ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16413

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 785 del 27/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: BUSTO MIRKO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 27/04/2017
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 27/04/2017
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 27/04/2017
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/04/2017
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 27/04/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 27/04/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16413
presentato da
BUSTO Mirko
testo di
Giovedì 27 aprile 2017, seduta n. 785

   BUSTO, DE ROSA, DAGA, MICILLO, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   nel febbraio e aprile 2015 alcune associazioni ambientaliste (Medicina Democratica, ISDE e GCR Parma) inviarono due lettere/denuncia al Ministero della salute, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ad ulteriori Enti ed organi di controllo tese a sollevare presunte gravi irregolarità soprattutto in relazione all'utilizzo di ceneri pesanti (o scorie) di inceneritore (CER 190112) per la produzione di clinker (dal quale, successivamente, si ottiene il cemento), il quale richiederebbe adeguati controlli in relazione al potenziale impatto sulla salute e sull'ambiente e comporterebbe l'obbligo di «registrazione REACH», ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006;
   come riportato dalle lettere in questione le aziende cementiere continuerebbero a produrre il clinker e a immettere sul mercato cemento in assenza sia di adeguati controlli sia senza la registrazione «REACH» supportati dalla motivazione che tale «sostanza» sarebbe esente dalla registrazione «REACH» nel caso fosse chimicamente modificata;
   nella stessa lettera viene denunciata come l'attività di recupero delle scorie degli inceneritori avvenga, in larga misura, in assenza di controlli di natura igienico-sanitaria e ambientale e, anche in questo caso, risulterebbe che, talvolta, venga aggirato il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH);
   il tema relativo all'utilizzo delle scorie di inceneritore per la produzione di clinker e la necessità che il clinker e il cemento ottenuti debbano essere soggetti a registrazione «REACH», è stato già oggetto di un'interrogazione presentata dall'eurodeputato Piernicola Pedicini il 3 settembre 2015, alla Commissione europea la quale ha chiarito che quando un prodotto di cemento viene fabbricato dal materiale di scarto, si applica la legislazione dell'Unione europea sui prodotti (p. es. CLP, restrizioni del REACH). Parrebbe, quindi, confermato sia che il clinker deve essere oggetto di registrazione «REACH», sia che il cemento da esso ottenuto deve rispettare le restrizioni del «REACH» (limiti di cromo VI – idrosolubile);
   la direttiva 2010/75/UE, relativa agli impianti di incenerimento, e l'articolo 15 del decreto legislativo n. 46 del 2014 sanciscono che, prima di procedere al riciclaggio dei residui, è necessario stabilire il potenziale inquinante, con particolare riguardo a «l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti». Questo conferma la fondatezza delle richieste e delle preoccupazioni espresse nelle lettere/denuncia delle associazioni ambientaliste in ordine all'assenza di adeguati controlli –:
   se e quali iniziative di competenza siano state assunte dal Governo per verificare le possibili irregolarità ed i pericoli per la salute e l'ambiente evidenziati nelle lettere/denuncia delle associazioni ambientaliste in ordine alla mancanza di verifiche del potenziale rilascio di metalli pesanti e mancata registrazione «REACH» da parte delle aziende cementiere;
   quali iniziative i Ministri interrogati intendano assumere, negli ambiti di propria competenza, anche tramite gli organismi tecnici quali Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per una verifica del potenziale rilascio di metalli pesanti tramite utilizzo di clinker;
   se il Governo non intenda attivarsi in sede europea affinché sia chiarito che il «REACH» deve essere applicato a tutte le aziende che effettuano l'attività di recupero dei residui degli impianti di incenerimento per la produzione di clinker.
(4-16413)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

incenerimento dei rifiuti

riciclaggio dei rifiuti

sottoprodotto metallico