ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16658

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 800 del 19/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: DAGA FEDERICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 19/05/2017
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 19/05/2017
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 19/05/2017
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/05/2017
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 19/05/2017
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 19/05/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 19/05/2017
Stato iter:
11/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/10/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/10/2017

CONCLUSO IL 11/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16658
presentato da
DAGA Federica
testo di
Venerdì 19 maggio 2017, seduta n. 800

   DAGA, ZOLEZZI, MICILLO, DE ROSA, TERZONI, BUSTO e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   con delibera del Cipe 51/2013 è stato approvato il progetto definitivo del tratto A12 Roma Civitavecchia-Roma (Tor de’ Cenci), parte dell'intervento denominato corridoio tirrenico meridionale A12-Appia;
   nella delibera del Cipe è dato leggere che l'opera attraversa la riserva naturale statale del litorale romano, istituita con il decreto ministeriale 29 marzo 1996 del Ministero dell'ambiente;
   nelle more di approvazione dell'opera il soggetto aggiudicatore ADL spa il 29 novembre 2011 ha inoltrato all'ente gestore Roma Capitale la richiesta del nulla osta obbligatorio e vincolante per l'istruttoria di legge e per la successiva sottoposizione alla commissione di riserva per l'espressione del parere obbligatorio e vincolante, così come disposto all'articolo 8 del citato decreto;
   l'ente gestore Roma Capitale X dipartimento ha inoltrato il progetto alla commissione di riserva in data 19 giugno 2011, per l'espressione del citato nullaosta obbligatorio e vincolante;
   in data 20 giugno 2012 il soggetto aggiudicatore ADL spa ha comunicato a Roma Capitale, ed altri enti, l'avvenuta formazione del silenzio assenso «atteso che è trascorso il termine indicato in 60 giorni dalla trasmissione del progetto alla Commissione di Riserva»;
   la commissione di riserva in data 8 febbraio 2017, nel termine previsto dei 60 giorni previsti da decreto ministeriale 29 marzo 1996, esprimeva parere negativo sulla richiesta del nullaosta obbligatorio e vincolante argomentando che l'opera attraversa in più punti la zona 1 e che a norma dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto è vietata qualsiasi trasformazione del territorio. Neanche la commissione di riserva ha il potere di concedere il nulla osta, in quanto l'articolo 8 fa salvi i divieti imposti all'articolo 7 del decreto ministeriale, chiarendo inoltre che la realizzazione dell'opera, e più in particolare il cosiddetto «Viadotto-Tevere» (integralmente ricadente all'interno della zona 1 di riserva), avrebbe degli impatti irreversibili sull’habitat naturale assoggettato a tutela integrale proprio per le sue peculiarità e particolarità;
   il 20 ottobre 2016 il consiglio comunale di Roma Capitale ha approvato una mozione con cui impegna la sindaca ad impedire l'avvio dei lavori per l'autostrada A12 e a convocare quanto prima una conferenza servizi e ad avanzare nelle sedi competenti la richiesta che la cifra già stanziata sia invece stornata per interventi di messa in sicurezza della strada statale 148 Pontina –:
   quali iniziative di competenza abbia assunto il Ministro interrogato relativamente:
    a) alle tutele a protezione della riserva naturale statale del litorale romano, alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti in forza del diniego del nulla osta obbligatorio e vincolante della commissione di riserva ed accertata l'impossibilità ex lege di trasformazione del territorio ricadente all'interno della zona 1 a tutela integrale;
    b) alla revoca della valutazione di impatto ambientale approvata con la delibera del Cipe 53/2012;
   se il progetto, di siffatta importanza, sia stato o meno sottoposto all'esame della commissione di riserva, nei modi e nei tempi corretti, e quali iniziative intenda assumere per chiarire che non si è mai perfezionato il silenzio – assenso asserito dalla società ADL, attivando tutti i poteri di vigilanza volti a tutelare la riserva naturale statale del litorale romano.
   (4-16658)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 ottobre 2017
nell'allegato B della seduta n. 868
4-16658
presentata da
DAGA Federica

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa ai lavori del tratto autostradale A12 Roma-Civitavecchia-Roma (Tor dé Cenci), sulla base degli elementi acquisiti dalle competenti direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
  Il progetto preliminare «Collegamento tra l'Area Pontina e la A2 – Bretella autostradale Cisterna – Valmontone» è stato oggetto di procedura di valutazione di impatto ambientale, conclusasi con il parere n. 54 del 18 maggio 2004 di compatibilità ambientale positiva, subordinato al rispetto di prescrizioni, reso dalla Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 190 del 2002. La delibera Cipe n. 50 del 29 settembre 2004 successivamente approvava, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare dell'intervento di cui sopra.
  Il progetto definitivo integrato «Corridoio Intermodale Roma-Latina e collegamento Cisterna-Valmontone» è stato, successivamente, approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, con la delibera CIPE n. 88 del 18 novembre 2010 («Approvazione progetto definitivo Roma (Tor De’ Cenci)-Latina nord (CUP F31B01000210008) e Cisterna-Valmontone (CUP F31B04000310008) oltre progetti definitivi e preliminari di opere connesse »), resa sulla base del parere della commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 388 del 30 novembre 2009 di compatibilità ambientale positivo, subordinato al rispetto di prescrizioni.
  Detta delibera riportava, inoltre, la suddivisione del progetto definitivo in: «Autostrada A12-Roma (Tor de’ Cenci), Autostrada Roma (Tor de’ Cenci) — Latina ed Autostrada Cisterna – Valmontone» e disponeva che, ai fini dell'espletamento delle procedure di affidamento in concessione, dovesse essere approvato dal Cipe anche il progetto definitivo del tratto autostradale «A12 – Roma (Tor de’ Cenci)», adeguato alle prescrizioni della delibera Cipe n. 50/2004 di approvazione del progetto preliminare.
  In ultimo, sul progetto definitivo «Corridoio intermodale Roma – Latina e Collegamento Cisterna – Valmontone. Collegamento autostradale A12 Roma-Civitavecchia-Roma Pontina (Tor de’ Cenci) – tratto compreso tra il km 5+400 e il nodo di Tor De’ Cenci», ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è stata svolta la verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui alla delibera Cipe n. 50/2004, approvato con delibera Cipe n. 51 del 2 agosto 2013.
  La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nel parere di valutazione di impatto ambientale speciale n. 963 del 15 giugno 2012, inerente l'intervento «Variante in nuova sede dal km 0+000 al km 5+400 del Collegamento autostradale A12 Roma-Civitavecchia-Roma Pontina (Tor de’ Cenci)» di variante al progetto definitivo, ex articoli 165 e 167 del decreto legislativo n. 163 del 2006, esprimeva un parere di compatibilità ambientale positivo, subordinatamente ad una serie di prescrizioni tra cui «[...] si prescrive specificatamente che dovranno essere acquisiti i seguenti pareri: Parere della Commissione di Gestione della Riserva Naturale Statale del “Litorale Romano” ex decreto ministeriale del 29 marzo 1996 [...]».
  La legge obiettivo per la VIA speciale prevede che la compatibilità ambientale venga accertata dal Cipe che dispone le eventuali prescrizioni da ottemperare. In particolare, la delibera Cipe n. 51/2013 riporta che «[...] con nota 20 giugno 2012, n. 376, il soggetto aggiudicatore, rilevata la mancata formulazione del parere della Riserva naturale statale del litorale romano entro 60 giorni dalla richiesta, ha comunicato che il parere stesso si intendeva espresso favorevolmente, come previsto dal decreto dell'allora Ministero dell'ambiente 29 marzo 1996, istitutivo della Riserva medesima [...]».
  Tuttavia, nell'allegato 1 alla citata delibera, al punto 2 «Prescrizioni da recepire nella progettazione esecutiva», la prescrizione n. 77 recita: «[...] Dovranno essere acquisite le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli o prescrizioni di salvaguardia gravanti sull'area in oggetto, con particolare riferimento a quelli ambientali (valutazione d'incidenza), urbanistici, paesistici e archeologici, al vincolo idrogeologico e agli usi civici [...]».
  In data 17 luglio 2012 la commissione di riserva inviava una nota all'ente gestore della riserva, che aveva inoltrato il progetto, evidenziando che la pratica risultava incompleta e che sarebbe stata presa in carico solo ed esclusivamente all'atto della trasmissione del «progetto corredato di istruttoria tecnica e dei pareri endoprocedimentali».
  A tale riguardo, la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare eseguiva approfondimenti di ricerca e verifica, da cui è emerso che il prescritto parere della commissione di riserva, come evidenziato con nota del 17 giugno 2013 della stessa commissione, non era stato reso all'interno del procedimento di valutazione ambientale, né risultava l'esistenza di provvedimenti emessi in deroga dal Ministro.
  La competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 29 novembre 2016 ha interessato l'ente di gestione e la commissione di riserva.
  È utile sottolineare che la mancata acquisizione del parere della commissione di riserva trova conferma anche nella nota di riscontro del 28 ottobre 2016 dell'Ente gestore – dipartimento tutela ambientale di Roma capitale, nella quale si legge testualmente: «Inoltre dai documenti presenti in archivio non esiste alcuna nota di invio del progetto da parte dell'Ufficio R.N.S.L.R. alla Commissione di Riserva per l'espressione dell'obbligatorio parere. Con nota del 17 luglio 2012 protocollo QL 50384 del 18 luglio 2013 la Commissione di Riserva rinviava il progetto all'ufficio R.N.S.L.R. perché carente di istruttoria».
  La competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2017, con nota del 1o marzo 2017, ha nuovamente sollecitato l'ente gestore della riserva con riferimento all'istruttoria e ad adoperarsi al fine di fornire alla commissione di riserva la documentazione completa relativa al procedimento in oggetto, necessaria alla stessa commissione per poter espletare i propri adempimenti, consistenti nell'esprimere il parere obbligatorio e vincolante sull'intervento di cui in oggetto.
  In data 3 marzo 2017, è stata acquisita agli atti della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la nota del 28 febbraio 2017 del dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale, con la quale, visto il parere negativo della commissione di Riserva n. 40 del 2017, si comunica alla società Autostrade del Lazio spa l'esito negativo dell'istruttoria, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 29 marzo 1996, per il rilascio del nulla-osta dell'intervento in oggetto.
  La società autostrade del Lazio s.p.a ha presentato ricorso (RG. 4145/2017) nei confronti di Roma Capitale presso il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio chiedendo l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, dei suddetti pareri negativi.
  Il Tar Lazio, sez. II, in data 8 giugno 2017, ha pronunciato ordinanza n. 2853/2017 con cui viene respinta l'istanza cautelare, ritenendo che: «Considerato che la delibera n. 50 del 2013 adottata dal CIPE è tuttora efficace e che essa, allo stato — ovvero anche nell'ipotesi in cui fosse illegittima per le ragioni rappresentate dagli intervenienti — sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione o parere comunque denominato, ai sensi degli articoli 166 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006»; «rilevato, pertanto, che gli atti impugnati non sono idonei — ex se — ad incidere sul progetto approvato (quand'anche, in ipotesi, lo stesso presenti parti in contrasto con le misure di salvaguardia contenute nel decreto ministeriale istitutivo della Riserva del Litorale Romano), in quanto, allo scopo, sarebbe comunque necessario un atto di autotutela da parte dell'organo competente all'approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità», rileva in definitiva che «dagli atti impugnati, in quanto aventi natura endoprocedimentale, non derivi al soggetto aggiudicatore, un pregiudizio immediato ed attuale».
  Sull'opera in questione, inoltre, le valutazioni ambientali da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proseguiranno, avvalendosi della commissione VIA nazionale, anche sul progetto esecutivo, con lo svolgimento della procedura di verifica di attuazione ai sensi dell'articolo 185, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sul progetto esecutivo che ad oggi non risulta sia stato presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che, come sopra detto, dovrà contenere la documentazione attestante l'avvenuto rispetto della prescrizione n. 77 della delibera Cipe n. 51 del 2013.
  Si rappresenta, infine, che nel corso delle istruttorie di valutazione ambientale svolte per il progetto in questione sono stati trattati e valutati tutti i temi ambientali legati alla realizzazione dell'infrastruttura, inclusi anche gli aspetti relativi alla valutazione di incidenza ambientale, poiché l'area lambisce ed attraversa aree appartenenti alla rete natura 2000. Gli esiti della valutazione di incidenza sono riportati nei provvedimenti di valutazione ambientale.
  Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare continuerà a svolgere le proprie attività senza ridurre il livello di attenzione sulla questione.
  

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Gian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riserva naturale

protezione del litorale

rete stradale