Legislatura: 17Seduta di annuncio: 818 del 21/06/2017
Primo firmatario: COPPOLA PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/06/2017
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 21/06/2017
COPPOLA. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
. — Per sapere – premesso che:
il codice della strada, all'articolo 79, prescrive che «i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza»;
l'uniformità dei controlli dei veicoli adibiti al trasporto è fondamentale per garantire la sicurezza prevista dal codice della strada;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – direzione generale per la motorizzazione, il 27 febbraio 2017, ha emanato una circolare sulle «Procedure operative e informatiche per la revisione dei veicoli › 3,5 t e autobus»;
nella suddetta circolare sono enunciati i princìpi secondo cui devono essere svolte le operazioni di revisione; nell'allegato 2 della stessa circolare i controlli sono suddivisi in: «strumentali» (colonna A), «visivi impliciti al controllo strumentale» (colonna B), «espliciti non ricompresi nei controlli strumentali» (colonna C) e «visivi con mano d'opera effettuabili solo da officina» (colonna D);
secondo la suddetta circolare, nell'allegato 2, i controlli «visivi con mano d'opera effettuabili solo da officina» (colonna D) richiedono lo smontaggio del veicolo da parte delle officine che effettuano la manutenzione ordinaria e straordinaria, che ne certificheranno opportunamente l'esito;
secondo la suddetta circolare, quindi, i controlli «visivi con mano d'opera effettuabili solo da officina» (colonna D) non sono effettuabili da parte di operatori della motorizzazione civile;
al punto 5) la suddetta circolare prevede la modifica del modello TT2100, in particolare con l'inserimento da parte dell'impresa proprietaria o utilizzatrice del veicolo dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori/registro elettronico nazionale (REN) in caso di trasporto cose e al REN o autorizzazione per conto proprio in caso di trasporto persone;
il decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2012 definisce le modalità di gestione del registro elettronico nazionale all'interno dello stesso Ministero;
l'articolo 43-bis, comma 3, della legge n. 445 del 2000, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, prevede che «Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a) –:
quali motivazioni giustifichino la richiesta alle imprese dei dati relativi al registro elettronico nazionale, già in possesso della pubblica amministrazione;
quali motivazioni abbiano portato a vincolare i controlli definiti all'allegato 2 della suddetta circolare «visivi con mano d'opera effettuabili solo da officina» (colonna D) alle officine che effettuano la manutenzione ordinaria e straordinaria;
quale sia la stima dell'impatto derivante dalle modifiche procedurali sulle imprese del trasporto;
quali iniziative il Ministero preveda di mettere in campo al fine di tenere conto delle osservazioni delle associazioni di categoria. (4-17013)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):documento elettronico
impresa di trasporto
trasporto viaggiatori