ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17055

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 819 del 22/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: AGOSTINELLI DONATELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/06/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 22/06/2017
Stato iter:
27/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/10/2017
NENCINI RICCARDO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 27/10/2017

CONCLUSO IL 27/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17055
presentato da
AGOSTINELLI Donatella
testo di
Giovedì 22 giugno 2017, seduta n. 819

   AGOSTINELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   da un articolo pubblicato sul quotidiano La Nazione in data 28 maggio 2017, l'interrogante ha appreso che il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mare Tirreno settentrionale, ingegnere Stefano Corsini, ha respinto la candidatura del sindaco Filippo Nogarin proposta dal comune di Livorno come proprio rappresentante nel comitato di gestione della stessa autorità di sistema portuale;
   nello stesso articolo si evidenzia come per le città di Genova, Trieste e Civitavecchia, le candidature dei sindaci siano state accettate come rappresentanti dei rispettivi comuni nei comitati di gestione;
   non è chiara, quindi, la ragione per la quale il presidente Corsini abbia respinto la candidatura del sindaco di Livorno Nogarin, considerata anche la sua esperienza maturata nel settore, come presidente dell'Anci città portuali, e nei numerosi convegni sulla tematica portuale e la collaborazione manifestata in occasione del piano di sviluppo dei porti e della logistica e in occasione dell'espressione dei pareri sullo schema di decreto legislativo in attuazione della «legge Madia»;
   va tenuto altresì conto che quando la «regione Friuli Venezia Giulia ha proposto come propria rappresentante nel comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale la presidente Deborah Serracchiani, nessuno ha avuto nulla da eccepire e la stessa è stata nominata –: 
   se il Ministro interrogato, in qualità di organo vigilante sulle autorità di sistema portuale, intenda assumere iniziative per verificare la correttezza della decisione di escludere il sindaco di Livorno, anche alla luce delle nomine dei sindaci di Genova, Trieste e Civitavecchia, nonché della presidente della regione Friuli Venezia Giulia, posto che la preclusione sul sindaco medesimo appare all'interrogante il frutto di una mera discriminazione basata sulla appartenenza politica del sindaco;
   quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, per risolvere la situazione che, di fatto, impedisce il regolare funzionamento del comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale del mare Tirreno settentrionale, con grave nocumento allo sviluppo dell'attività portuale, in quanto impedisce la formazione del comitato di gestione che attualmente è privo proprio del rappresentante del principale porto del sistema. (4-17055)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 27 ottobre 2017
nell'allegato B della seduta n. 880
4-17055
presentata da
AGOSTINELLI Donatella

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sulla base delle informazione pervenute dalla direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si forniscono i seguenti elementi di risposta.
  L'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come novellato dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, indica tra i componenti del comitato di gestione un componente designato dalla regione o da ciascuna regione, un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorità portuali. Il comma 2, ultimo periodo del medesimo articolo recita che a detti componenti si applicano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previsti per il presidente dell'autorità di sistema portuale (AdSP), ovvero il possesso di comprovate esperienze e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.
  Il che dimostra da un lato che il legislatore ha voluto che all'interno del comitato di gestione ci fossero non i sindaci, come era espressamente previsto, nel comitato portuale, dalla citata legge n. 84 del 1994, istitutiva delle autorità portuali, ma designati da essi e dall'altro che essi devono avere gli stessi requisiti richiesti al presidente dell'AdSP ovvero competenze specifiche e distintive nei settori dello
shipping e della portualità e logistica.
  Analoghe considerazioni valgono per il designato della regione che, pur potendo essere il presidente, deve presentare gli stessi titoli professionali del presidente che, certamente, non si acquisiscono per il solo fatto di essere stato componente del comitato portuale delle ex autorità portuale.
  A seguito dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 169 del 2016, la competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di dirimere possibili dubbi interpretativi in merito alle prescrizioni dell'articolo 9, con circolare del 13 dicembre 2016, ha rilevato che – conseguentemente – anche i componenti dei comitati di gestione debbono necessariamente essere in possesso di una comprovata esperienza e qualificazione nei settori dell'economia dei trasporti e portuale riconducibile alla tipologia di esperienze qualificazione «professionale», che non possono discendere certamente dall'esperienza legata ad incarichi politici e/o istituzionali.
  A supporto di questa interpretazione, il Consiglio di Stato, nell'adunanza della commissione speciale del 27 aprile 2016, nell'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo di riforma, ha richiamato l'attenzione del governo – legislatore a valutare l'opportunità – non escludendone la possibilità – di mantenere una composizione del Comitato di gestione di soggetti aventi una «omogenea competenza professionale», che investe, evidentemente, il profilo tecnico e non politico dei rappresentanti degli enti locali.
  Così, anche l'Anac, con le delibere n. 179 e n. 180 del 2017, in merito alle valutazioni relative alla comprovata esperienza ed alle qualificazione dei sindaci di Civitavecchia e Genova nel settore dell'economia dei trasporti e portuale, nel rimettere tale valutazione in capo ai presidenti delle rispettive autorità di sistema portatile o, eventualmente, al Ministero vigilante, richiama l'attenzione circa il ruolo, ancora una volta, tecnico piuttosto che politico dei componenti del Comitato di gestione.
  Tenuto conto dei sopra indicati atti, l'AdSP del mare Adriatico orientale come si evince dalla lettura del decreto presidenziale n. 1522 del 27 marzo 2017 (pubblicato sul sito dell'AdSP) di costituzione del Comitato di gestione ha proceduto ad una attenta disamina del
curriculum presentato tanto dal presidente della regione Friuli Venezia Giulia quanto dal sindaco di Trieste a seguito della loro autocandidatura e ha ritenuto che le esperienze riportate nei curricula dei due rappresentanti delle istituzioni locali «siano rivelatrici di una competenza professionale specifica omogenea a quella del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale, in quanto trascendono incarichi meramente politici istituzionali e sono direttamente riferite ai settori dell'economia dei trasporti e portuale».
  Mentre l'autorità di sistema del mar Ligure occidentale, per le vie brevi, ha comunicato di aver inserito nel comitato di gestione il sindaco di Genova dopo il parere dell'Anac n. 180 del 2017 che non lo escludeva.
  Da ultimo, si fa presente che è in fase di perfezionamento il correttivo al decreto legislativo n. 169 del 2016. Lo scorso 8 settembre il Consiglio dei ministri ha, infatti, approvato in esame preliminare il decreto di modifica al citato decreto legislativo n. 169 del 2016: nel testo approvato si è intervenuti sul secondo comma dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994 nell'intento di specificare che ai componenti del comitato di gestione designati da regioni e sindaci si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.
  Sempre al secondo comma si è ulteriormente specificato che gli stessi non possono rivestire incarichi di componente di organo politico amministrativo sia di livello regionale sia locale e che, se rivestono i predetti incarichi, decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  Tale previsione si è resa necessaria nell'intento di rendere la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali in linea con le disposizioni normative in tenia incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Riccardo Nencini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impianto portuale

Mar Tirreno