ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16982

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 815 del 16/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: DI STEFANO FABRIZIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 16/06/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 16/06/2017
Stato iter:
21/06/2017
Fasi iter:

RITIRATO IL 21/06/2017

CONCLUSO IL 21/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16982
presentato da
DI STEFANO Fabrizio
testo di
Venerdì 16 giugno 2017, seduta n. 815

   FABRIZIO DI STEFANO. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   il 28 febbraio 2017 la deliberazione della giunta regionale n. 78 ha recepito il documento tecnico «nuove linee guida per la redazione degli atti aziendali», contenente disposizioni destinate alle aziende sanitarie locali regionali e finalizzate alla redazione dei nuovi atti aziendali ed a concorrere alla ridefinizione del servizio sanitario regionale;
   il documento tecnico «nuove linee guida per la redazione degli atti aziendali», di fatto, ridefinisce l'assetto istituzionale e l'organizzazione aziendale;
   la deliberazione n. 78 del 28 febbraio 2017 e l'allegato documento tecnico «nuove linee guida per la redazione degli atti aziendali», presentano, secondo l'interrogante, profili di incompatibilità con il quadro normativo a cui gli stessi due atti fanno riferimento;
   il recepimento da parte della giunta regionale delle linee guida sopracitate sottintende, a giudizio dell'interrogante, un'interpretazione arbitraria e non corretta della normativa in materia; secondo tale interpretazione infatti la previsione del direttore della funzione ospedaliera e del direttore della funzione territoriale non determinerebbe una violazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, ma concretizzerebbe il potere di indirizzo e di coordinamento che la stessa normativa nazionale riconosce in capo alle regioni; inoltre, ad avviso dell'interrogante, le nuove linee guida recepite con la deliberazione della giunta regionale sopra richiamata disattendono l'articolo 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992, che obbedisce alla ratio di delimitare la discrezionalità del governo regionale nello stabilire direttamente nuove regole organizzative delle aziende sanitarie; deve peraltro ritenersi che la stessa previsione ha lo scopo di adeguare gli assetti organizzativi aziendali, genericamente disciplinati dalla normativa nazionale, alle concrete, effettive e peculiari esigenze regionali;
   la questione controversa è più che palese, dato che l'atto aziendale è adottato dal direttore generale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, si riscontrano profili di incompatibilità con lo stesso articolo 2. (Competenze regionali), comma 2-sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992 che specifica che il principio secondo cui ogni regione disciplina «i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale» obbedisce alla ratio di delimitazione della discrezionalità del Governo regionale nello stabilire direttamente nuove regole organizzative delle asl;
   questa ratio è secondo l'interrogante palesemente violata, dal momento che la deliberazione n. 78 del 28 febbraio 2017 e l'allegato documento tecnico contengono disposizioni di estremo dettaglio, in violazione dei limiti delle competenze regionali, in materia di ordinamento delle aziende sanitarie locali, prevedendo due nuovi direttori: il direttore della funzione ospedaliera e il Direttore della funzione territoriale;
   gli atti aziendali, senza opportune rivisitazioni, sono destinati a generare forti discriminazioni tra le stesse asl, tra i servizi sanitari nonché tra il personale, qualora dovessero emanarsi nuove norme in particolare circa l'applicazione del decreto ministeriale n. 70 del 2015 (regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera) –:
   se il Ministro interrogato, alla luce di quanto sopra esposto, non ritenga di assumere iniziative normative per rivedere il decreto legislativo n. 502 del 1992 per definire, nel rispetto delle peculiari esigenze regionali, una disciplina più puntuale, stringente e omogenea dell'assetto organizzativo aziendale delle strutture del servizio sanitario nazionale. (4-16982)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

servizio sanitario

servizio sanitario nazionale

governo