ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16610

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 798 del 17/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2017
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2017
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2017
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2017
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2017
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 17/05/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16610
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Mercoledì 17 maggio 2017, seduta n. 798

   ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   con sentenza n. 75 del 21 marzo 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 49 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per violazione degli articoli 117, primo e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione;
   l'articolo 49 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, aggiunge il comma 3-bis nell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale». L'articolo 187, comma 1, vieta di «miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi», precisando che «la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose»; il comma 2 dispone che, «in deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 [...]»;
   il predetto comma 3-bis statuisce che «le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge»;
   la regione Lombardia, impugnando tale disposizione, ha osservato che il comma 3-bis «liberalizza» le miscelazioni non vietate, disponendo anzi l'impossibilità di sottoporre l'operazione di miscelazione a limitazioni in sede autorizzatoria e inibendo fra l'altro le possibilità di tracciamento dei rifiuti. Essa ricorda poi l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva n. 2008/98/CE: «gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente. Tali autorizzazioni precisano fra l'altro i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati e, per ciascun tipo di operazione autorizzata, le misure precauzionali e di sicurezza da prendere, il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione, le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie»;
   contrastando con la direttiva, la norma impugnata violerebbe gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, con ridondanza «sulle attribuzioni regionali in tema di tutela dell'ambiente che fanno sì che la Regione possa e debba prevedere livelli di tutela adeguati alle norme comunitarie, attraverso la propria legislazione e la propria attività amministrativa» (articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione);
   la ricorrente ha denunciato la «violazione dell'articolo 117, comma 3, in relazione alla potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro» e la «violazione dell'articolo 118 della Costituzione, in relazione alla lesione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative da parte delle Autorità competenti e per contrasto con l'ordinato svolgimento delle attribuzioni regionali»;
   prima dell'entrata in vigore della disposizione impugnata, il diritto interno era conforme alla normativa europea (articoli 187 e 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006);
   la Corte costituzionale esclude che il fondamento della disposizione impugnata si possa rinvenire nell'articolo 24 della direttiva 2008/98/CE. Le deroghe previste dall'articolo 24 sono soggette ad una disciplina precisa (articoli 25 e 26 della direttiva e articoli 214, 215 e 216 del codice dell'ambiente), né l'articolo 49 della legge n. 221 del 2015 intende creare una «procedura semplificata» ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della direttiva, ma semplicemente elimina la procedura autorizzatoria esistente –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e in quali tempi intenda assumere iniziative volte a definire una normativa sulla miscelazione dei rifiuti in linea con le disposizioni europee e costituzionali. (4-16610)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto comunitario

rifiuti

rifiuti pericolosi