ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16023

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 765 del 23/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: IANNUZZI CRISTIAN
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 23/03/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'INTERNO 23/03/2017
MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 21/04/2017
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 23/06/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 27/12/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 21/04/2017

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 23/06/2017

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 27/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16023
presentato da
IANNUZZI Cristian
testo presentato
Giovedì 23 marzo 2017
modificato
Venerdì 24 marzo 2017, seduta n. 766

   CRISTIAN IANNUZZI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito dell'operazione Olimpia viene emessa dal Giudice per le indagini preliminari Mara Mattioli un'ordinanza di custodia cautelare a carico di quindici persone tra politici, ex amministratori, dirigenti, funzionari comunali, professionisti ed imprenditori;
   la notizia degli arresti ha determinato la sospensione obbligatoria dal servizio per i dipendenti Ventura Monti e Elena Lusena, accusati di aver destinato, in concorso tra loro, le somme già stanziate per la ristrutturazione dell'ex Albergo Italia ai lavori di ampliamento dello stadio Francioni, comportando l'immediato allontanamento degli stessi dal posto di lavoro, nonché la decurtazione dello stipendio, erogato nella misura del minimo vitale;
   tale provvedimento obbligatorio di sospensione è stato adottato dalle Commissioni per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e autonomie locali secondo il quale «il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà (...)». Analoga disposizione è prevista dal CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali (articolo 5);
   i dipendenti pubblici devono tra l'altro osservare anche i doveri stabiliti dalla Costituzione: fedeltà alla Repubblica (articolo 51 della Costituzione), principi di imparzialità e buon andamento (articolo 97 Cost.), carattere democratico della Repubblica (articolo 1 della Costituzione), che impone di favorire rapporti di fiducia tra amministrazione e cittadino;
   l'articolo 55-ter del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede la prosecuzione e la conclusione del procedimento disciplinare anche in pendenza del procedimento penale;
   i fatti contestati ai dipendenti, oltre alla loro eventuale rilevanza sotto il profilo penale, hanno sicuramente un rilievo disciplinare, in quanto costituiscono violazione ai doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà sanciti, come per il rapporto di lavoro privato, dagli articoli 2104 e 2105 del codice civile;
   nonostante il Tribunale del Riesame di Roma abbia annullato per insussistenza delle esigenze cautelari i provvedimenti restrittivi a carico degli stessi – mantenendo solo il periodo di interdizione dai pubblici uffici di un anno per Ventura Monti – dalle intercettazioni risulta palese il loro coinvolgimento negli illeciti compiuti ai danni dell'amministrazione comunale; tanto che, essendo i fatti addebitati sufficientemente accertati, e di gravità tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, a parere dell'interrogante, appare opportuno un allontanamento dei suddetti dipendenti comunali in quanto la permanenza in servizio degli stessi, anche se con diverso incarico (come già avvenuto per la Lusena, e come potrebbe accadere tra un anno, ad esito del periodo di interdizione, per Monti) costituirebbe pericolo di possibili ulteriori turbamenti all'interno dell'amministrazione comunale, nonché di reiterazione di condotte illecite e/o scorrette;
   appare all'interrogante, dunque, opportuno che il comune di Latina, all'esito del procedimento disciplinare già avviato, proceda all'immediato licenziamento dei suddetti dipendenti comunali, senza attendere l'esito del procedimento giudiziario penale, essendo ciò consentito dalla legge –:
   se i Ministri in indirizzo convengano sulla necessità di attivare tutte le iniziative di competenza utili a ripristinare trasparenza, legalità e correttezza amministrativa nell'amministrazione del comune di Latina;
   di quali elementi disponga in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'eventuale esercizio dell'azione risarcitoria, previo accertamento del danno erariale subito dall'amministrazione comunale, e all'eventuale adozione di un provvedimento di licenziamento, posto che appare all'interrogante più che opportuno che il procedimento disciplinare venga concluso anche in pendenza del procedimento penale;
   se intenda valutare la sussistenza dei presupposti per promuovere una richiesta di risarcimento del danno all'immagine cagionato alla pubblica amministrazione.
   (4-16023)