ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17009

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 817 del 20/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: PICCOLO SALVATORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/06/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/06/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17009
presentato da
PICCOLO Salvatore
testo di
Martedì 20 giugno 2017, seduta n. 817

   SALVATORE PICCOLO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   con il decreto-legge n. 117 del 30 giugno 2016 (convertito dalla legge n. 161 del 12 agosto 2016) il Ministero della giustizia veniva autorizzato «ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
   il Ministero della giustizia il 20 ottobre 2016 adottava un decreto con cui provvedeva alla «Individuazione di criteri e priorità delle procedure di assunzione» del personale mediante scorrimenti, fissando in 30 i posti disponibili per il ruolo di «funzionario contabile, area funzionale III, fascia retributiva F1»;
   con successivi decreti dirigenziali (7 e 14 dicembre 2016) venivano individuate le graduatorie oggetto di scorrimento tra cui non veniva ricompresa, incomprensibilmente e in violazione alla regola che impone lo scorrimento delle graduatorie più risalenti, anche la graduatoria di cui al concorso del Ministero della difesa approvata con decreto 228 del 16 ottobre 2012, ancora valida ed efficace;
   avverso tali atti proponevano ricorso (e motivi aggiunti) al Tar del Lazio quattro idonei della graduatoria del Ministero della difesa non inclusa tra quelle oggetto di scorrimento (RG n. 449/2017), che, a quanto risulta all'interrogante, avrebbero denunciato l'illegittimo scorrimento di graduatorie relative ad autorizzazioni di spesa anteriori al 2011 (in violazione delle previsioni finanziarie di riferimento);
   in pendenza del giudizio, il Ministero della giustizia con decreto 15 febbraio 2017 ha sospeso lo scorrimento per la copertura dei 30 posti di funzionario contabile «fino all'esito della prevista revisione della pianta organica del relativo profilo» facendo venir meno, in prossimità della prima camera di consiglio del 22 febbraio 2017, «ogni ipotetico pregiudizio imminente ed irreparabile a carico dei ricorrenti» (T.A.R. Lazio, sez. I, ordinanza n. 890/2017);
   l'attività di reclutamento – solo formalmente sospesa – è in realtà proseguita tanto che la commissione Ripam il 3 marzo 2017 ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, anche l'elenco di 18 idonei che hanno accettato l'assunzione a tempo indeterminato, tramite scorrimento della graduatoria del concorso Ripam Coesione pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 2015, per funzionario contabile in favore del Ministero della giustizia;
   l'assunzione di tali idonei della graduatoria del concorso Ripam Coesione rappresenta, secondo l'interrogante, una palese forzatura, perché detto personale (assunto con finanziamenti europei) dovrebbe svolgere esclusivamente le funzioni previste dal predetto concorso;
   l'Avvocatura dello Stato, a quanto consta all'interrogante, non ha mai presentato memorie pertinenti alle osservazioni su esposte, dissertando esclusivamente sui seguenti punti: a) graduatoria scaduta perché «comparto speciale»; b) inapplicabilità del monitoraggio; c) non equiparabilità dei profili; d) indizione di nuovo concorso nel marzo 2017 per la medesima specialità;
   in seno al giudizio al TAR Lazio, l'Avvocatura ha prodotto una nota dell'ufficio III, n. 61227 del 30 marzo 2017, secondo cui «la procedura per lo scorrimento delle graduatorie relative a funzionario contabile è, allo stato, ancora sospesa»;
   il Ministero, precedentemente (e contraddittoriamente) alla nota, emanava un decreto, pubblicato il 20 aprile sul proprio website (e poi sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 31 maggio 2017), di modifica del Decreto ministeriale 20 ottobre 2016 con ulteriori scorrimenti del profilo contabile;
   non è chiaro quindi in quale misura abbia potuto influire la citata nota, sulle valutazioni del giudice competente; in ogni caso all'esito del collegio per la camera di consiglio del 5 aprile 2017, con ordinanza n. 1746/2017 del 6 aprile 2017, il Tar ha riconosciuto ai ricorrenti esigenze «apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente» –:
   quali iniziative il Ministro intenda assumere in ordine alle questioni dinanzi esposte;
   se il Ministro, in considerazione delle incongruenze e discrasie sopra evidenziate, non ritenga opportuno adottare idonee iniziative finalizzate allo scorrimento della sopra richiamata graduatoria del Ministero della difesa. (4-17009)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

finanziamento comunitario

funzionario