ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16700

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 803 del 24/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 24/05/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/05/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16700
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 24 maggio 2017, seduta n. 803

   PAGLIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   in materia di assistenza socio-sanitaria per tutte le persone non autosufficienti, le spese di assistenza – nel caso di ricovero presso strutture accreditate e autorizzate all'esercizio – sono ripartite tra quota sanitaria e quota alberghiera (come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 concernente le prestazioni socio-sanitarie inserite tra i livelli essenziali di assistenza). Di queste due voci: la prima deve essere garantita dal Servizio sanitario nazionale, mentre la quota sociale, denominata quota alberghiera, è a carico del comune di ultima residenza del paziente, che può, a sua volta, chiedere la compartecipazione alla spesa direttamente alla persona assistita, con esclusivo riferimento al reddito Isee;
   i comuni di residenza al momento dell'ingresso in struttura, per effetto dell'articolo 6, comma 4, legge n. 328 del 2000, assumono gli oneri annessi e connessi all'eventuale integrazione economica attraverso le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 (nuovo Isee);
   le persone non autosufficienti sono classificate tra le tabelle allegate del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, ovvero nei livelli essenziali dell'assistenza, e quindi, per effetto di questa classificazione, i familiari sarebbero sollevati dagli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 433 cc;
   si stanno moltiplicando le segnalazioni circa la non ottemperanza delle norme di riferimento citate sia da parte delle strutture di assistenza accreditate dal Servizio sanitario nazionale, come dei comuni; questi ultimi, infatti, richiederebbero la compartecipazione alla quota sociale da parte dei familiari. Al proposito, si sarebbero verificate situazioni talmente gravi per cui taluni enti locali avrebbero condizionato illegittimamente l'accoglienza in struttura alla sottoscrizione di una clausola con l'impegno ad adempiere da parte dei parenti, inserendola addirittura nello stesso contratto d'ingresso;
   la Corte di Cassazione è già intervenuta con la sentenza n. 4558 del 2012 specificando come il contratto imposto al parente (o ad un terzo) al fine del ricovero e contenente la clausola di impegno a pagare la retta – quota alberghiera – sia da ritenersi nullo «per difetto di causa», in quanto manca del tutto una reale funzione economica intesa come ragione giustificativa del contratto, stante la evidente irrealizzabilità dell'assunzione di una obbligazione a carico del Servizio sanitario nazionale o del comune –:
   quali iniziative intenda assumere il Governo, per quanto di competenza, al fine di evitare che tali situazioni illegittime continuino a verificarsi a danno di soggetti fragili e per i quali, in modo particolare, dovrebbero essere sempre resi accessibili, senza ulteriori complicazioni o storture, diritti costituzionalmente garantiti come quello alla cura e all'assistenza. (4-16700)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto

integrazione economica