ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16163

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 773 del 04/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: RIZZO GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2017
CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2017
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2017
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 04/04/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 09/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16163
presentato da
RIZZO Gianluca
testo di
Martedì 4 aprile 2017, seduta n. 773

   RIZZO, BASILIO, CORDA, FRUSONE e TOFALO. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   il legislatore, con l'articolo 1 della legge n. 836 del 1973 e successive modificazioni, successivamente denominata indennità di «missione» e l'articolo 1 della legge n. 86 del 2001 e successive modificazioni successivamente denominata «indennità di trasferimento», ha disciplinato le indennità per i dipendenti dello Stato inviati in servizio isolato temporaneo o trasferiti o in servizio al di fuori della ordinaria sede di servizio;
   tale riconoscimento economico corrisponde ad una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi;
   la Marina Militare ha da sempre utilizzato un particolare istituto giuridico, non ufficializzato da nessuna legge di rango primario, denominato «temporaneo imbarco», ovvero l'aggregazione temporanea su una Unità Navale di personale destinato presso altri comandi, che come già riconosciuto dal Ministro pro tempore nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-10538, per il personale proveniente da una sede diversa da quella di assegnazione dell'unità navale si configura come «missione isolata fuori sede»;
   nel capitolo di spesa per le «missioni», confluiscono sia le spese per l'indennità di «missione» che le «indennità di trasferimento» e che lo stesso ad oggi risulta esautorato per lo spropositato utilizzo dello strumento dei trasferimenti d'autorità;
   al personale della Marina Militare percettore dell’«indennità di trasferimento» vengono corrisposte in aggiunta anche l'indennità d'imbarco (articolo 4 della legge n. 78 del 1983) e di fuori sede (articolo 10 della legge n. 78 del 1983 quando in navigazione);
   l'articolo 17 della legge n. 78 del 1983 «Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità» non esclude la cumulabilità delle indennità d'imbarco e di fuori sede con la corresponsione delle indennità di «missione», tant’è che già vengono riconosciute al personale trasferito d'autorità;
   al personale delle altre forze armate quando imbarcato sulle unità navali della Marina Militare in posizione di «temporaneo imbarco» vengono corrisposte sia l'indennità di «missione», l'indennità d'imbarco ed eventualmente di fuori sede;
   da qualche anno la Marina Militare al fine di contenere i costi per l'invio in «missione» del proprio personale designato alla frequenza dei corsi, invia il proprio personale fuori dalla ordinaria sede di servizio aggregandolo con l'istituto giuridico del «temporaneo imbarco» ad una unità navale, ma che di fatto predetti militari non prestano nessun servizio a bordo della unità navale ma prestano servizio come aggregati presso gli istituti di formazione;
   al personale che viene aggregato temporaneamente per esigenze di servizio ad una Unità Navale con diversa sede di servizio, nella posizione «temporaneo imbarco» non viene corrisposta l'indennità di «missione», ma vengono corrisposte unicamente le indennità di indennità d'imbarco e di fuori sede;
   a giudizio degli interroganti l'operato della Marina militare si potrebbe configurare come una vera lesione dei diritti dei militari di predetta Forza Armata, che artificiosamente vengono inviati in servizio fuori dalla propria ordinaria sede di servizio, senza che gli vengano corrisposte le dovute indennità di «missione» in aggiunta alle indennità d'imbarco e di fuori sede, che devono essere considerate come indennità aggiuntive e non sostitutive dell'indennità di «missione», in quanto non escluse dalla contemporanea corresponsione e che di fatto già avviene per chi percepisce «indennità di trasferimento» –:
   se il Ministro sia edotto delle procedure utilizzate dalla Marina Militare sulle indennità di trasferimento;
   se non ritenga necessario ed urgente assumere le necessarie iniziative presso lo Stato maggiore della Marina Militare a tutela del personale militare, affinché qualifichi ufficialmente il «temporaneo imbarco» come una «missione fuori sede», con corresponsione della prevista indennità. (4-16163)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

marina militare

diritto militare

impiegato dei servizi pubblici