ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16936

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 813 del 14/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 14/06/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 14/06/2017
Stato iter:
06/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/10/2017

CONCLUSO IL 06/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16936
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Mercoledì 14 giugno 2017, seduta n. 813

   MANNINO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il 31 maggio 2012 la Commissione europea ha inviato un parere motivato all'Italia in merito alla procedura 2011-4021, dove si legge: «quand'anche le previste unità di trito – vagliatura da istallare presso la discarica di Malagrotta fossero nel frattempo entrate in funzione, esse, secondo quanto indicato nella suddetta nota della Regione Lazio del 2 marzo 2011, consentono di tritare i rifiuti e di recuperare metalli ferrosi prima della collocazione dei rifiuti stessi in discarica. Poiché tale trattamento non comprende un'adeguata selezione delle diverse frazione dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica, esso, pur rappresentando un miglioramento, non varrebbe a soddisfare l'obbligo di pre-trattamento previsto dall'articolo 6 comma a), della direttiva 1999/31/CE come interpretato dalla Commissione». Tale interpretazione, il 15 ottobre 2014, diventa diritto attraverso la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa no C-323/13;
   il 6 agosto 2013, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore, Andrea Orlando, in relazione al punto di cui sopra, ha inviato una circolare indirizzata a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, chiarendo quali siano le attività di trattamento alle quali devono essere sottoposti i rifiuti urbani per poter essere ammessi e smaltiti in discarica. Con questa circolare – ha commentato il Ministro Orlando – viene definitivamente chiarito quali sono i trattamenti necessari per il conferimento dei rifiuti in discarica dove non potrà arrivare mai più il cosiddetto «tal quale», anche se sottoposto a trito-vagliatura;
   per quanto riguarda i rifiuti solidali urbani che subiscono trattamento il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 – recante definizione dei criteri di ammissibilità in discarica (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 281 del 1o dicembre 2010) aggiornato con il decreto ministeriale del 24 giugno 2015 – ne riporta la possibilità di smaltimento in discarica come previsto dall'articolo 6, tabella 5, lettera g), come i «rifiuti derivanti dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190501, 190503, 190604, 190606 purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1000 mgO2/kgSVh)»;
   il direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo, dinanzi alla Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, nell'audizione del 13 ottobre 2016, ha dichiarato: «Una seconda tipologia di controllo straordinario che abbiamo avviato sempre su richiesta della regione Lazio dai primi del mese di agosto riguarda invece la funzionalità e l'efficacia dei trattamenti attuati dagli impianti di trattamento meccanico-biologico di tutta la regione. [..] È chiaro che questa è una verifica più complessa, perché necessita non solo di sopralluoghi e verifiche documentali, ma anche di verifiche analitiche e laboratoristiche, quindi richiederà tempi più lunghi, però posso anticiparvi che laddove abbiamo effettuato controlli anche parziali sono state riscontrate criticità relative all'indice respirometrico dinamico potenziale raggiunto dal trattamento, che non rispetta quello della normativa per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica. Sapete che l'indice respirometrico dovrebbe essere al di sotto di 1.000, mentre noi abbiamo rilevato valori anche superiori a 4.000» –:
   se i rifiuti speciali – con codici CER 191212, 190501, 190503 – smaltiti presso le discariche italiane abbiano un indice di respirazione dinamico non superiore a 1000 mgO2/kgSVh così come previsto dal decreto ministeriale 27 settembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
   se non ritenga opportuno avviare un'indagine ministeriale che riguardi tutte le discariche italiane al fine di accertarsi che, dopo il trattamento, i rifiuti solidi urbani conseguano un indice respirometrico dinamico non superiore a 1000 mgO2/kgSVh. (4-16936)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 6 ottobre 2017
nell'allegato B della seduta n. 865
4-16936
presentata da
MANNINO Claudia

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente si ritiene utile fornire alcuni elementi sugli aspetti normativi.
  Con la sentenza del 15 ottobre 2014, nella causa C-323/13 Commissione europea contro Repubblica italiana, la Corte di giustizia europea ha evidenziato che l'Italia non aveva rispettato la normativa comunitaria sui rifiuti nella misura in cui:

   a) non aveva adottato tutte le misure necessarie per evitare che i rifiuti urbani venissero discaricati senza essere stati sottoposti a trattamenti, inclusa un'adeguata selezione dei diversi flussi di rifiuti e la stabilizzazione della loro frazione organica; e

   b) non aveva stabilito, in una delle sue regioni, una rete integrata e adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

  Si evidenzia che la definizione di «trattamento» ha una accezione diversa nella direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE) rispetto a quella della direttiva sulle discariche (direttiva 99/31/CE). Infatti nell'ambito della direttiva quadro sui rifiuti, il concetto di trattamento comprende tutte le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, mentre nell'ambito della direttiva sulle discariche si intende solo il pretrattamento dei rifiuti prima della discarica.
  L'analisi dei dati Ispra, relativi alla gestione dei rifiuti urbani nel 2015, ha evidenziato l'aumento della percentuale di rifiuti sottoposti a trattamento prima dello smaltimento in discarica, passata dal 70 per cento del 2014 a circa l'86 per cento del 2015; tuttavia, nonostante il divieto imposto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003, ancora nel 2015, 1,1 milioni di tonnellate di rifiuti sono state allocate in discarica senza il preventivo ed idoneo trattamento.
  Al riguardo, la circolare del 6 agosto 2013 del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, ha chiarito che «... la trito vagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa, da sola, l'obbligo di trattamento previsto dall'articolo 6, lettera
a) della direttiva 1999/31/CE. Tale obbligo, previsto dall'ordinamento nazionale – articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003 – deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica ...».
  La circolare ha chiarito altresì che «... le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia ...».
  L'articolo n. 48 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» prevede che all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», sia aggiunto il seguente periodo: «L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini.».
  L'Ispra è stata chiamata, dunque, a stabilire i criteri tecnici da applicare per consentire ai rifiuti di essere ammessi in discarica senza il necessario trattamento preliminare previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003. Infatti, l'articolo 7 comma 1 stabilisce che «... i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

   a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;

   b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini ...».

  Nel dicembre 2017 i criteri tecnici predisposti da Ispra, ai sensi dell'articolo n. 48 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, sono stati pubblicati sul sito dell'istituto (Ispra n. 145 del 2016).
  Successivamente alla pubblicazione dei criteri di Ispra, il Ministero dell'ambiente ha emanato la circolare n. 5672 del 21 aprile 2017, fornendo chiarimenti circa la natura giuridica dei suddetti ed i loro rapporti con il decreto ministeriale 27 settembre 2010, ex articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003.
  In particolare, il Ministero ha evidenziato che «... i criteri tecnici definiti da ISPRA riguardano — in base alla disposizione legislativa che i medesimi sono chiamati ad applicare esclusivamente il conferimento di rifiuti senza trattamento preliminare. Di talché quand'anche i medesimi facciano riferimento a parametri discordanti rispetto a quelli del dm 27 settembre 2010, non può ravvisarsi per ciò solo contrasto con quest'ultimo, che invece riguarda il conferimento di rifiuti a seguito di trattamento preliminare. Si tratta, dunque, di due atti destinati ad avere campi di applicazione differenti ...».
  Detti criteri tecnici, per essere efficaci nell'ordinamento, dovranno essere recepiti mediante un decreto ministeriale che consideri l'opportunità di predisporre una adeguata normativa transitoria al fine di consentire gli adeguamenti amministrativi e infrastrutturali che si rendessero necessari per gli operatori.
  Una volta attuati tali criteri attraverso la revisione del decreto ministeriale 27 settembre 2010, si osserverà sicuramente una riduzione sostanziale dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili.
  In merito a quanto segnalato dall'interrogante circa la possibilità di smaltire i rifiuti identificati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 191212, 190501 e 190503 si precisa quanto segue.
  Si premette che il parametro corretto per la misura della stabilità biologica di un rifiuto, ovvero del grado di decomposizione della sostanza organica a più alta degradabilità, è l'indice di respirazione dinamico potenziale (Irdp). Nelle linee guida per l'identificazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di trattamento meccanico biologico, di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2007, l'Irdp, posto pari a 1.000 mg O2*kg SV-1*h-1 a fine fase di biossidazione attiva e a 700 mg O2*kg SV-1*h-1 al termine della fase di maturazione, è utilizzato come misura della degradazione della sostanza organica.
  Valori superiori evidenziano, infatti, la necessità di completare il trattamento della frazione umida sottoponendola ad un più efficace processo di stabilizzazione al fine di portare il valore dell'Irdp al disotto dei limiti sopra indicati.
  Il trattamento dei rifiuti da allocare in discarica dovrà, pertanto, essere finalizzato alla riduzione del contenuto della sostanza organica attraverso processi di biostabilizzazione mediante mineralizzazione delle componenti organiche, come nel caso dei processi di tipo aerobico, o alla stabilizzazione del substrato organico attraverso i processi di idrolisi metanogenesi e acidogenesi, come nel caso dei trattamenti di tipo anaerobico.
  Per i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, i criteri Ispra individuano, infatti, L'Irdp quale parametro utile a garantire l'avvenuta stabilizzazione dei rifiuti biodegradabili e di conseguenza la possibilità di essere allocati in discarica.
  Un Irdp superiore a 1.000 mg 02*kg SV-1*h-1, indica ancora la presenza di caratteristiche di biodegradabilità e putrescibilità che, in caso di allocazione in discarica, potrebbero compromettere il raggiungimento delle finalità del decreto legislativo n. 36 del 2003, con particolare riguardo alla riduzione delle emissioni climalteranti, nonché degli impatti sul suolo e sulla falda a seguito del rilascio di percolati.
  Ciò premesso, si evidenzia che la rilevanza istituzionale delle questioni attinenti la regione Lazio e il comune di Roma capitale, e l'esistenza della procedura di infrazione comunitaria 2011/4021 — Causa C — 323/13, hanno reso necessario l'intervento di questo Dicastero per il superamento delle criticità.
  A seguito delle problematiche occorse nell'estate 2016 nel Lazio ed in particolar modo a Roma, questo Dicastero, nell'ambito delle competenze attribuite in merito alla vigilanza sulla corretta applicazione delle norme comunitarie e nazionali sul ciclo dei rifiuti, ha provveduto – con nota prot. 11681 del 2 agosto 2016 – a richiedere agli uffici regionali competenti i dovuti e necessari controlli sull'impiantistica regionale, con il supporto di Arpa Lazio.
  Con nota prot. 412319 del 4 agosto 2016, la regione Lazio ha riscontrato la richiesta di questo Dicastero, rappresentando di aver richiesto ad Arpa Lazio di procedere ad una verifica degli impianti al fine di predisporre la richiesta relazione riepilogativa.
  Ai fini dell'esaustività delle verifiche, focalizzate oltre che sull'efficacia del trattamento, anche sulla qualità dei rifiuti in ingresso e uscita, questo Dicastero ha inviato all'amministrazione regionale ulteriori solleciti e richieste di integrazione dei controlli rispettivamente con note prot. n. 12975 del 6 settembre 2016, n. 16855 del 16 novembre 2016, n. 942 del 23 gennaio 2017, n. 1530 del 2 febbraio 2017, n. 4394 del 29 marzo 2017.
  A seguito delle note vicende giudiziarie che hanno portato al sequestro di diversi impianti nel territorio regionale del Lazio, e dell'interdittiva antimafia nei confronti del consorzio Colari, le criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti della capitale si sono riproposte anche a ridosso dell'estate 2017, rendendo necessario il contributo di questo Dicastero che ha avviato i lavori del tavolo di coordinamento assieme alla regione Lazio ed al comune di Roma capitale nel tentativo di individuare le opportune soluzioni al sistema gestionale ed impiantistico di riferimento.
  Malgrado tra le competenze attribuibili a questo Dicastero, non rientrino anche quelle di indagine tecnica ed ispettiva su tutti gli impianti di gestione e smaltimento dei rifiuti, specificatamente attribuite agli enti territoriali e di controllo competenti, tuttavia, laddove vengono ad originarsi criticità rilevanti da richiedere un'azione di coordinamento tra le diverse autorità preposte, questo Ministero fornisce ogni necessario supporto.
  Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate dall'interrogante sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, e a svolgere un'attività di monitoraggio e supporto, anche al fine di valutare un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Gian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

rifiuti

sentenza della Corte CE