ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16180

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 774 del 05/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/04/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/04/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 28/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16180
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Mercoledì 5 aprile 2017, seduta n. 774

   GNECCHI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'Inps nella liquidazione delle prestazioni previdenziali, correttamente, suddivide l'importo spettante per gli anni di competenza. Qualora però dalla suddetta ripartizione gli importi annuali (ratei) risultino inferiori al limite imponibile (per i pensionati euro 7.500) la tassazione non andrebbe applicata (articolo 11 del Tuir – legge n. 296 del 2006 nonché circolare dell'Agenzia n. 15 del 2007, pagina 19, paragrafo 1.3);
   l'Inps in violazione di detta normativa, senza considerare la richiamata ripartizione, applica la tassazione (Irpef) del 23 per cento  sul totale dell'importo corrisposto a titolo di arretrati, senza considerare detrazione o deduzione alcuna;
   il cittadino beneficiario è costretto a produrre ricorso chiedendo la restituzione dell'Irpef facendo presente la sua incapienza fiscale e denunziando la mancata applicazione del principio di competenza;
   l'Inps ritiene invece che «i redditi da lavoro dipendente, e assimilati, giacciono al principio di cassa e non di competenza»;
   su detta questione ci sono pronunce della Corte costituzionale, la sentenza n. 104 del 1985, nonché della Corte di Cassazione che si è espressa a sezione riunite, con sentenza n. 12796 del 2005, dalle quali si evince che il principio di cassa produce effetti distorsivi contrari alla parità di trattamento e quindi all'equità contributiva, generando una palese discriminazione, priva di giustificazione tra chi percepisce gli stessi emolumenti a seconda che essi vengano corrisposti nei tempi dovuti (esenti) o negli anni successivi sotto forma di arretrati (tassati);
   dalla succitata giurisprudenza dovrebbe quindi essere sufficientemente chiaro, che i medesimi emolumenti non possono essere tassati diversamente solo perché pagati in periodi diversi e per i motivi più vari (ricorsi — sentenze). In virtù di tale principio la Suprema Corte, con la sentenza richiamata, ha respinto proprio un ricorso dell'Inps, affermando che gli arretrati, ai fini dell'eventuale tassazione, debbono essere considerati non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate nei rispettivi anni di competenza;
   purtroppo si verifica che quando un pensionato incapiente riceve dall'Inps arretrati di pensione relativi ad anni precedenti, con la relativa applicazione della tassazione (Irpef) 23 per cento sul totale dell'importo corrisposto a titolo di arretrati, senza detrazione o deduzione alcuna, molto spesso non è sicuramente a conoscenza che avrebbe diritto alla restituzione della suddetta tassazione e, quindi, il comportamento dell'Inps, penalizza le fasce più deboli della popolazione, che dovrebbero invece ricevere dall'istituto e dall'amministrazione statale in generale, una particolare sensibilità e attenzione;
   le commissioni tributarie accolgono i ricorsi attivati ai contribuenti (non ignari) e condannano l'Inps alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto. (Si veda la sentenza n. 64 del 2017 del 2 febbraio 2017 della commissione regionale Basilicata), però con compensazione delle spese di lite che, a volte, superano quanto ricevuto in restituzione dal ricorrente;
   la suesposta problematica è stata anche segnalata dagli interessati all'Agenzia delle entrate, affinché facesse la necessaria chiarezza sul comportamento dell'Inps nella veste di sostituto di imposta, ma, ad oggi, non è intervenuto alcun riscontro –:
   se non ritenga, il Ministro interrogato, a fronte anche della richiamata giurisprudenza, di assumere le necessarie iniziative, che consentano di superare la problematica segnalata, che, si ribadisce, va a colpire i cittadini più deboli. (4-16180)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

parita' di trattamento

imposta sul reddito

imposta sulle persone fisiche