ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16292

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 779 del 12/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 12/04/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 12/04/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16292
presentato da
SIMONETTI Roberto
testo di
Mercoledì 12 aprile 2017, seduta n. 779

   SIMONETTI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   a Biella è stato allestito come struttura di temporanea accoglienza l'edificio di viale Macallè n. 51, attualmente con destinazione urbanistica «uffici», sulla base dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che recita «Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno delle strutture di cui agli articoli 9 e 14, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno»;
   anche per le strutture provvisorie, le relative norme sembrano fare riferimento ad alberghi, dormitori, o case di abitazione, in quanto, secondo il decreto legislativo 142 del 2015, i centri di accoglienza anche provvisori, devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 10, tra i quali, il rispetto della sfera privata, la salute fisica, la sicurezza e la protezione dei richiedenti;
   l'edificio di viale Macallè presenta, invece, la struttura di un edificio per uffici, completamente diversa dai criteri del citato articolo 10;
   sarebbe stato opportuno, pertanto, un cambio di destinazione d'uso, inteso non solo come una semplice pratica burocratica ma come una necessità di adattamento dell'edificio per uffici ad un edificio che possa corrispondere ai canoni delle strutture alberghiere;
   da quanto si evince dalla nota della prefettura di Biella inviata al comune di Biella, protocollo n. 0004713 del 15 marzo 2017, ai fini dell'utilizzo dell'edificio di Via Macallè, la Cooperativa Anteo gestore dell'edificio, e il prefetto di Biella si sono basati sulla circolare n. 5178 del Ministero dell'interno, che fa riferimento a «strutture di altra natura (caserme, scuole e altro) assimilabili a dormitori», per dimostrare la possibilità di utilizzare, come strutture di accoglienza temporanee, edifici con caratteristiche urbanistiche differenti da quelle dell'uso residenziale;
   tale circolare, emanata esclusivamente per definire le misure di prevenzione incendi da adottare nei centri di accoglienza, è completamente estranea a questioni di carattere urbanistico e dispone espressamente le norme antincendio da utilizzare l'eventualità in cui i centri di accoglienza siano ubicati o in strutture ricettive turistico-alberghiere – decreto ministeriale 9 aprile 1994 – o in strutture ricettive di altra natura (caserme, scuole e altro) – allegato 1 al decreto ministeriale 7 agosto 2012, e allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994 – o all'interno di edifici di civile abitazione – allegato al decreto ministeriale n. 246 del 1987;
   in tale circolare non si fa alcun riferimento agli edifici per uffici e, a parere dell'interrogante, nemmeno si potrebbero includere gli edifici per uffici nella indicazione «ecc.» di tale circolare, in quanto la normativa prevenzione incendi relativa agli uffici è diversa da quelle richiamate nella circolare, e si basa sul decreto ministeriale 22 febbraio 2006 e al decreto ministeriale 8 giugno 2016;
   l'utilizzo dell'edificio struttura di temporanea accoglienza, è stato pertanto disposto sulla base di un preventivo sopralluogo e vaglio degli organi tecnici dei vigili del fuoco e dell'Asl, di Biella, caricando, in questo modo, di enormi responsabilità i funzionari pubblici e i tecnici di tali uffici –:
   se il Ministro non intenda assumere iniziative, anche normative, relative all'individuazione delle strutture idonee ad offrire la temporanea accoglienza di migranti, in modo tale da escludere quelle con destinazione urbanistica «Uffici», come quello in viale Macallè n. 51, a Biella e assegnando al prefetto la completa responsabilità per l'utilizzo di tali strutture ed evitando che siano lasciate di fatto eccessive responsabilità in tale ambito ai dirigenti dei vigili del fuoco e alle aziende sanitarie locali e, soprattutto, prevedendo inoltre un parere vincolante del sindaco del comune interessato ai fini dell'utilizzo di tali strutture. (4-16292)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infrastruttura turistica

aiuto sociale

agevolazioni per handicappati