ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16489

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 789 del 04/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: AMODDIO SOFIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/05/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/05/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16489
presentato da
AMODDIO Sofia
testo di
Giovedì 4 maggio 2017, seduta n. 789

   AMODDIO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
    in relazione alla determinazione commissariale n. 19 del 6 marzo 2014, avente per oggetto «Modifiche al Regolamento recante Disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere attività esterne all'ufficio per i dipendenti dell'Istituto nazionale previdenza sociale», si osserva e si eccepisce quanto segue. La suddetta determinazione opera, secondo l'interrogante, una regolamentazione difforme al dettato delle norme in materia, producendo un gravissimo danno ai medici previdenziali sia in termini economici che etici in quanto, di fatto, opera una grave mutilazione della loro dignità professionale, infatti: ai sensi dell'articolo 53 del testo unico del pubblico impiego – decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001 – pur citato e considerato nella stesura di detta determinazione commissariale, i commi da 7 a 13 dello stesso, non si applicano ai dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionale. Le citate «disposizioni speciali» sono quelle contenute nei decreti ministeriali 28 febbraio 1997 e 31 luglio 1997 e applicate alla dirigenza medica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in virtù dell'articolo 13 della legge n. 222 del 1984. La legge n. 412 del 1991, ha statuito che l'attività libero-professionale è compatibile con il rapporto unico d'impiego; tale disposto è stato confermato dalla legge n. 662 del 1996 che ha ribadito il diritto di espletare la libera professione all'interno delle strutture, imponendo l'esercizio dell'opzione fra attività intra ed extra-muraria. Il messaggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 00595 del dicembre 1997, nel dichiarare compatibile con l'optato regime intramurario l'attività di consulente su richiesta della magistratura, differenzia l'attività libero-professionale dalle cosiddette «attività extra-ufficio», escludendo dall'anagrafe delle prestazioni le attività libero-professionali che non rientrano nella tipologia degli incarichi e prestazioni previsti dall'anagrafe medesima. In merito all'attività di consulente tecnico d'ufficio, nella determinazione commissariale in questione si opera, una diversificazione fra attività di perito in materia penale e di consulente tecnico d'ufficio (CTU) in materia civile. Tale differenziazione è arbitraria. Si fa osservare che, con la sentenza n. 50 del 23 febbraio 2007, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di norme emanate da enti che limitino l'esercizio della professione sia intra che extra-moenia, ritenendo tale limitazione incompatibile con la legge n. 138 del 2004. È appena il caso di richiamare la colare del Ministero di grazia e giustizia del 4 gennaio 1999, nella parte in cui informa che la consulenza tecnica d'ufficio non rientra nei cosiddetti «incarichi extra-ufficio»;
   si osserva, ancora, che nella citata determinazione ci si riferisce genericamente «alla Legge in materia di incompatibilità» senza specificare a quale legge si faccia riferimento, nella parte in cui si afferma che «in materia di incompatibilità, le Pubbliche Amministrazioni possono regolamentare la stessa con propri atti normativi o amministrativi», e, che, di fatto, la stessa determinazione intende «regolamentare», a giudizio dell'interrogante, sovvertendo le statuizioni di legge (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 53; legge n. 412 del 1991; legge n. 662 del 1996) e ignorando la sentenza n. 50 del 23 febbraio 2007 della Corte costituzionale e la richiamata circolare del Ministero di grazia e giustizia del 4 gennaio 1999;
   da quanto sopra esposto discende chiaramente che la regolamentazione che si è preteso di porre in essere con la determinazione in questione, si inserisce in una situazione di gravissimo vuoto normativo afferente all'attività intra-moenia e alla correlata indennità di esclusività di rapporto –:
   se il Ministro interrogato intenda assumere le iniziative di competenza affinché sia assicurato ai medici dell'Inps il diritto ad esercitare la libera professione e ad avere regolamentata secondo legge l'attività libero-professionale sia intra che extra-muraria e la corresponsione, da parte dell'amministrazione dell'Inps, della dovuta indennità di esclusività. (4-16489)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

statuto professionale

libera professione