ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17019

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 818 del 21/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: LAFFRANCO PIETRO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 21/06/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 21/06/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17019
presentato da
LAFFRANCO Pietro
testo di
Mercoledì 21 giugno 2017, seduta n. 818

   LAFFRANCO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   in tema di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni, l'articolo 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, ha stabilito che un tale obbligo sussiste per i soggetti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
    a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
    b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
    c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
    d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli;
   il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in risposta all'atto di interpello n. 78/2009, ha affermato che, ai fini dell'iscrizione alla gestione Ivs di riferimento, occorre la «personale partecipazione al lavoro aziendale del socio col carattere dell'abitualità e della prevalenza», così come successivamente recepito nella circolare dell'Inps, n. 14 del 3 febbraio 2012;
   risulta chiaro, dunque, come ai fini dell'iscrizione non rilevi l'oggetto sociale ovvero la forma assunta dalla società, ma piuttosto la presenza dell'elemento «soggettivo» costituito dal concreto e personale apporto lavorativo prestato dal socio nell'ambito dell'azienda;
   sia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la stessa Inps (circolare n. 78 del 14 maggio 2013), hanno sottolineato che i requisiti di abitualità e prevalenza non possono essere presunti, né desunti o suffragati dalla mera qualità di socio di società di persone, ma devono essere dimostrati dall'istituto previdenziale caso per caso, anche al fine di evitare provvedimenti di iscrizione d'ufficio fondati su mere presunzioni;
   risulta all'interrogante che tali chiare disposizioni non vengano applicate in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. In particolare, sembrerebbe che frequentemente soci di società in nome collettivo che non svolgano più alcuna attività lavorativa all'interno della società siano iscritti dall'Inps d'ufficio alla gestione previdenziale di categoria, in virtù del mero status di socio, senza alcuna indagine diretta ad accertare la concreta esistenza del presupposto «soggettivo» sopracitato;
   in una recente sentenza dell'8 febbraio 2017, n. 13, il tribunale di Spoleto, nel confermare la fondatezza della tesi esposta dalla ricorrente che, in punto di diritto, lamentava non solo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti ma, soprattutto, l'illegittima pretesa contributiva, in quanto non era stata preceduta dalla comunicazione dell'iscrizione alla gestione commercianti, e si registrava il difetto degli estremi dell'atto di accertamento, di comunicazione e di motivazione, ha dichiarato che non sussistono i presupposti di legge ai fini dell'iscrizione da parte dell'Inps alla gestione commercianti e che la stessa ricorrente non deve nulla con riferimento alla pretesa vantata dall'Istituto in merito agli avvisi di addebito impugnati –:
   se il Ministro interrogato intenda fornire gli opportuni chiarimenti in merito alla vicenda esposta in premessa, soprattutto con riferimento alla circostanza per cui vi sono alcune sedi territoriali dell'Inps che, spesso, non si attengono alle indicazioni contenute nel messaggio dell'Inps stesso n. 12698 del 2011 e, conseguentemente, non procedono all'annullamento delle iscrizioni d'ufficio alla gestione Ivs, nonostante venga prodotta idonea documentazione attestante la correzione del relativo quadro della denuncia dei redditi;
   quali iniziative di competenza intenda adottare, affinché vi sia una corretta e uniforme applicazione della sopra citata disciplina in tutte le sedi dell'Inps del territorio nazionale. (4-17019)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

punto di vendita

dimensioni dell'impresa