ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16061

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 768 del 28/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: FRACCARO RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/03/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 28/03/2017
Stato iter:
17/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/11/2017
FEDELI VALERIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/11/2017

CONCLUSO IL 17/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16061
presentato da
FRACCARO Riccardo
testo di
Martedì 28 marzo 2017, seduta n. 768

   FRACCARO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   sono caratteristiche proprie del sistema trentino il finanziamento pubblico integrale degli enti di formazione privati, la messa a disposizione di immobili, attrezzature e dotazioni che, nella maggior parte dei casi, appartengono alla provincia autonoma di Trento, così come il fatto che la formazione professionale assegnata a scuole paritarie con affidamento diretto risulta sostitutiva di quella che altrove è garantita dall'amministrazione pubblica nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione utilizzando risorse interne;
   la legge della provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 «Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino», all'articolo 36, comma 1, prevede che, in attuazione del piano provinciale per il sistema educativo, la provincia può affidare direttamente l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri enti senza scopo di lucro;
   l'affidamento dei percorsi di formazione professionale è disciplinato dal decreto del presidente della provincia 1o ottobre 2008, n. 42-149/LEG «Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, etc.»; con deliberazione della giunta provinciale n. 808 del 18 maggio 2015 sono stati individuati i poli specialistici di filiera ai quali saranno agganciati i corsi annuali per l'esame di Stato (CAPES) e percorsi di alta formazione professionale;
   con delibera 1462 del 31 agosto 2015 «Approvazione dello schema tipo di contratto di servizio e del “Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale” per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale etc.» sono state ridefinite le previsioni del contratto di servizio consolidando lo strumento negoziale tra le parti per le procedure per l'affidamento diretto dei servizi di formazione professionale trentina, prorogando il termine finale del contratto di servizio senza gara, nonché riconoscendo agli istituti professionali paritari 43,8 milioni di euro per l'anno formativo 2015-’16, 44,5 milioni di euro per il 2016-’17 e 44,7 milioni di euro per il 2017-’18. Col medesimo provvedimento è stato altresì demandato al dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca, l'adozione del provvedimento relativo all'affidamento diretto per l'attuazione dei servizi di formazione professionale senza previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica;
   il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 5086 del 14 ottobre 2014, ha statuito in ordine alla qualificazione giuridica dell'attività di formazione professionale, qualificandola come pubblico servizio. Tale inquadramento era già stato confermato dalla Suprema Corte con la sentenza Sez. Un., n. 25118/2008 secondo cui «l'attività di formazione costituisce un pubblico servizio, il cui affidamento ad un soggetto privato dà vita ad un rapporto di tipo concessorio indipendentemente dalla veste formale e dalla terminologia in concreto utilizzate»;
   considerata tale qualificazione, l'affidamento in oggetto sembrerebbe a giudizio dell'interrogante di dubbia legittimità rispetto ai principi generali degli ordinamenti nazionale e comunitario di concorrenza, trasparenza e pubblicità che disciplinano l'assegnazione diretta ad imprese di appalti o di servizi pubblici. Nel caso di specie, l'unica alternativa possibile all'autoproduzione di servizi tramite strutture formalmente e sostanzialmente interne all'organizzazione dell'ente ovvero per mezzo dell'affidamento diretto ad un soggetto formalmente esterno ma sostanzialmente riconducibile all'organizzazione interna dell'ente dovrebbe essere una procedura ad evidenza pubblica –:
   se il Governo intenda adottare le iniziative di competenza, anche ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, circa l'affidamento dei servizi di cui in premessa, anche alla luce del diritto comunitario in materia.
(4-16061)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 17 novembre 2017
nell'allegato B della seduta n. 887
4-16061
presentata da
FRACCARO Riccardo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta che la materia trattata è attribuita dall'ordinamento alla provincia autonoma di Trento. Infatti, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 («Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige») e al decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988 («Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento») la provincia autonoma di Trento ha competenza primaria in materia di scuola dell'infanzia e formazione professionale e competenza concorrente in materia di istruzione scolastica.
  Ciò posto, in merito alla questione segnalata nell'atto di sindacato ispettivo sono stati, pertanto, acquisiti dalla provincia autonoma di Trento gli elementi informativi che di seguito si riportano.
  La disciplina organica del sistema di istruzione e formazione trentino è contenuta nella legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 che – in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 33 e 34 della Costituzione e tenuto conto della tradizione sociale e culturale del Trentino, al fine di garantire il diritto alla piena realizzazione della persona – disciplina le condizioni e le misure dirette a garantire il governo del sistema educativo di istruzione e formativo del Trentino, ed in particolare l'erogazione del servizio pubblico tramite le istituzioni scolastiche e formative.
  Ai sensi dell'articolo 35 della citata legge provinciale n. 5 del 2006 la configurazione del servizio educativo è contenuta nel documento di carattere pluriennale, aggiornabile annualmente, di attuazione del piano provinciale del sistema educativo.
  L'articolo 8 della legge provinciale elenca in modo puntuale ed esclusivo i soggetti che possono erogare il servizio educativo:

   a) le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate;

   b) le istituzioni scolastiche e formative provinciali, disciplinate dal capo II del titolo II;

   c) le istituzioni scolastiche e formative paritarie, disciplinate dal capo III del titolo II.

  La stessa legge, al capo III del titolo II, disciplina le istituzioni scolastiche e formative paritarie e nello specifico l'articolo 30 regola il riconoscimento e il mantenimento della parità.
  Con la parificazione, le istituzioni formative paritarie diventano sul territorio provinciale una realtà giuridica che entra a far parte, con ogni conseguente effetto di legge, del sistema provinciale e nazionale d'istruzione. Conseguentemente, con l'acquisizione di tale
status le istituzioni formative paritarie assumono la medesima dignità istituzionale delle istituzioni formative provinciali che erogano il servizio di istruzione (Iefp).
  La disciplina di dettaglio sulla parità formativa è contenuta nel regolamento decreto del Presidente della provincia del 1° ottobre 2008, n. 42-149/Leg che all'articolo 23 regola i requisiti per il riconoscimento della parità formativa.
  Venendo, quindi, al tema dell'affidamento dei percorsi di formazione professionale, l'articolo 36 della legge provinciale n. 5 ne stabilisce le modalità, prevedendo specificamente:

   al comma 1: «In attuazione del piano provinciale per il sistema educativo la Provincia può affidare direttamente l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento, abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'articolo 30 e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia, e nei cui confronti la Provincia ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell'attività, i poteri d'indirizzo e coordinamento nonché di controllo»;

   al comma 2: «Il contratto di servizio regola le modalità, i criteri, i tempi e i rapporti finanziari per lo svolgimento dei servizi di formazione professionale di cui al comma 1. In ogni caso deve essere assicurata separazione contabile tra le attività affidate ai sensi del comma 1, il cui finanziamento non può superare la spesa riconosciuta, e quelle non riconducibili a servizi d'interesse pubblico generale. Se dall'applicazione di contratti collettivi di lavoro per il personale docente differenti da quello provinciale deriva un risparmio di spesa per l'ente affidatario relativo alla realizzazione del contratto stesso, se ne tiene conto nell'assegnazione del finanziamento relativo al periodo successivo»;

   al comma 3: «La Provincia, inoltre, può affidare la realizzazione di singole attività o di specifici progetti formativi, non costituenti assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché corsi formativi di alta specializzazione tecnica e manifatturiera idonei ad offrire ai frequentanti una preparazione d'avanguardia e conforme alle mutate esigenze di mercato, a soggetti pubblici e privati individuati nel rispetto della normativa comunitaria. Le modalità di affidamento sono definite da un apposito contratto».

  La disciplina di dettaglio del contratto di servizio è contenuta nel Regolamento decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2008, n. 42-149/Leg, il quale stabilisce all'articolo 30, comma 1, gli ulteriori requisiti affinché possa essere sottoscritto un contratto di servizio con gli enti in possesso della parità e, quindi, possano diventare affidatari del servizio.
  Nello specifico, il soggetto:

   deve essere costituito in fondazione, associazione o altro ente comunque senza scopo di lucro... divieto di distribuire ai soci, agli associati o ai partecipanti, anche in modo indiretto, utili di esercizio o avanzi di gestione nonché le riserve o il capitale... l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse funzionali... l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'istituzione formativa paritaria, in caso di scioglimento, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ad altre organizzazioni senza fine di lucro;

   deve svolgere la propria attività in prevalenza a favore della Provincia;

   deve rispettare gli obiettivi, gli indirizzi, il coordinamento dell'attività formativa nonché di sottostare alle tipologie e forme di controllo stabiliti dalla giunta provinciale;

   deve assicurare la separazione contabile tra le attività affidate, il cui finanziamento non può superare la spesa riconosciuta, e quelle non riconducibili a servizi d'interesse pubblico generale.

  Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 30 del regolamento definisce in modo puntuale i contenuti minimi del contratto di servizio, il cui schema tipo deve essere approvato dalla giunta provinciale.
  Le determinazioni della provincia Autonoma sull'affidamento del servizio risultano, quindi, essere state assunte sulla base delle norme sopra declinate.
  

La Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Valeria Fedeli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di prestazione di servizi

ordinamento scolastico

riconoscimento delle qualifiche professionali