ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17185

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 827 del 05/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: AGOSTINI ROBERTA
Gruppo: ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Data firma: 05/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LEVA DANILO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 05/07/2017
SANNICANDRO ARCANGELO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 05/07/2017
ROSTAN MICHELA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 05/07/2017
NICCHI MARISA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 05/07/2017
ALBINI TEA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/07/2017
MARTELLI GIOVANNA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/07/2017
MELILLA GIANNI ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/07/2017
MOGNATO MICHELE ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/07/2017
RICCIATTI LARA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/07/2017
ZAPPULLA GIUSEPPE ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/07/2017
ZOGGIA DAVIDE ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 11/07/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 05/07/2017
Stato iter:
09/01/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/01/2018
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 11/07/2017

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/01/2018

CONCLUSO IL 09/01/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17185
presentato da
AGOSTINI Roberta
testo presentato
Mercoledì 5 luglio 2017
modificato
Martedì 11 luglio 2017, seduta n. 831

   ROBERTA AGOSTINI, LEVA, SANNICANDRO, ROSTAN, NICCHI, ALBINI, MARTELLI, MELILLA, MOGNATO, RICCIATTI, ZAPPULLA, ZOGGIA. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   in data 14 giugno 2017, è stato approvato definitivamente il disegno di legge governativo recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»;
   con l'articolo 1 del provvedimento si introduce l'estinzione del reato per condotte riparatorie – in particolare, ad opera del nuovo articolo 162-ter del codice penale – istituto applicabile nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione;
   come noto, l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013 «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha modificato l'articolo 612-bis del codice penale – rubricato «atti persecutori» – in particolare, prevedendo l'irrevocabilità della querela solo se «il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma», ovvero solo se gravi o se ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 339 del codice penale;
   conseguentemente, sussistendo – in fatto e in diritto – casi nei quali la querela relativa allo stalking è remissibile, in base al neointrodotto articolo 162-ter del codice penale, in relazione a quelle ipotesi di stalking sarebbe applicabile l'estinzione del reato per condotte riparatorie, come già rilevato dalla Cgil, Cisl e Uil, da tutte le associazioni che lottano contro la violenza di genere, nonché dagli interroganti, in tutte le sedi;
   a fronte della disponibilità del Ministro interrogato ad intervenire su tale grave vulnus, di fatto ammettendo l'errore, forte è tuttavia la preoccupazione degli interroganti circa, non solo la tempistica dell'intervento, ma anche e soprattutto il tipo di modifica normativa cui si intende procedere a livello governativo;
   è noto, infatti, che anche in sede di dibattito parlamentare sulle norme in tema di femminicidio, sia in Parlamento, sia nel Paese, forti erano state le resistenze circa la possibilità di rendere irrevocabile in ogni caso la querela per lo stalking, costituendo ciò purtroppo un possibile deterrente, per le vittime della violenza di genere, al procedere alla denuncia;
   la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dal nostro Paese, sancisce espressamente all'articolo 48 il «divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie», stabilendo che le Parti debbano adottare «le misure legislative di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente convenzione»;
   è evidente, quindi, che lo strumento di giustizia riparativa di cui all'articolo 162-ter del codice penale non possa essere applicato anche ai casi di violenza di genere e che il divieto del ricorso a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti per i cosiddetti «reati di genere» potrebbe sanare il vulnus evidenziato, per il tramite di una semplice clausola di esclusione –:
   quali iniziative normative, e in quali tempi, il Ministro interrogato intenda assumere per apportare il necessario correttivo quanto alla delicata questione illustrata in premessa, in modo da evitare che lo stalking, seppur nelle forme meno gravi, sia assoggettabile all'istituto previsto dall'articolo 162-ter del codice penale, ovvero all'estinzione del reato per condotte riparatorie e, in particolare, se non ritenga di dover a tal fine assumere iniziative per l'esclusione dello stalking dall'ambito di applicazione dell'articolo 162-ter del codice penale. (4-17185)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 9 gennaio 2018
nell'allegato B della seduta n. 904
4-17185
presentata da
AGOSTINI Roberta

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti, nel richiamare l'articolo 162-ter del codice penale, recentemente introdotto dalla legge n. 103 del 2017, relativo all'estinzione del reato per condotte riparatorie «nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione», chiedono al Ministro della giustizia quali iniziative intenda assumere per «evitare che lo stalking, seppur nelle forme meno gravi, sia assoggettabile all'istituto previsto dall'articolo 162-ter del codice penale».
  Prima ancora di entrare nel merito della questione posta, mi preme innanzitutto ribadire, anche in questa occasione, come il tema del contrasto alla violenza di genere occupi da sempre un ruolo prioritario nell'agenda governativa e nelle politiche del mio dicastero.
  Per tale ragione in tempi recenti si è intervenuti sull'articolo 612-
bis del codice penale adeguando i limiti di pena alla gravità del fatto e rendendo applicabili ai responsabili, ove ne ricorrano le condizioni, anche le più gravi misure cautelari personali.
  Nella prospettiva di affinare ulteriormente il sistema, sono state introdotte misure di prevenzione, quale l'ammonimento, finalizzate all'anticipazione della tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica e, nella medesima direzione, la recente riforma del codice antimafia ha esteso ai soggetti indiziati del delitto di atti persecutori le misure di prevenzione personali più incisive, così contribuendo a rafforzare la tutela delle vittime prima – e oltre – l'accertamento penale.
  Sul versante processuale, sono state introdotte misure cautelari calibrate sulla specificità del fenomeno da contrastare ed è stata altresì prevista l'esclusione del reato di atti persecutori dal novero di quelli in relazione ai quali è possibile applicare l'istituto del proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
  È stato delineato, inoltre, un vero e proprio statuto delle persone vulnerabili apprestando un adeguato apparato difensivo delle vittime, che contempla, tra l'altro, diversi obblighi di informazione in tutte le fasi procedimentali; in particolare, è stata resa obbligatoria l'informazione alla persona offesa della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato ed è stata altresì prevista l'immediata comunicazione alla stessa dei provvedimenti cautelari e delle relative richieste di revoca o modifica.
  Il livello avanzato raggiunto dal complessivo sistema di tutela penale, sostanziale e processuale, come sopra riassunto, assicura una adeguata risposta al fenomeno in linea con gli
standard europei.
  Ciò premesso, con specifico riguardo al tema posto dagli interroganti, mi preme rilevare come le perplessità da più parti sollevate all'indomani dell'entrata in vigore dell'articolo 162-
ter del codice penale, introdotto invero per evidenti finalità deflattive ed in un'ottica di riduzione dei tempi di durata del processo, sono state adeguatamente prese in considerazione dal Governo.
  Il decreto-legge fiscale collegato alla manovra di bilancio 2018, approvato in via definitiva alla Camera il 30 novembre 2017, recependo un emendamento di iniziativa governativa ed intervenendo sull'articolo 162-
ter del codice penale, ha infatti escluso espressamente il delitto di atti persecutori, sia in forma semplice che aggravata, dal novero delle fattispecie suscettibili di estinzione in seguito a condotte riparatorie.
  Il recente intervento di modifica consente di dissipare ogni dubbio circa l'impegno perseguito dal Governo e dal Ministero che rappresento nell'azione di contrasto al fenomeno della violenza di genere.

Il Ministro della giustizia: Andrea Orlando.