ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16392

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 784 del 26/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/04/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 26/04/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16392
presentato da
GRIBAUDO Chiara
testo di
Mercoledì 26 aprile 2017, seduta n. 784

   GRIBAUDO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   la materia dei permessi e delle licenze spettanti agli amministratori locali è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni di cui al capo IV – «Status degli amministratori locali» del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   in particolare l'articolo 79 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali disciplina i permessi e le licenze spettanti agli amministratori degli enti locali a salvaguardia del diritto costituzionalmente garantito (articolo 51 della Costituzione) di disporre del tempo necessario all'espletamento del mandato;
   per quanto attiene alle unioni di comuni, il citato articolo, nel definire puntualmente i permessi di cui ciascun amministratore può usufruire, prevede al comma 1 che i lavoratori dipendenti componenti dei consigli delle unioni di comuni possono assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento;
   il comma 2 dispone, inoltre, che i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata e tale diritto comprende anche il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro;
   il comma 3 prevede che i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi retribuiti di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
   a seguito di alcuni interventi normativi, e in particolare del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, la struttura organizzativa delle comunità montane è stata nei fatti sostituita dalle unioni montane di comuni, i cui presidenti però non sono equiparati ai soggetti di cui al comma 4, dell'articolo 79 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
   le unioni montane, nella maggioranza dei casi, hanno ottenuto dalle proprie regioni di appartenenza le deleghe a svolgere le medesime funzioni delle comunità, montane, ma i loro presidenti non sono stati ugualmente tutelati dalla legge, in quanto sono loro garantite soltanto 24 ore di permesso in virtù dei carichi di lavoro dovuti a tale ruolo, e riscontrano attualmente grande difficoltà ad esercitare adeguatamente i loro compiti esecutivi e di rappresentanza;
   i presidenti delle unioni montane non godono di alcuna indennità di funzione –:
   quali iniziative intenda adottare per estendere il dettato dell'articolo 79, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ai Presidenti delle unioni montane di comuni, in modo tale da poter assegnare loro 48 ore di permessi di lavoro anziché 24, in virtù dei carichi di lavoro loro assegnati, equiparandoli da questo punto di vista ai presidenti delle comunità montane.
(4-16392)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente locale

permesso di lavoro

potere esecutivo