ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16404

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 785 del 27/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: MOLEA BRUNO
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 27/04/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 27/04/2017
Stato iter:
12/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/05/2017
NENCINI RICCARDO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 12/05/2017

CONCLUSO IL 12/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16404
presentato da
MOLEA Bruno
testo di
Giovedì 27 aprile 2017, seduta n. 785

   MOLEA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014, ha equiparato i «marina resort», che sono strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, alle «strutture ricettive all'aria aperta» e quindi assoggettate ad aliquota agevolata del 10 per cento (già prevista per altri settori del turismo), con applicazione limitata per un anno sino al 31 dicembre 2014. All'attuazione di quanto disposto dal citato articolo 32 ha provveduto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 ottobre 2014 che ha definito i requisiti minimi ai fini dell'equiparazione;
   successivamente, la legge di Stabilità 2015 ne ha esteso gli effetti sino al 31 dicembre 2015;
   infine, l'articolo 1, comma 365, legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, ha reso definitiva, a decorrere dal 1o gennaio 2016, la riconducibilità dei marina resort alle strutture ricettive all'aria aperta e di conseguenza permanente l'applicazione, alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati, dell'aliquota ridotta IVA del 10 per cento di cui al n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riferita alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive, nonché alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;
   la definizione dei requisiti delle strutture ricettive turistiche, afferendo alla materia turismo, rientra tra le competenze che la Costituzione attribuisce alle regioni, sebbene lo Stato possa dettarne norme quadro;
   precedentemente alcune regioni come la Liguria, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna avevano già varato leggi regionali ad hoc sul principio di equiparazione dei «marina resort» alle strutture ricettive all'aperto e continuano ad applicare, se la struttura portuale ha i requisiti di «marina resort», l'Iva agevolata in luogo di quella al 22 per cento;
   con sentenza 26 gennaio 2016, n. 21, la Corte costituzionale, a cui si era rivolta la regione Campania sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto-legge n. 133 del 2014, sostenendo contro i suoi stessi interessi che tali disposizioni non erano applicabili sul suo territorio, ha sancito l'illegittimità parziale della norma laddove non contempla che la configurazione delle suddette strutture debba avvenire nel rispetto di requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza Stato-regioni;
   altre regioni, come la Sardegna e la stessa Campania, a quanto consta all'interpellante, hanno deciso di non applicare la sentenza della Corte costituzionale e di varare norme che permettano di applicare l'IVA turistica al 10 per cento in luogo del 22 per cento sui posti barca in transito;
   questa confusione normativa sta di fatto ostacolando la stipula e il rinnovo di molti contratti di ormeggio e creando incertezza e disorientamento in molti clienti italiani ed esteri –:
   se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative conseguenti alla dichiarata illegittimità costituzionale parziale della norma sui «marina resort» di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, come successivamente modificata, e fornire chiarimenti in merito all'applicazione dell'Iva sui posti barca ormeggiati. (4-16404)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 12 maggio 2017
nell'allegato B della seduta n. 795
4-16404
presentata da
MOLEA Bruno

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta sulla base delle informazioni pervenute dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  In relazione alla sentenza della Corte costituzionale del 26 gennaio 2016, n. 21, e all'applicazione dell'IVA sui posti barca ormeggiati, si osserva l'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (decreto Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e modificato dall'articolo 1, comma 237, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) prevedeva che al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.
  Nelle more della vigenza del richiamato articolo 32, considerata la necessità di individuare, ai sensi della medesima disposizione, i requisiti minimi che le suddette strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti devono possedere per l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanava il decreto ministeriale 3 ottobre 2014, entrato in vigore il 14 ottobre 2014, il quale disponeva la presenza di determinati requisiti al fine di poter equiparare dette strutture a quelle cosiddette ricettive all'aria aperta.
  Per quanto concerne i profili IVA, l'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta ha comportato che le prestazioni rese ai clienti alloggiati nei marina resort sono assoggettate all'aliquota ridotta del 10 per cento, di cui al numero 120) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, invece che a quella ordinaria.
  In merito all'ambito applicativo della normativa in esame, l'Agenzia delle entrate si è pronunciata con la circolare del 19 febbraio 2015, n. 6/E, individuando quali dei tanti servizi offerti dai porti turistici possono usufruire dell'aliquota IVA ridotta.
  Successivamente, il comma 365 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) ha modificato l'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, che ha equiparato, per un periodo di tempo limitato, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddetta marina resort), alle strutture ricettive all'aria aperta, rendendo permanente tale equiparazione.
  Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 21 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 365, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui non prevedeva che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  L'amministrazione finanziaria, con la circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, ha precisato come la sentenza in commento rientri tra le cosiddette sentenze additive, che incidono sulla legge senza annullarla, ma trasformandola, aggiungendo alla norma un'ulteriore previsione che, in osservanza della Costituzione, avrebbe dovuto necessariamente essere prevista sin dalla sua origine. La Consulta, pertanto, ha integrato le norme inserendo la necessità del ricorso a moduli cooperativi, con la previsione di un intervento di un organismo misto, deputato istituzionalmente alla composizione di interessi contrapposti tra lo Stato e le autonomie locali, qual è la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni. La natura dell'intervento operato dalla Corte (sentenza additivo e non abrogatoria) comporta, in linea di principio, che la legge modificata conservi intatta la sua efficacia in ogni sua parte che non sia incompatibile con la modifica introdotta.
  Successivamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 giugno 2016, ha emanato il decreto ministeriale 6 luglio 2016, il quale individua i requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqua appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta.
  Tutto ciò premesso, per gli aspetti di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze ritiene che, laddove i marina resort siano dotati di tutti gli impianti e di tutti i servizi elencati dettagliatamente dal decreto ministeriale 6 luglio 2016, nonché rispettino tutti i requisiti che saranno previsti dalla normativa regionale di settore, alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati si applichi l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento, ai sensi del numero 120) della Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasportiRiccardo Nencini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infrastruttura turistica

aliquota IVA

detrazione fiscale