definizione nel procedimento di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Nel caso di specie, relativo ad impianti soggetti alla normativa sui rischi da incidente rilevante, si evidenzia che con il decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 il legislatore nazionale ha già recato precise disposizioni in merito al controllo sull'urbanizzazione, all'individuazione dei criteri e alla definizione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, alla previsione dell'effetto domino, al sistema di gestione della sicurezza, ai piani di emergenza e alla consultazione della popolazione interessata.
  Spetta conseguentemente agli enti territoriali preposti dare attuazione alle disposizioni del legislatore nazionale, recependo nell'ambito dei rispettivi livelli di pianificazione ed autorizzazione gli eventuali vincoli e le attività necessarie alla gestione del rischio connesso alla presenza sul territorio di insediamenti ad elevato impatto ambientale ovvero a rischio di incidenti rilevanti.
  In merito alla specifica questione concernente la presunta intenzione di Roma capitale di allocare un impianto di compostaggio in un sito ubicato in via Casal Selce nel territorio del municipio XIII, sulla base delle informazioni acquisite, si rappresenta che è in fase di studio un sistema impiantistico innovativo, per la cui adozione è stata avviata un'estesa e complessa valutazione, anche attraverso un'attività di concertazione con la cittadinanza, per l'individuazione di aree idonee alla localizzazione di impianti di compostaggio. Allo stato attuale, non risultano tuttavia approvati provvedimenti in tal senso.
  Per quanto riguarda le osservazioni di natura tecnica concernenti la scelta della localizzazione, sulla base alle informazioni fornite dal comune di Roma, occorre far presente che l'obbligo di rilevare che la distanza dall'abitato e dalle case sparse, in base a quanto previsto dal vigente piano di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14, costituisce fattore di attenzione progettuale per gli aspetti territoriali ma non fattore escludente, implicando, di conseguenza, approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi in relazione agli specifici usi del suolo ed alle caratteristiche morfologiche dell'area interessata, specialmente nell'ambito della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività alla localizzazione. Viene evidenziato, da ultimo, che il principio di prossimità definito dall'articolo 182-
bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, non investe la tipologia degli impianti oggetto della presente interrogazione, atteso che permette il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti che siano più vicini ai luoghi di produzione o raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati.
  Si rassicura comunque che il Ministero dell'ambiente prosegue nella sua azione costante di monitoraggio senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tale questione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Gian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione dei rifiuti

edificio per uso industriale

politica comunitaria dell'ambiente