ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16777

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 806 del 30/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: LOMBARDI ROBERTA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/05/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 30/05/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16777
presentato da
LOMBARDI Roberta
testo di
Martedì 30 maggio 2017, seduta n. 806

   LOMBARDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'introduzione della «NASpI» (nuova assicurazione sociale per l'impiego) a decorrere dal 10 maggio 2015, per effetto del Jobs Act, ha aggravato le condizioni già difficili dei lavoratori dello spettacolo, i cui rapporti di lavoro sono strutturalmente temporanei, in quanto legati al cartellone, alla produzione e al singolo evento, benché possano assumere molteplici forme contrattuali;
   secondo la normativa previgente, questi lavoratori, al raggiungimento dei requisiti richiesti, ottenevano il trattamento speciale della «MiniASpI» e, prima ancora, dell'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti: misure di sostegno al reddito certamente insufficienti per la loro consistenza, ma concepite per le specificità dei lavoratori che alternano fasi di lavoro a fasi di disoccupazione; il decreto legislativo 22 del 2015, invece, ha esteso l'ambito di applicazione della «NASpI» anche nei confronti di coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo, mantenendo in vigore la normativa speciale per i soli stagionali dell'agricoltura e, attraverso un correttivo successivo, anche per i lavoratori dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali;
   eppure, nella disciplina previdenziale, la peculiarità del lavoro temporaneo nello spettacolo è sempre stata presente ed è stata confermata anche a seguito dell'inglobamento dell'Enpals nell'Inps, avvenuto il 1o gennaio 2012, dato che l'annualità contributiva utile al raggiungimento del requisito previdenziale viene riconosciuta con 120 giornate lavorate, anziché con 52 settimane di versamenti;
   con la «NASpI», i lavoratori temporanei dello spettacolo possono percepire una indennità di misura pari al 75 percento della retribuzione, ma di durata pari solo al 50 percento delle giornate lavorate e con decurtazioni ulteriori del 3 percento mensile per i rari casi in cui si superino i tre mesi di trattamento; gli importi che ne scaturiscono non devono, inoltre, superare i massimali stabiliti anno per anno;
   va peraltro aggiunto che, secondo una rilevazione dell'Inps, nel settore dello spettacolo le giornate di lavoro si attestano su medie annue decisamente basse e talora non raggiungono nemmeno la soglia minima delle giornate indennizzabili;
   dalla base di calcolo per il periodo indennizzabile bisogna, inoltre, scomputare i periodi contributivi che hanno già dato luogo a prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione;
   ancora, superato il limite massimo di cinque giornate di lavoro durante la fruizione della «NASpI», viene meno lo status di disoccupato, quindi la sesta giornata lavorata interrompe l'erogazione del trattamento;
   per di più, i voucher non sono utili alla «NASpl» e neanche a fini previdenziali, perché confluiscono nella gestione separata invece che nel fondo lavoratori dello spettacolo dell'Inps;
   occorrerebbe quanto meno parificare i contributi previdenziali versati in costanza di rapporti di collaborazione a quelli versati in costanza di rapporti di lavoro subordinato anche ai fini della «NASpI», come già accade ai fini pensionistici;
   in base alla vigente disciplina della «NASpI», se si simula una paga giornaliera lorda di 100 euro (che rappresenta comunque un importo superiore alla media per i lavoratori temporanei), si produce la seguente situazione:
    con 30 giornate di lavoro si otterrebbero 719,70 euro di indennità in soluzione unica;
    con 120 giornate di lavoro si otterrebbero invece 2878,80 euro di indennità in tre soluzioni mensili;
    il reddito imponibile annuo, comprensivo di «NASpI», nelle suddette ipotesi, sarebbe pari a 3719,70 euro nel primo caso e a 14878 nel secondo;
    è evidente come un sostegno al reddito inadeguato renda assai complicata la sopravvivenza del settore professionale occupato nel mondo dello spettacolo –:
   se il Ministro interrogato non reputi urgente assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, al fine di risolvere le criticità create dal Jobs act riguardo alla tutela dei lavoratori del mondo dello spettacolo, con specifico riferimento alle misure di sostegno al reddito. (4-16777)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro temporaneo

disoccupazione

settore economico