ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16584

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 796 del 15/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: BECHIS ELEONORA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA
Data firma: 15/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 15/05/2017
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 15/05/2017
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 15/05/2017
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 15/05/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 15/05/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16584
presentato da
BECHIS Eleonora
testo di
Lunedì 15 maggio 2017, seduta n. 796

   BECHIS, ARTINI, BALDASSARRE, SEGONI e TURCO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la legge del 1986, n. 41, articolo 32, commi 21 e 22, impone, fin dal febbraio 1987 agli enti pubblici sia centrali sia locali, l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche, così detti «Peba», strumenti di gestione urbanistica per pianificare gli interventi per rendere accessibili gli edifici pubblici in base alle rispettive competenze; alle persone con disabilità; 
   la citata normativa sui Peba, in particolare l'articolo 32 della legge n. 41 del 1986, comma 21, dispone: «Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle restrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge»; al successivo comma 22 si stabilisce: «Per gli interventi di competenza dei comuni e delle provincie, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione». Detta normativa è stata modificata ed integrata dall'articolo 24, comma 9, della legge n. 104 del 1992 che estende i Peba agli spazi urbani, prevedendo percorsi accessibili e l'installazione di semafori acustici per non vedenti;
   con l'entrata in vigore in Italia della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e con la legge n. 18 del 3 marzo 2009, il diritto alla mobilità, peraltro già sancito dell'articolo 16 della Costituzione della Repubblica italiana, si è qualificato ulteriormente come diritto all'accessibilità ed, in base all'articolo 9 della Convenzione, tale diritto è strettamente correlato alla realizzazione di alcuni dei più rilevanti principi, cui è finalizzata la Convenzione stessa, come sanciti all'articolo 3, vale a dire il diritto per le persone con disabilità alla vita indipendente ed all'inclusione sociale;
   è di tutta evidenza che, dopo 30 anni, oggi la normativa sui PEBA è disapplicata, in maniera rilevante da parte delle amministrazioni centrali e dagli enti locali competenti. Infatti, si stanno moltiplicando esponenzialmente da parte dei media e delle associazioni le denunce della presenza di ostacoli di natura architettonica e sensoriale, le cosiddette barriere architettoniche, che pregiudicano la mobilità delle persone con disabilità e quindi la loro libertà di spostamento in modo autonomo;
   in particolare, è allarmante il pressoché totale mancato rispetto dell'obbligo di redazione dei Peba da parte dei comuni, che viceversa, gestiscono la maggiore parte dei spazi pubblici ed un cospicuo numero di edifici pubblici. Per citare un solo esempio, né Roma né Firenze hanno il proprio Peba), come si evince dai recenti ricorsi, vinti dall'Associazione «Luca Coscioni», per la libertà di ricerca scientifica contro il comune di Roma in rappresentanza di persone con disabilità per discriminazione nei loro confronti per la presenza di barriere architettoniche;
   il comune di Roma non è stato in grado di produrre, nel procedimento, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche e, per quanto riguarda Firenze, manca completamente il Peba, essendo individuate soltanto delle barriere senza un programma di abbattimento sistemico e scadenzato, nel tempo, secondo oggettive priorità, che è la precipua funzione di questo piano –:
   quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano tempestivamente intraprendere al fine di far rispettare l'obbligo di redazione del Peba previsto dall'articolo 32, commi 21 e 22, della legge n. 41 del 1986 sia da parte delle amministrazioni centrali della Stato sia da parte degli enti locali, prevedendo fornire di intervento sostitutivo ex articolo 120, secondo comma della Costituzione, posto che la materia attiene alla tutela delle prestazioni essenziali del diritto alla mobilità delle persone con disabilità, come sancito dalla Convenzione ONU del 2006.
   (4-16584)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gruppo etnico

convenzione ONU

integrazione sociale