ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16359

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 782 del 20/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI ANDREA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 20/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIVATI GIUSEPPE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 20/04/2017
BRIGNONE BEATRICE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 20/04/2017
PASTORINO LUCA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 20/04/2017
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 20/04/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/04/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16359
presentato da
MAESTRI Andrea
testo di
Giovedì 20 aprile 2017, seduta n. 782

   ANDREA MAESTRI, CIVATI, BRIGNONE, PASTORINO e AIRAUDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», ha previsto la soppressione degli enti Inpdap ed Enpals dal 10 gennaio 2012, attribuendo le relative funzioni all'Inps, che a partire da quella data, ha continuato a corrispondere il pagamento delle pensioni degli enti soppressi con le consuete modalità, anche tramite accredito su un conto corrente bancario estero, in caso di cambio di residenza in un altro Paese del pensionato;
   l'Italia ha stipulato delle convenzioni bilaterali con molti Paesi esteri, per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio dei rispettivi residenti. Per poter usufruire delle agevolazioni, il pensionato che risiede all'estero, deve richiedere all'Inps l'applicazione delle convenzioni in vigore, così da ottenere la detassazione della pensione in Italia;
   purtroppo, però, anche in materia di pensioni, la legge non è uguale per tutti. Solo in pochissimi casi i pensionati Inpdap possono avere la defiscalizzazione della pensione e versare i contributi laddove risiedono (ad esempio, in Tunisia, in Senegal, in Australia) nella maggior parte dei Paesi, gli ex dipendenti statali, parastatali, degli enti locali (regioni, province e comuni), ex militari, finanzieri, vigili del fuoco, poliziotti, forestali, non possono chiederla in caso risiedano all'estero;
   è d'esempio ciò che avviene in Portogallo, dove, dal 2009, è stata definita la figura giuridica del «Residente non abituale» che, in base a determinati criteri, permette di acquisire il diritto alla detassazione in Portogallo dei redditi pensionistici per 10 anni consecutivi e, in seguito, anche di ottenerla in Italia, in base alla convenzione stipulata tra i due Paesi (legge di ratifica del 10 luglio 1982 n. 562), ma solo per i pensionati del settore privato;
   infatti, nell'accordo fra Portogallo e Italia – come anche in diversi altri casi – sono stati esclusi da questo beneficio gli ex dipendenti pubblici con previdenza ex Inpdap che, quindi, al contrario dei pensionati Inps del settore privato residenti all'estero che percepiscono la loro pensione al lordo, si ritrovano le loro pensioni al netto delle imposte, che l'Italia trattiene, assieme alle addizionali regionali e comunali, nonostante il pensionato non usufruisca più di nessuno dei servizi che motivano tali imposte;
   questo è sancito dal testo base del trattato stipulato che, in molti casi, come è disposto all'articolo 19, recante «Funzioni pubbliche», comma 2, lettera b) della suddetta legge, stabilisce che le pensioni percepite degli ex-dipendenti Inpdap «sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità»;
   al di là del merito, tutto ciò è causa di una evidente discriminazione oltre a porsi secondo gli interroganti in contrasto con la Costituzione, perché, se per i pensionati Inps l'unico requisito per ottenere la pensione al lordo è la residenza, il pensionato ex Inpdap ottiene la defiscalizzazione italiana solo a seguito di acquisizione della cittadinanza straniera, che, nella maggior parte dei Paesi, si ottiene dopo 10 anni –:
   se il Governo intenda assumere iniziative per superare le disparità di trattamento tra i pensionati residenti all'estero del settore privato e quelli del settore pubblico;
   se non ritenga opportuno di assumere iniziative normative per risolvere la questione, in tempi brevi, affinché siano sanate situazioni che si rivelano per gli interroganti discriminatorie e in contrasto con la Costituzione. (4-16359)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

imposta sul reddito

impresa privata