ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16081

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 769 del 29/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: PRODANI ARIS
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 29/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 29/03/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 29/03/2017
Stato iter:
23/03/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/03/2018
BIANCHI DORINA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/03/2018

CONCLUSO IL 23/03/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16081
presentato da
PRODANI Aris
testo di
Mercoledì 29 marzo 2017, seduta n. 769

   PRODANI e RIZZETTO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   il distretto turistico è un'unione di più imprese pubbliche e private che collaborano per perseguire un unico obiettivo comune, ossia quello di valorizzare il territorio nel quale sono insediate;
   il 24 luglio 2013, il Governo ha accolto l'odg 9/1248-A-R/188 dell'interrogante con il quale si è impegnato a favorire lo sviluppo dei distretti, valutando l'opportunità di semplificarne l’iter formativo e di estendere fino al 31 dicembre 2014 il termine per la loro delimitazione territoriale;
   lo scrivente, nell'atto n. 5-00845 del 4 agosto 2013, ha chiesto al Ministro interroga quali «iniziative intendesse assumere a supporto dello sviluppo dei distretti turistici». Come riportato nella risposta fornita dal Sottosegretario di Stato ai Beni e alle attività culturali e del turismo Simonetta Giordani il 18 settembre 2013, «il Governo, ed in particolare il Mibact, ritiene che la costruzione dei distretti turistici debba necessariamente avvenire dal basso sulla spinta degli enti locali e di soggetti privati, (...) secondo una strategia coordinata e condivisa da tutti gli attori privati e istituzionali (...). Occorre pensare a un rilancio d sostegno alle forme di aggregazione spontanea, dalle semplificazioni burocratiche alle agevolazioni di carattere fiscale, che sia esteso a tutte le aree definibili come di interesse turistico sull'intero territorio nazionale per la riqualificazione e il rilancio dell'offerta turistica dei territori»;
   il 21 dicembre 2016, l'interrogante ha presentato presso la X Commissione della Camera dei deputati la risoluzione n. 7-00216, il cui dispositivo, impegna il Governo ad assumere «misure urgenti a supporto dello sviluppo dei distretti turistici e per il rilancio del settore nel suo complesso»;
   il 10 febbraio 2017, la Commissione affari istituzionali, nel corso dell'esame al Senato del decreto-legge 224/2016, ha approvato l'emendamento 11.36, che, introducendo il nuovo comma 3-bis, ha prorogato dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2017 l'obbligo regionale di delimitare i Distretti turistici istituiti con decreto del MIBACT;
   tale scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2012, era stata già prorogata al 30 giugno 2013 dalla Legge di Stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012, articolo 1, comma 388), successivamente differita al 31 dicembre 2015 dal decreto-legge 83/2014 e infine prorogata fino al 30 giugno 2016 dall'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 210/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
   nello specifico, l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 70 del 2011, dispone che «la delimitazione dei distretti da parte dalle regioni avvenga d'intesa con il Mibact e con i Comuni interessati, previa Conferenza di Servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori»;
   la delimitazione dei distretti turistici è condizione necessaria alla loro costituzione, da effettuarsi attraverso un decreto ministeriale. Infatti, il comma 4, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 70 del 2011 prevede che «possano essere istituiti, con decreto del Mibact, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Per i suddetti distretti sono previste agevolazioni fiscali, amministrative e finanziarie»;
   ai sensi dell'articolo 3, comma 6, alle imprese dei distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter del decreto-legge n. 5/2009, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, sebbene non costituite in rete, si applicano comunque, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale (cosiddetta tassazione di distretto) di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266/2005;
   i distretti turistici costituiscono, inoltre, zone «a burocrazia zero», con esclusione delle aree soggette a vincolo paesaggistico territoriale o del patrimonio storico artistico, ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge n. 79 del 2012 –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per la costituzione dei distretti turistici nei tempi previsti evitando ulteriori proroghe. (4-16081)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 23 marzo 2018
nell'allegato B della seduta n. 1
4-16081
presentata da
PRODANI Aris

  Risposta. — Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo in esame, nel quale l'interrogante chiede notizie riguardo alla costituzione dei distretti truristici.
  Con riferimento agli specifici quesiti contenuti nell'interrogazione in oggetto, si risponde in base agli elementi forniti dalla competente direzione generale del turismo.
  I distretti turistici costieri sono stati previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito in legge n. 106 del 2011, modificato dall'articolo 66, comma 1-
bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, allo scopo di favorire la ripresa del comparto e di riqualificare e rilanciare l'offerta nazionale, migliorando l'efficienza dell'organizzazione e della produzione dei relativi servizi.
  Con il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106 – è stata riconosciuta la possibilità di istituire distretti turistici anche al di fuori dei territori costieri, ovvero nelle aree interne del paese.
  In particolare, all'articolo 10, comma 6, lettera
a), punto 3, si legge:

   5-bis. «Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie».

  Tra i numerosi sgravi fiscali contenute nel decreto-legge n. 70 del 2011 — meglio noto come decreto sviluppo — spiccano tra le altre anche le agevolazioni per reti e distretti turistici.
  L'obiettivo è evidente: creare reti di relazioni in un settore strategico per l'economia del paese poiché, per rilanciare un'offerta turistica che possa rispondere alle esigenze sia del mercato nazionale che di quello internazionale è necessario «fare sistema».
  In seguito a una formale richiesta delle imprese, e dopo un accordo sottoscritto con le regioni, i distretti vengono istituiti formalmente attraverso un decreto di questo ministero.
  Le imprese potranno redigere un contratto di rete attraverso il quale, dopo aver aderito al distretto, sarà possibile — singolarmente o in gruppo — misurare la propria capacità in termini di innovazione e competitività rispetto al mercato di riferimento, definendo forme e ambiti di collaborazione.
  Il contratto di rete potrà anche prevedere la realizzazione di un fondo economico comune, messo in piedi e gestito dalle imprese per favorire lo sviluppo della rete stessa; queste dovranno anche costituire un organo comune responsabile dell'esecuzione del programma di rete, con poteri definiti e la partecipazione di ciascuna all'attività dell'organo.
  La presenza di un distretto costituito da una rete di imprese sarà condizione necessaria per l'accesso alle agevolazioni in materia amministrativa, finanziaria, ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere
b) e c), della legge n. 266 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
  Le agevolazioni previste dalla medesima legge sono applicabili in ogni distretto, indipendentemente dalla costituzione della rete di imprese.
  Tra gli altri vantaggi, i distretti sono zone a burocrazia zero, in cui saranno messi a disposizione sportelli unici di coordinamento delle attività delle agenzie fiscali e dell'Inps, con evidente beneficio per le imprese.
  Presso gli sportelli, infatti, sarà possibile presentare istanze rivolte ad ogni altra amministrazione statale e ottenere tutti gli opportuni riscontri.
  Comunque, restano escluse dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
  La normativa richiamata, pertanto, non stanzia finanziamenti né prevede, di conseguenza, la presentazione di istanze finalizzate ad ottenere tali benefici.
  I vantaggi, per le imprese turistiche ricadenti nei distretti, sono quelli contenuti nella legge e sopra richiamati.
  Con la conversione del cosiddetto «decreto Milleproroghe», inoltre, il termine scaduto il 30 giugno 2016, entro il quale regioni dovevano procedere alla delimitazione dei distretti turistici è stato differito al 31 dicembre 2017.
  Ad oggi, senza nessuna ulteriore proroga ed entro i termini previsti, sono stati istituiti 50 distretti turistici come riportato sul sito di questo ministero.
  L'obiettivo è quello di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, accrescere lo sviluppo, migliorare l'efficienza nell'organizzazione e produzione di servizi, favorire gli investimenti e l'accesso al credito e snellire i procedimenti amministrativi.

La Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo: Dorina Bianchi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

formalita' amministrativa

organizzazione della produzione

ricerca e sviluppo