ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16022

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 765 del 23/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/03/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 23/03/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16022
presentato da
GALLINELLA Filippo
testo di
Giovedì 23 marzo 2017, seduta n. 765

   GALLINELLA. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   il servizio sanitario della regione Umbria è attualmente organizzato in due aziende unità sanitarie locali (azienda USL Umbria 1 e azienda USL Umbria 2) e due aziende ospedaliere (azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia e azienda ospedaliera Santa Maria di Terni);
   il 9 e il 31 dicembre 2016, attraverso due distinte delibere, i direttori generali delle due Ausl suddette hanno ridefinito l'organizzazione del dipartimento prevenzione, individuando, oltre ai direttori dei due dipartimenti di prevenzione e ai direttori delle diverse strutture complesse, anche una figura di coordinamento delle quattro macroaree previste all'interno dei dipartimenti, formate in alcuni casi da un unico servizio e individuate dalla legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 (sanità pubblica, prevenzione nei luoghi di lavoro, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare);
   tale figura dovrebbe negoziare le risorse con un'area dei tecnici della prevenzione (articolo 42 comma 5, lettera a) della legge regionale n. 11 del 2015) afferente al Sitro (servizio delle professioni sanitarie a valenza funzionale, trasversale ai diversi dipartimenti e quindi non gestionale);
   l'introduzione del coordinatore di macroarea e di questa area tecnica così concepita, potrebbe comportare per l'interrogante un'azione lesiva dell'autonomia tecnico-funzionale e organizzativa delle strutture complesse afferenti alle diverse macroaree (nonché un ulteriore onere a carico dei cittadini), ledendo il principio previsto dall'articolo 7-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, che al comma 4, stabilisce che le strutture complesse nell'area della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilità, dotati di autonomia tecnico funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale e dell'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, che stabilisce che al direttore di struttura complessa siano attribuite oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il completo espletamento del servizio. Il direttore è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite»;
   infine, l'individuazione da parte della legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 di quattro macroaree afferenti al dipartimento prevenzione, e non tre, come invece stabilito dal decreto n. 502 del 1992, ed in particolare la separazione tra area veterinaria e area della sicurezza alimentare potrebbe essere compromissoria dell'efficacia del servizio di prevenzione offerto – oltre ad essere economicamente svantaggiosa – a causa di una eccessiva dispersione delle responsabilità e conseguente difficoltà nei processi decisionali, oltre ad essere in aperto contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale che disegna nel dipartimento di prevenzione un'unica area che si occupi della «filiera agroalimentare», quindi veterinaria e sicurezza alimentare –:
   se non ritenga opportuno assumere iniziative, anche normative, per chiarire le competenze delle strutture organizzative complesse della sanità pubblica di cui agli articoli 7-quater e 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 anche alla luce di quanto evidenziato in premessa con riguardo alla regione Umbria e quali iniziative di competenza intenda assumere per garantire i livelli essenziali di assistenza offerti ai cittadini, specie nell'ambito della veterinaria e della sicurezza alimentare. (4-16022)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza alimentare

professione sanitaria

sicurezza del prodotto