ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16703

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 803 del 24/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: IMPEGNO LEONARDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/05/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 24/05/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16703
presentato da
IMPEGNO Leonardo
testo di
Mercoledì 24 maggio 2017, seduta n. 803

   IMPEGNO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   la gestione della manutenzione e della sicurezza dei cavalcavia e delle relative barriere di protezione, realizzati dalla società Autostrade spa, nei punti in cui l'autostrada interseca le strade preesistenti è stato già affrontato il 20 novembre 2014 con interrogazione n. 5-04091 della deputata Fabbri, cui è stata fornita risposta in Commissione nella seduta n. 335 del 9 luglio 2015;
   l'argomento risulta ancora più rilevante per i fatti di cronaca che hanno coinvolto viadotti in diverse regioni italiane: solo nell'ambito della regione Campania sono presenti 125 cavalcavia che interessano 50 comuni su tre province, Napoli, Caserta ed Avellino;
   nella seduta del 9 luglio 2015 il sottosegretario pro tempore Del Basso De Caro affermò che «in ordine alle opere di protezione esistenti lungo i cavalcavia autostradali, il MIT è ben a conoscenza delle problematiche segnalate dall'interrogante, in quanto per tali opere non esiste alcuna normativa che disciplina le competenze da parte dei gestori delle strutture interferenti»;
   per ottenere chiarimenti circa l'effettiva competenza per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere protettive di questi cavalcavia, è stata interessata l'Avvocatura dello Stato, che ha espresso parere il 9 aprile 2015;
   nonostante il parere dell'Avvocatura, che non può sostituire un intervento legislativo appropriato, né il Governo né il Parlamento si sono pronunciati per chiarire la ripartizione delle competenze tra una concessionaria dello Stato e gli enti locali;
   la necessità di approvare una normativa che disciplini le competenze dei diversi gestori delle strutture interferenti deriva dalla esistenza di rapporti non uniformi tra il concessionario autostradale ed il soggetto titolare della rete viaria sovrappassante;
   in Campania risultano presenti sia situazioni nelle quali tra i soggetti interessati esistono convenzioni, sia situazioni nelle quali mancano, ciò determinando da parte della concessionaria autostradale un comportamento contraddittorio: infatti, solo in taluni casi essa è intervenuta autonomamente e a proprie spese per sostituire e potenziare le barriere di sicurezza a bordo ponte;
   tale regolamentazione disuniforme non consente l'individuazione delle rispettive competenze e delle correlate responsabilità, determinando solo contenziosi tra i soggetti interessati, con elevati costi per la collettività, e senza garantire la sicurezza di quest'ultima;
   tali incertezze impongono la necessità di una specifica ed uniforme normativa e delle relative linee guida che non possono prescindere da due fatti essenziali: i cavalcavia sono stati realizzati e sono di proprietà della concessionaria autostradale; le barriere di protezione bordo ponte devono essere vincolate alla struttura dei cavalcavia e, pertanto, non sono pertinenze della strada sovrappassante;
   per tali ragioni la manutenzione straordinaria, gli interventi di ripristino e quelli di adeguamento dei dispositivi protettivi non possono che restare a carico del proprietario della struttura;
   a conferma si richiamano la direttiva, ministeriale 3065/2004, in tema di progettazione dei dispositivi di ritenuta il cui oggetto è il sistema costituito dallo stesso dispositivo e dal supporto o dalla fondazione al quale si collega, il decreto ministeriale n. 223 del 18 febbraio 1992 laddove chiarisce che le barriere di sicurezza possono svolgere la loro funzione di ritenuta solo se sono adeguatamente ancorate alla struttura del ponte, e le norme tecniche di costruzione dei ponti di cui al capitolo 5 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
   lo stesso codice della strada non prevede la fattispecie dei cavalcavia, mentre la disciplina richiamata individua nel proprietario del bene l'unico soggetto legittimato ad operare, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico –:
   se il Ministro ritenga opportuno assumere iniziative per colmare il vuoto normativo derivante dalla riconosciuta mancanza di una specifica legge che, coerentemente con la normativa tecnica, disciplini le competenze dei gestori delle strutture interferenti, e che superi la dicotomia esistente tra le diverse forme di convenzioni. (4-16703)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rete viaria

ripartizione delle competenze

dispositivo di sicurezza