ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16164

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 773 del 04/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: RIZZO GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2017
CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2017
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2017
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 04/04/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 09/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16164
presentato da
RIZZO Gianluca
testo di
Martedì 4 aprile 2017, seduta n. 773

   RIZZO, BASILIO, CORDA, FRUSONE e TOFALO. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   con la legge n. 104 del 1992 il legislatore ha disciplinato alcuni rilevanti aspetti conseguenti a quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione Italiana;
   la Marina militare, con la circolare n. M_D MPERS 21740 del 27 luglio 2015 ha dettato le disposizioni applicative di forza armata per il recepimento dei benefici della legge n. 104 del 1992 in particolar modo quelli riconducibili all'articolo 33 comma 5;
   criticabile appare agli interroganti la scelta dell'amministrazione di riconoscere il «trasferimento assistenziale» non come un diritto di precedenza sull'assegnazione alla sede definitiva, come previsto dalla legge, ma come un trasferimento temporaneo, e che pertanto in caso di decadenza del beneficio, l'amministrazione trasferirà nuovamente nella precedente sede o nuova sede il militare, ciò si configura palesemente come eccesso di potere quasi «punitivo» da parte dell'amministrazione che a prescindere da una reale esigenza di carattere operativo/funzionale trasferirà a prescindere il militare in una sede diversa al decadimento del beneficio, con aggravio economico per l'amministrazione (corresponsione della legge n. 86 del 2001);
   il personale della marina militare è suddiviso in ruolo/grado/corpo per gli ufficiali e ruolo/grado/categoria/specialità specializzazione per il restante personale, orbene al punto 5.2 della predetta circolare l'amministrazione nel prevedere quali siano le posizioni organiche disponibili, omette di valutare di assegnare anche quelle posizioni organiche previste per il ruolo/grado che non richiedono una particolare categoria/specialità predeterminata per l'assolvimento dei compiti, ma che possono essere svolte da qualsiasi Militare, chiamate dalla Marina Militare «Q.C.» (qualsiasi categoria), ma erroneamente limita l'impiego alle sole posizioni organiche corrispondenti al ruolo/categoria/specialità/abilitazione, tant’è che per talune categorie, ad esempio gli incursori, i Fucilieri di Marina, predetto personale non sarebbe impiegabile in nessuna sede diversa da La Spezia o Brindisi, anche se ricorrono i presupposti oggettivi; 
   la Marina, richiede preventivamente che il militare sottoscriva una dichiarazione di esonero di responsabilità da parte dell'amministrazione qualora il militare all'atto dell'avanzamento non abbia tutti i requisiti di cui all'articolo 1050 del codice dell'ordinamento militare, che per il personale della Marina prevede anche l'effettuazione di periodi d'imbarco. Tale richiesta risulterebbe ad avviso degli interroganti un ulteriore comportamento vessatorio nei confronti del personale che richiede i benefici dell'articolo 33 comma 5 della legge n. 104, poiché il legislatore ha previsto che detto personale ai sensi degli articoli 981 comma 1 lettera b) 1506, comma 1 lettera h-bis del codice dell'ordinamento militare, non può essere impiegato in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse, ma l'amministrazione non provvede a far effettuare l'imbarco giuridico al proprio personale, nelle sedi dove sono assegnate le unità navali temporaneamente ai lavori di manutenzione, che pertanto non partecipano ad attività operative o in quelle posizioni organiche in comandi navali o comandi complessi in quelle posizioni a bassa valenza operativa, inficiando così la progressione di carriera;
   infine prevede l'impossibilità a frequentare corsi o partecipare a concorsi nell'ambito dell'amministrazione, tale previsione pare in contrasto con il riconoscimento e la promozione dell'elevazione culturale e professionale del militare –:
   se intenda porre all'attenzione dello Stato Maggiore della Marina quelli che appaiono agli interroganti evidenti contrasti con i principi costituzionali della richiamata circolare applicativa e quali siano le soluzioni adottabili, al fine di evitare uno spreco di risorse economiche per i trasferimenti d'autorità alla decadenza del beneficio ed il corretto ed armonioso accrescimento nella carriera.
(4-16164)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risorsa economica

marina militare

personale militare