ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16381

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 783 del 21/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: CURRO' TOMMASO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/04/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 21/04/2017
Stato iter:
19/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/09/2017
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/09/2017

CONCLUSO IL 19/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16381
presentato da
CURRÒ Tommaso
testo di
Venerdì 21 aprile 2017, seduta n. 783

   CURRÒ. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   si stima che circa 50.000 lavoratori marittimi e aviatori italiani a bordo di navi o aeromobili con regolare contratto di lavoro, in navigazione in acque internazionali, territoriali straniere o all'attracco in porti esteri, si trovino in condizioni di impossibilità all'esercizio del diritto di voto nonostante i mezzi battenti bandiera italiana risultino a tutti gli effetti territorio italiano secondo il codice della navigazione;
   la legge vigente prevede infatti per tale categoria di lavoratori la possibilità di esprimere il voto nei soli comuni italiani e nei soli casi di elezioni politiche e regionali e con procedure farraginose che rendono peraltro difficile e oneroso l'esercizio concreto di tale diritto;
   l'articolo 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, prevede la facoltà per i naviganti di votare in occasione delle sole elezioni politiche nel comune in cui si trovano, purché risultino soddisfatti alcuni passaggi burocratici quali ad esempio la presentazione della domanda scritta alla segreteria del comune, la comunicazione e l'invio di dati al comune nelle cui liste elettorali il marittimo risulta iscritto, il rilascio di apposito certificato da parte del comandante che attesta i motivi dell'imbarco;
   nel caso di elezioni regionali, ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, i naviganti sono ammessi al voto in qualsiasi sezione del comune ove si trovino per motivi di imbarco;
   il precedente Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9/3A/5 nella seduta n. 187 dell'11 marzo 2014 con il quale si è impegnato a garantire «ai lavoratori marittimi italiani residenti in Italia, iscritti alle liste elettorali, ma all'estero per ragioni di lavoro al momento delle elezioni, di esercitare il loro diritto-dovere alla partecipazione e all'espressione del voto» –:
   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda assumere al fine di consentire ai lavoratori marittimi e aviatori imbarcati di esercitare in concreto il diritto di voto alle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno in 1.022 comuni italiani, di cui 129 nella sola Sicilia, regione ad elevata vocazione marittima, e più in generale, il diritto di voto ai suddetti lavoratori in riferimento a qualunque consultazione elettorale.
(4-16381)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 19 settembre 2017
nell'allegato B della seduta n. 853
4-16381
presentata da
CURRÒ Tommaso

  Risposta. — Si premette che, da tempo, la legge prevede, per diverse categorie di elettori, la possibilità di votare in Italia in un seggio diverso da quello di iscrizione nel comune di residenza.
  Possono esercitare il diritto di voto i militari delle Forze armate, appartenenti a corpi militarmente organizzati, alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, naviganti ed aviatori che si trovino fuori residenza per motivi di imbarco, componenti del seggio, rappresentanti dei partiti o dei comitati promotori (in caso di
referendum), degenti in case di cura, detenuti e, solo in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, anche i cittadini «sfollati» dai comuni colpiti da eventi sismici, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 205 del 2016.
  Peraltro, per ciò che concerne gli elettori temporaneamente all'estero, è intervenuto l'articolo 2, comma 37, lettera
a) della legge 6 maggio 2015, n. 52, che, dando seguito all'ordine del giorno citato nell'interrogazione, ha riconosciuto il diritto di voto per corrispondenza non solo ai lavoratori impegnati in missioni internazionali, ma anche a tutti gli elettori che per ragioni di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente fuori del territorio nazionale per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, nonché ai loro familiari conviventi.
  Tali elettori possono esercitare il diritto di opzione richiedendo ai comuni di residenza l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto a votare per corrispondenza ed indicando un domicilio all'estero per il recapito postale del plico con le schede. Le suddette richieste sono considerate valide se pervenute entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione.
  Per quanto riguarda i marittimi impossibilitati ad indicare un domicilio all'estero perché imbarcati in tutto il periodo delle consultazioni, il voto a bordo risulta di complessa praticabilità.
  Appare, difatti, difficilmente quantificabile – con l'anticipo necessario all'eventuale formazione dell'elenco elettori nonché per la predisposizione e consegna del plico elettorale – la «platea» dei destinatari, atteso che numerosi contratti di imbarco vengono stipulati poco prima della partenza delle navi.
  Sembrerebbero emergere dubbi anche sulla possibilità di individuare autorità nazionali che possano comunicare ufficialmente l'elenco di tutti i marittimi imbarcati all'estero, e, in secondo luogo, autorità italiane che possano garantire, all'interno di ciascuna imbarcazione, il rispetto dei principi di libertà, personalità e segretezza del voto costituzionalmente tutelati, così come fanno i comandanti dei reparti militari e di polizia ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari italiani, ai sensi delle disposizioni di legge emanate per gli elettori temporaneamente all'estero per servizio o missioni internazionali.
  Ove vi fossero autorità italiane solo in alcune imbarcazioni e si ritenesse di escludere da tale sistema di voto i marittimi su imbarcazioni prive di autorità italiane, si potrebbe creare una disparità di trattamento all'interno della medesima categoria di marittimi.
  Rimangono, poi, da considerare le notevoli difficoltà tecniche relative sia al tempestivo recapito nelle imbarcazioni delle schede, in modo che possa votare ciascun elettore imbarcato, sia al successivo recapito delle schede votate in Italia in tempo utile per lo scrutinio contemporaneo con tutte le altre.
  Per ciò che concerne, infine, il voto «a bordo» per le elezioni comunali, alle predette problematiche deve aggiungersi la rilevante difficoltà di recapitare all'estero ad ogni singolo elettore imbarcato il plico con la scheda del suo comune di residenza.
  Comunque, si assicura che, in considerazione della peculiarità del caso, la questione segnalata sarà oggetto di ulteriori approfondimenti di carattere tecnico.
  Si ricorda, infine, che la disciplina giuridica delle elezioni comunali in Sicilia è costituzionalmente attribuita alla competenza di quella regione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Gianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

partecipazione elettorale

diritto di voto

elezioni politiche