ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16449

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 788 del 03/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI ANDREA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 03/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIVATI GIUSEPPE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 03/05/2017
BRIGNONE BEATRICE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 03/05/2017
PASTORINO LUCA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 03/05/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 03/05/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16449
presentato da
MAESTRI Andrea
testo di
Mercoledì 3 maggio 2017, seduta n. 788

   ANDREA MAESTRI, CIVATI, BRIGNONE e PASTORINO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il 21 febbraio 2017 la giunta comunale del comune di Pisa ha deliberato, per l'anno 2017, il progetto «Integrazione e territorio» per lavori socialmente utili rivolti a richiedenti asilo proposto dalla Croce rossa italiana, con «l'obbiettivo di favorire l'integrazione dei richiedenti asilo ospitati dalla Croce Rossa italiana all'interno delle comunità locali facendo loro svolgere, a titolo volontario, attività di pubblica utilità su tutto il territorio comunale»;
   tale possibilità è stata recentemente strutturata dal decreto-legge n. 13 del 2017, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sul contrasto dell'immigrazione illegale, che ha disposto modifiche all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, dando facoltà ai prefetti di promuovere d'intesa con i comuni «ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale» e, al comma 2, di promuovere la diffusione con i comuni e le organizzazioni del terzo settore «delle buone prassi, e di strategie congiunte», attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa;
   emergerebbe, quindi, un quadro dove la partecipazione alle attività di lavoro socialmente utile diventerebbe un prerequisito fondamentale per ottenere lo status di rifugiato ma, come sottolinea il consiglio italiano rifugiati, «non si può assolutamente legare il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria al presupposto di un lavoro del richiedente o del suo impiego in lavori socialmente utili. Questi sono principi incompatibili con le normative internazionali e nazionali». Inoltre, evocherebbe la logica dello sfruttamento: lavoratori senza tutele, né garanzie, né sicurezza, né tantomeno una formazione adeguata da permettere loro, una volta concluso il periodo dell'accoglienza, di cercare un'occupazione alternativa;
   ad ogni persona che presta il lavoro, la Repubblica italiana dovrebbe riconoscere e garantire diritti inviolabili, anche e soprattutto nella dimensione lavorativa, come fissato dagli articoli 1, 2, 35, 36 della Costituzione e come stabilito a monito dall'articolo 28: «I funzionari e i dipendenti lo Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici»;
   in un suo intervento sull'argomento il Ministro dell'interno ha specificato che «non si creerà una duplicazione nei mercati del lavoro, perché non sarà un lavoro retribuito»;
   è bene ricordare però che, fino ad oggi, i lavori socialmente utili sono stati svolti da chi beneficia di prestazioni di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione guadagni, contratti di solidarietà, fondi di solidarietà) e che, per tali attività, percepiscono mensilmente un assegno di 580,14 euro;
   se le attività gratuite richieste ai migranti prevalessero su quelle retribuite dei lavoratori italiani finora utilizzati, gli effetti sulle comunità locali sarebbero esattamente l'opposto di quelle auspicate e si verificherebbero tensioni sociali prevedibili e devastanti. Questa ipotesi non è peregrina poiché le convenzioni che garantiscono le coperture per i lavori socialmente utili sono a scadenza annuale e i rinnovi vengono siglati sempre con mesi di ritardo, costringendo gli enti locali o a interrompere le attività dei lavoratori, oppure le regioni competenti a sostituirsi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per garantire le relative coperture finanziarie per la continuità salariale dei lavoratori socialmente utili –:
   come il Governo intenda rispondere ai rilievi sollevati dal Consiglio italiano rifugiati in merito a quanto stabilito dall'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, modificato dal decreto-legge n. 13 del 2017, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46;
   se non ritenga opportuno assumere iniziative per rivedere l'articolo in questione, affinché sia scongiurata ogni possibile tensione sociale tra i migranti e i lavoratori socialmente utili, e affinché siano individuati strumenti finanziati con i fondi europei, diretti alla formazione lavorativa dei migranti e per favorire forme di inclusione con le comunità locali più efficaci e rispettose dei diritti dei richiedenti protezione internazionale.
(4-16449)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

integrazione dei migranti

lotta contro la criminalita'

asilo politico