ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16367

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 782 del 20/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: MARZANA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 20/04/2017
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/04/2017
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/04/2017
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 20/04/2017
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/04/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/04/2017
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/04/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 02/05/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16367
presentato da
MARZANA Maria
testo di
Giovedì 20 aprile 2017, seduta n. 782

   MARZANA, D'UVA, GRILLO, VILLAROSA, RIZZO e LOREFICE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, con sentenza n. 394/2014 dell'8 luglio 2014, disponeva la ripetizione parziale delle elezioni regionali 2012 in alcune sezioni dei comuni di Pachino e Rosolini nel collegio di Siracusa;
   in ottemperanza alla sentenza sopra richiamata, il presidente della regione ha emanato, nel rispetto dei termini perentori stabiliti dal consiglio di giustizia amministrativa, il decreto n. 223/Serv.4/S.G. del 18 luglio 2014 di indizione dei comizi elettorali per domenica 5 ottobre 2014 per la ripetizione parziale delle elezioni regionali in 6 sezioni del comune di Pachino e in 3 sezioni nel comune di Rosolini;
   è necessario sottolineare che l'amministrazione regionale ha avuto margini discrezionali estremamente ridotti, dato che è stata mera esecutrice di uno specifico ordine del giudice amministrativo;
   la prima firmataria del presente atto, con interrogazione 4-03913, ha già interpellato i Ministri interrogati sulle gravi irregolarità che hanno riguardato le consultazioni elettorali regionali del 28 ottobre 2012 per i quali è già pendente presso il tribunale di Siracusa un procedimento nei confronti del dipendente responsabile della custodia delle schede elettorali andate perdute;
   il disposto rinnovo delle operazioni elettorali nelle nove sezioni «incriminate» è stato il risultato di due fatti: la mancata verbalizzazione del numero di schede e la successiva distrazione delle stesse, il cui danneggiamento e dispersione è avvenuto poco dopo l'emissione dell'ordinanza istruttoria del Consiglio della giustizia amministrativa che ne avrebbe chiesto il riconteggio;
   ad oggi, la vicenda si arricchisce di un nuovo capitolo, difatti a seguito del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero Piero Padova, ben 15 indagati sarebbero coinvolti nella ripetizione delle «mini regionali del 2014»;
   le ipotesi di accusa che rimangono in piedi in vista dell'udienza fissata per il 7 aprile 2017 sono quelle di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, in concorso;
   nelle more della definizione del giudizio, destano molta preoccupazione le dichiarazioni rese a mezzo stampa dell'ex deputato Pippo Gianni: «Mi sembra strano che il Cga che ha ordinato le elezioni in quelle sezioni a Pachino e Rosolini non sia stato coinvolto. Mi sembra ovvio che ci sia stato un collegamento tra l'operato del dipendente del tribunale, qualcuno in prefettura e nel Cga, una triangolazione da pesare perché potrebbero uscire intrecci importanti» (http://www.siracusanews.it/siracusa-corruzione-rivelazione-segreti-dufficio-15-indagati-la-ripetizione-delle-mini-rezionali-gennuso-acqua-fresca-gianni-marziano-persone-offese/),;
   si ricordi che l'articolo 3 dello statuto della regione Siciliana attribuisce all'assemblea regionale legislazione esclusiva in tema di elezioni regionali ed in attuazione della ricordata norma di rango costituzionale, già con il decreto-legge 25 marzo 1947, n. 204, veniva attribuita all'assemblea regionale siciliana la convalida dei deputati eletti;
   quindi con l'organica normativa di attuazione (regolamento interno, ex articoli 40, 61 e legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, articolo 56) si è previsto che: «L'ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri», mentre all'articolo 61 della medesima legge si è disposto che: «All'assemblea regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste, e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici dalle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale circoscrizionale durante la loro attività o posteriormente» –:
   di quali elementi disponga il Governo sulle vicende rappresentate in premessa e quali eventuali iniziative di competenza intenda assumere in relazione alle stesse. (4-16367)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

elezione regionale

elezione

comune