ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16833

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 809 del 06/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 06/06/2017
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 06/06/2017
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 06/06/2017
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 06/06/2017
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/06/2017
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 06/06/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 06/06/2017
Stato iter:
06/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/10/2017

CONCLUSO IL 06/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16833
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Martedì 6 giugno 2017, seduta n. 809

   ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il Tar della Puglia, con sentenza del 3 marzo 2016, ha stabilito che «l'approvazione del piano finanziario – ivi incluso il piano tariffario — non può essere oggetto di acritico recepimento da parte dell'organo assembleare del Comune. Il Consiglio Comunale è chiamato, pertanto, a delineare le coordinate programmatiche della fiscalità locale, della quale la TARI costituisce parte preponderante, sulla base di una adeguata ponderazione di elementi valutativi la cui disamina non può essere devoluta in toto al gestore del servizio (di igiene urbana, n.d.r.), pur essendo questo in possesso di cognizioni tecniche», affermando dunque una volta di più non solo il dovere civile, ma l'obbligo legale di esercitare un controllo effettivo sull'operato del gestore del servizio di igiene urbana;
   il recente decreto ministeriale 22 dicembre 2016 sul piano nazionale delle ispezioni negli stabilimenti, intermediari e commercianti, spedizioni di rifiuti e relativo recupero o smaltimento non comprende alcuna forma di controllo sistematico sull'operato quotidiano dei gestori affidatari del servizio di igiene urbana (ad esempio, rispetto del contratto di servizio, controllo sulle pesate, sul numero di viaggi effettuati dai mezzi, sulle ore di presenza del personale e altro) che, a parere degli interroganti, dovrebbe essere compito dei comuni;
   alle Agenzie regionali per la protezione ambientale e al Corpo forestale spetta solo il compito di effettuare controlli sporadici su specifiche e circoscritte questioni riguardanti i rifiuti, ma non quello di vigilare costantemente su un determinato gestore;
   l'assenza di criteri di controllo sull'operato dei gestori del servizio di igiene urbana oggettivi e uniformi su tutto il territorio nazionale ha comportato e sta tuttora comportando una serie di storture nella contabilità dei rifiuti, fra cui una percentuale non veritiera di raccolta differenziata ed una produzione abnorme di rifiuti urbani a scapito dei rifiuti speciali, il cui dato risulterebbe di conseguenza sottostimato nelle regioni a più alto grado di assimilazione: a titolo esemplificativo, si cita il caso dell'Emilia Romagna, dove il calcolo dei dati di produzione dei rifiuti, raccolta, avvio a riciclaggio, smaltimento è interamente delegato ai gestori dei rifiuti, senza che, ad avviso degli interroganti, da parte dei comuni vi sia una adeguata forma di verifica dei dati o di controllo sull'operato del gestore –:
   se il Ministro interrogato sia al corrente di quanto esposto e intenda promuovere, per quanto di competenza, iniziative per la definizione di criteri di controllo sull'operato dei gestori affidatari del servizio di igiene urbana da parte della pubblica amministrazione e nell'interesse dei cittadini e dell'ambiente. (4-16833)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 6 ottobre 2017
nell'allegato B della seduta n. 865
4-16833
presentata da
ZOLEZZI Alberto

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Si evidenzia, in via preliminare, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato avvio ad una fase di monitoraggio e confronto con tutte le regioni anche al fine di poter svolgere le attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti di cui all'articolo 206-
bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tale contesto, il Ministero ha riservato particolare attenzione all'organizzazione dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani (cosiddetta governance) nonché ai criteri fondamentali di cui le regioni, caso per caso, si sono avvalse per effettuare la perimetrazione degli ambiti territoriali ottimali, ciò al fine di evitare gestioni frammentate e disarticolate. Inoltre, particolare attenzione viene posta all'eventuale disallineamento tra l'ampiezza dei bacini di affidamento e la dimensione ottimale del servizio, il quale si riflette anche sull'assetto industriale del mercato, nonché alla scelta del modello di organizzazione dell'attività di raccolta la quale rileva non solo sul piano delle performance raggiunte in termini di capacità di intercettare i rifiuti in maniera differenziata, ma anche in relazione ai costi che essi generano.
  In sostanza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha intrapreso iniziative finalizzate anche ad evitare, quanto più possibile, aumento dei costi, criticità concorrenziali nel settore della gestione dei rifiuti e ad incentivare un'economia più circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo.
  Rispetto, poi, al corretto adempimento degli obblighi gravanti sui gestori del servizio di igiene urbana va considerato che tale accertamento va condotto avuto riguardo alle specifiche pattuizioni intercorse tra i soggetti coinvolti.
  Da ultimo, si rappresenta che è attualmente in fase di definizione la redazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera
e), decreto legislativo n. 152 del 2006, volto alla determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Il provvedimento concorrerà non solo a dettare criteri omogenei ed uniformi ma avrà una forte rilevanza anche in tema di applicazione dei costi di gestione dei rifiuti, considerato che l'assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani impatta anche su tali profili.
  Alla luce delle informazioni esposte, si rassicura che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare manterrà alto il livello di attenzione sulla questione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Gian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

agenzia regionale

contratto di prestazione di servizi