ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16935

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 813 del 14/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: PRODANI ARIS
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 14/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 14/06/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 14/06/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16935
presentato da
PRODANI Aris
testo di
Mercoledì 14 giugno 2017, seduta n. 813

   PRODANI e RIZZETTO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il sito online www.orizzontiscuola.it, nell'articolo «Dematerializzazione e registri elettronici», ha riportato come «negli ultimi tempi siano state introdotte diverse disposizioni che, intervenendo per razionalizzare la spesa pubblica, hanno promesso effetti dirompenti per l'organizzazione delle scuole, sia dal punto di vista amministrativo che didattico»;
   il decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 ha previsto, all'articolo 7, comma 27, che il «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisponga entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie»;
   il comma 31 del decreto-legge ha stabilito come «a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottino registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.»;
   secondo quanto è stato riportato da un articolo pubblicato da wired.it il 5 giugno 2017, «l'adozione del registro scolastico elettronico ha rivelato alcune criticità. Marco Mancarella, docente di Informatica giuridica e informatica della Pubblica amministrazione presso l'Università del Salento e avvocato esperto in diritto dell'Amministrazione digitale e diritto delle nuove tecnologie ha ricordato come i registri adoperati nelle scuole sono considerati legalmente degli atti pubblici. Il Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal decreto legislativo 179/2016, ha precisato che gli atti pubblici sono nulli se privi di firma digitale o qualificata. E i registri elettronici in uso nelle scuole, che inglobano le funzioni del giornale di classe e del professore, non rispettano questo parametro essenziale per gli atti pubblici»;
   secondo Mancarella «l'assenza di firme qualificate o digitali dei docenti che li compilano li renderebbe di fatto nulli»;
   l'avvocato ha aggiunto, infine, come «un ulteriore problema formale è rappresentato dalle scarse dotazioni informatiche a disposizione dei docenti in diverse scuole, tali da impedire la compilazione dei registri in tempo reale. Se questa compilazione non avvenisse tempestivamente e, possibilmente, nella classe di riferimento, potrebbero esserci anche responsabilità penali»;
   inoltre, «i registri elettronici sono contenitori virtuali di dati personali, il che comporta la necessità di applicare la normativa sul loro trattamento». Francesco Modafferi, dirigente di ruolo del Garante per la privacy ha spiegato che «tutti i soggetti i cui dati sono presenti nei registri elettronici hanno il diritto alla correttezza e alla sicurezza di questi dati. Purtroppo, alla legge del 2012 non è seguito, da parte del Miur, un piano complessivo per la dematerializzazione dei registri, né si è interpellato al riguardo il Garante per la privacy. Una regola unitaria valida per tutte le scuole, ovvero un atto di indirizzo da parte del Miur, con il parere del Garante per la privacy, sarebbe senz'altro opportuna»;
   il decreto legislativo n. 196 del 2003 agli articoli 33-36, ha previsto misure minime di sicurezza in caso di trattamento con strumenti elettronici. Al riguardo, Modafferi ha sottolineato come «per un sistema come quello dei registri elettronici si tratta di uno standard di sicurezza insufficiente, se non affiancato da altre cautele. Si parla, per esempio, di password non inferiori a otto caratteri, da cambiare almeno ogni sei mesi». Nell'attuale contesto tecnologico, il Garante ha infatti spesso rafforzato tali misure nei propri provvedimenti diretti alla pubblica amministrazione, al fine di renderle più idonee in rapporto ai rischi. «Nella pratica, si può riscontrare come i registri oggi usati nelle scuole di tutta Italia non si siano dotati di particolari cautele»;
   un'ultima criticità è caratterizzata dall'errore umano che è sempre possibile, anche sui registri. Precedentemente per la correzione il docente lasciava traccia della revisione, magari evidenziando il proprio intervento, con un diverso colore di penna. «Si garantiva così la trasparenza, permettendo il controllo e l'ispezione. I registri elettronici attuali permettono la correzione, ma questa solitamente non lascia alcuna traccia nella visualizzazione dei dati. La scuola può decidere di limitare il tempo entro il quale attuare la sostituzione del dato, ma questo può essere alterato senza che l'intervento si noti» –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per sopperire alle criticità riportate in premessa riguardanti l'utilizzo del registro elettronico nell'ordinamento scolastico nazionale;
   se intenda, di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali, predisporre un piano complessivo per la dematerializzazione dei registri elettronici, tale da regolarizzare il loro corretto funzionamento. (4-16935)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

documento elettronico