ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17053

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 819 del 22/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: DELL'ORCO MICHELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 22/06/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 22/06/2017
Stato iter:
19/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/09/2017
NENCINI RICCARDO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/09/2017

CONCLUSO IL 19/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17053
presentato da
DELL'ORCO Michele
testo di
Giovedì 22 giugno 2017, seduta n. 819

   DELL'ORCO e DE LORENZIS. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   in sede di conversione del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, è stata introdotta una disposizione che abroga il regio decreto n. 148 del 1931, riferimento legislativo importante che disciplina il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri insieme alla contrattazione collettiva;
   la disposizione in questione entra in una discussione già avviata con la «riforma Madia» della pubblica amministrazione di cui alla legge n. 124 del 2015, e con il decreto attuativo sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Sebbene infatti negli ultimi anni la contrattazione collettiva abbia progressivamente acquisito rilevanza lasciando al regio decreto minore spazio di applicabilità (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 12 luglio 1988, n. 270, che ha definitivamente sancito la derogabilità del decreto ad opera della contrattazione collettiva prevedendo che «le disposizioni contenute nel regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d'azienda non possono derogare ai contratti collettivi»), tuttavia come era già stato rilevato dalle organizzazioni sindacali in sede di discussione parlamentare dello schema di decreto sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, il decreto rappresenta ancora oggi l'unica regolamentazione per un'ampia serie di aspetti che riguardano la vita degli autoferrotranvieri; proporre dunque un rinnovo dei contratti collettivi nazionali in funzione dell'abolizione del suddetto regio decreto significa aprire ad una stagione di turbolenze considerando che la realtà italiana del rinnovo dei contratti collettivi è assai travagliata e che l'ultimo contratto collettivo nazionale del lavoro degli autoferrotranvieri ha atteso otto anni prima di trovare un accordo;
   l'abolizione del decreto regio inoltre significa scardinare completamente la concezione pubblicistica dei servizi pubblici attraverso la possibilità di applicare ai rapporti di lavoro degli autoferrotranvieri la più flessibile disciplina del rapporto di lavoro subordinato come disciplinato nelle recenti riforme. Il suddetto allegato A, in tema di licenziamento, riconosceva inoltre al datore di lavoro il potere di «procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze», nell'ipotesi di «riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente dichiarata dall'autorità governativa», con obbligo di répéchage anche per mansioni inferiori; ciò significa che in tali settori troverà invece applicazione la nuova formulazione della disciplina sui licenziamenti illegittimi come modificato dalla recente riforma del Jobs Act, quella sul contratto di lavoro a tempo indeterminato e sulla nuova forma di previdenza ed assistenza sociale;
   le nuove norme vanno lette inoltre anche all'interno di quel processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali che punta ad una libera concorrenza nel mercato europeo. In questo scenario però il provvedimento sui servizi pubblici locali di interesse economico vorrebbe introdurre una normativa molto più rigida rispetto alla normativa europea sulla gestione diretta, lasciandola solo come ipotesi residuale. Una privatizzazione totale come quella che sembra promuovere il Governo potrebbe non dare la garanzia di continuità di quei servizi; la politica del trasporto pubblico locale del Governo sembrerebbe dunque focalizzata maggiormente sulla tutela della concorrenza e degli aspetti aziendali perdendo così di vista la tutela della mobilità che dovrebbe essere garantita per ogni cittadino –:
   se siano stati stimati dal Governo gli effetti dell'abrogazione del regio decreto n. 148 del 1931 in termini di garanzia di continuità e qualità del servizio di trasporto pubblico locale nonché in termini di garanzia dei lavoratori del settore e quali iniziative di competenza intendano assumere per evitare una stagione di facili licenziamenti con pesanti ricadute sul welfare pubblico. (4-17053)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 19 settembre 2017
nell'allegato B della seduta n. 853
4-17053
presentata da
DELL'ORCO Michele

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame si forniscono i seguenti elementi di risposta.
  Come già riferito il 20 luglio 2017, in occasione dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in IX commissione Camera, circa la disposizione di cui all'articolo 27, comma 12-
quinquies, del decreto-legge 27 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, si evidenzia quanto segue.
  L'efficacia abrogativa della previsione non è immediata ma subordinata al rinnovo del Ccnl di settore o, in mancanza di questo, al trascorrere di un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. In altri termini, il regio decreto n. 148 del 1931 è ancora in vigore e lo sarà fino al momento in cui sarà rinnovato il predetto contratto.
  Nell'ipotesi in cui entro un anno non si addivenisse alla stipula del nuovo contratto, questo Ministero – in virtù di specifico accordo con le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna sottoscritto in data 12 giugno 2017 – si è impegnato a promuovere la proroga del termine di cui al citato articolo 27, comma 12-
quinquies, al fine di evitare un eventuale vuoto normativo e garantire, dunque, la vigenza del regio decreto fino a quando non sarà disciplinato il nuovo Ccnl di settore.
  Inoltre, nel corso del dibattito parlamentare concernente la conversione del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, (così detto decreto Mezzogiorno) sono state presentate iniziative emendative volte a garantire la vigenza
sine die del regio decreto a prescindere dalla conclusione del nuovo Ccnl di settore. Tali iniziative, infatti, prevedono l'abrogazione del citato articolo 27, comma 12-quinquies, in maniera tale da eliminare qualsiasi incertezza sulla perdurante vigenza della norma.
  In definitiva, nell'ipotesi cui dovesse essere approvato l'emendamento che prevede l'abrogazione del suddetto comma 12-
quinquies non vi sarebbe alcun incertezza sul quadro normativo applicabile dal momento che il regio decreto n. 148 del 1931 resterebbe in vigore a prescindere dalla conclusione del nuovo Ccnl di settore.
  Diversamente, nell'ipotesi in cui il medesimo comma rimanesse inalterato, le parti sociali hanno comunque a disposizione un anno, decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione, per stipulare un nuovo Ccnl di settore in vigenza del regio decreto n. 148 del 1931.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Riccardo Nencini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

contratto collettivo

licenziamento