ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17127

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 823 del 29/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: FRACCARO RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/06/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 29/06/2017
Stato iter:
11/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/10/2017
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/10/2017

CONCLUSO IL 11/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17127
presentato da
FRACCARO Riccardo
testo di
Giovedì 29 giugno 2017, seduta n. 823

   FRACCARO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   nell'interrogazione presentata dal consigliere Angelo Trainotti alla giunta del comune di Ala (Trento) il 12 maggio 2017, avente ad oggetto «Trasparenza ed accesso agli atti. Il Comune non rispetta la legge» (prot. 8053), si segnala, con dovizia di dettagli, una prolungata limitazione del diritto di accesso del consigliere in carica, la quale ostacola in via sistematica l'attività di controllo politico amministrativo connessa al mandato elettivo;
   l'articolo 43 del Tuel afferma il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, con il solo vincolo di essere tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;
   l'articolo 13 del Tulroc (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige), facendo esplicito riferimento all'articolo 22 della legge n. 241 del 1990, riconosce il diritto di accesso dei consiglieri comunali analogamente a quanto previsto dal Tuel;
   l'istituto giuridico dell'accesso alle informazioni dei consiglieri comunali è espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività e persegue il fine di consentire al consigliere di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale;
   la giurisprudenza ha affermato in più di un'occasione che al consigliere che lo richieda spetta la copia dei documenti cui chiede di accedere e che, in linea di principio, non sia dovuto al comune, da parte del consigliere, alcun rimborso per le spese di riproduzione, in ragione dell'interesse pubblico perseguito nello svolgimento del mandato. In tal senso, è esemplificativa la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, resa con sentenza 976/1994;
   il Consiglio di Stato, con la sentenza 4855/2006 sez. IV, ha altresì specificato che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il sindaco e la giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione;
   infine, la Corte di cassazione, sezione VI, con sentenza n. 42610/2015, ha ribadito la pacifica linea interpretativa che ha ormai da tempo stabilito il principio secondo cui, in tema di delitto di omissione di atti d'ufficio, il formarsi del silenzio-rifiuto alla scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta costituisce un inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice. In particolare, la fattispecie di cui all'articolo 328, comma 2, c.p. incrimina non tanto l'omissione dell'atto richiesto, quanto la mancata indicazione delle ragioni del ritardo entro i trenta giorni dall'istanza di chi vi abbia interesse –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa e se non ritenga opportuno assumere iniziative di competenza al fine di assicurare, fatta salva l'autonomia regionale e locale, una piena ed effettiva realizzazione del diritto di accesso agli atti e alle informazioni riconosciuto ai consiglieri comunali. (4-17127)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 ottobre 2017
nell'allegato B della seduta n. 868
4-17127
presentata da
FRACCARO Riccardo

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame si chiede che vengano assunte opportune iniziative al fine di assicurare, fatta salva l'autonomia regionale e locale, una piena ed effettiva realizzazione del diritto di accesso agli atti e alle informazioni riconosciuto ai consiglieri. La richiesta prende spunto dalla segnalazione di un consigliere del comune di Ala (Trento), che dopo aver presentato una interrogazione alla giunta comunale, stigmatizza la limitazione del diritto di accesso ad opera dell'ente, che avrebbe ostacolato l'attività di controllo politico amministrativo connessa al mandato.
  Sulla questione va precisato, in via generale, che le vigenti disposizioni garantiscono al consigliere comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni, un ampio diritto ad accedere agli atti del comune.
  Come osservato dal plenum della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 16 marzo 2010, il «diritto di accesso» ed il «diritto di informazione» dei consiglieri comunali nei confronti della pubblica amministrazione trovano la loro disciplina nell'articolo 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che riconosce a questi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
  Nel caso specifico, anche il testo unico delle leggi regionali dei comuni del Trentino Alto Adige, riconosce sostanzialmente gli stessi diritti previsti per i consiglieri comunali dall'articolo 43, comma 2, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 2000.
  La maggiore ampiezza di legittimazione rispetto al cittadino (articolo 10 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali e, per il Trentino Alto Adige, l'articolo 74 del D.P.Reg. n. 3/L/2005), è riconosciuta in ragione del particolare
munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde potere esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della pubblica amministrazione, opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata.
  A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, in caso contrario, la pubblica amministrazione assumerebbe il ruolo di arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del
munus da questi espletato.
  Così come riconosciuto sempre dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nella seduta del 14 luglio 2009, anche sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato, ai consiglieri comunali spetta un'ampia prerogativa a ottenere informazioni senza che possano essere opposti profili di riservatezza, restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza.
  Ciò posto, salvo espressa eccezione di legge, ai consiglieri comunali non può essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo alla loro funzione.
  In merito al caso specifico segnalato nell'interrogazione, il sindaco di Ala ha precisato che l'amministrazione comunale ha prontamente evaso tutte le richieste del consigliere, le quali, dalla data della sua elezione nel maggio 2015 al 31 dicembre 2015, sono state 85 tra interrogazioni e richieste di accesso, mentre nel 2016 sono state 82, e nell'anno in corso - fino alla data della presentazione dell'interrogazione parlamentare in esame - sono state 76.
  Per quanto concerne, poi, le difficoltà lamentate dal predetto consigliere nell'utilizzo del sistema di protocollo informatico, a causa della mancanza di credenziali di accesso personali, il sindaco ha chiarito di aver disposto l'affiancamento di un dipendente comunale per garantirgli il diritto di accesso al registro di protocollo, nel lasso di tempo necessario alla ditta incaricata del protocollo informatico di rilasciare
password e userid.
  Il sindaco ha, quindi, confermato di avere sempre assicurato l'applicazione ed il rispetto di quanto previsto da normativa e giurisprudenza in merito ai diritti dei consiglieri comunali, con l'unico limite rappresentato dal necessario contemperamento dei diritti del consigliere con i compiti dell'Amministrazione nell'erogazione dei servizi a favore della collettività.
  Per tali motivi il sindaco di Ala ha dichiarato, per il futuro, di riservarsi di valutare ed adeguatamente motivare, secondo criteri di stretta interpretazione, la sussistenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell'amministrazione comunale.
  

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Gianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

autonomia

comune

democrazia